TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 18 gennaio 2000, nr. 43
TRIBUNALE DI TRENTO; 18 gennaio 2000, nr. 43; Giud. Giacalone, T. A. M. (avv. Fassino) c. Funivie M. C. s.p.a. (avv. Valle).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di sassi sporgenti sul tracciato – Infortunio di uno sciatore – Insidia o trabocchetto – Estremi – Responsabilità extracontrattuale – Non sussiste
Posto che il gestore di impianti sciistici è tenuto a mantenere in buone condizioni le piste da sci, segnalando la presenza di pericoli lungo il tracciato, il gestore non è responsabile del danno subito da uno sciatore a causa di un pericolo che, in quanto visibile ed evitabile, non rappresenta un insidia per lo sciatore (nella specie, è stata rigettata la domanda risarcitoria promossa da uno sciatore danneggiato dopo essere caduto a causa della presenza sulla pista scarsamente innevata di sassi, avendo il giudicante escluso che, in base alle circostanze, tali sassi affioranti costituissero un pericolo invisibile ed imprevedibile per gli sciatori).
© Umberto Izzo – Riproduzione riservata