TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 18 luglio 1995, n. 725
TRIBUNALE DI TRENTO; 18 luglio 1995, n. 725; Pres.Palestra, est. Paolucci; rv (avv.ti bressanini, bettazzi) c. Bm (avv. Stefenelli)
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore proveniente da monte – Velocità sostenuta – Colpa – Sussiste – Concorso di colpa dello sciatore sorpassato – Non sussiste – Fattispecie
Lo sciatore proveniente da monte, che si appresta ad effettuare un sorpasso, deve prendere tutte le necessarie cautele per evitare la collisione, compresa la valutazione delle capacità tecniche del sorpassando. Egli pertanto risponde in via esclusiva dei danni cagionati allo sciatore sorpassando ove risulti che procedeva a velocità sostenuta, salvo che dimostri in giudizio che lo sciatore procedente più a valle sorpassato abbia effettuato cambi di direzione repentini ed imprevedibili, oppure che lo sciatore sorpassato era un principiante che non avrebbe dovuto percorrere la pista ove si è verificato l’incidente (nella specie una sciatrice visibilmente inesperta, mentre scende in fila indiana con un gruppo di amici, viene investita da uno sciatore che sopraggiunge da monte a velocità sostenuta).
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