TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 18 maggio 1989, n. 427
TRIBUNALE DI TRENTO; 18 maggio 1989, n. 427; Pres. ZAMAGNI, Rel. ERLICHER, M. M. (avv. BEVILACQUA) c. V. B. s.p.a. (avv. NARDELLI).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di un tronco d’albero sul tracciato – Infortunio di uno sciatore – Omessa segnalazione dell’ostacolo – Responsabilità del custode – Sussiste
Il gestore degli impianti sciistici quale custode della pista è responsabile ex art. 2051 c.c. del danno subito da uno sciatore in fase di discesa, ove abbia omesso di segnalare un pericolo presente sul tracciato non altrimenti visibile e prevedibile da parte dello sciatore stesso (nella specie, il gestore è stato condannato al risarcimento dei danni subiti da un minore per essere caduto a causa della presenza sul tracciato di un tronco d’albero coperto dalla neve e non segnalato).
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