TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 2 maggio 1995, n. 377
TRIBUNALE DI TRENTO; 2 maggio 1995, n. 377; Pres. PALESTRA, Est. FERMANELLI; BA (Avv.ti GIAMMARCO, TEZZI) c. LT (Avv.ti DE BERTOLINI, KÖLLENSPERGER)
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore proveniente da monte – Colpa – Sussiste – Ripartenza improvvisa del danneggiato – Concorso di colpa – Non sussiste
In caso di scontro tra uno sciatore proveniente da monte ed uno che riparte dopo una sosta senza controllare se qualcuno sopraggiunge da monte, non sussiste il concorso di colpa di questi se l’incidente avviene su in un tratto di pista ed in condizioni di visibilità tali che chi proviene da monte può agevolmente evitare l’impatto (nella specie il giudice ritiene che la condotta del convenuto che sopraggiunge da monte sia causa determinante dell’evento dannoso nella misura in cui egli avrebbe potuto agevolmente evitare l’incidente, benché l’investito abbia appena ripreso la discesa senza controllare chi sopraggiunge da monte).
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