TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 2 marzo 2001, n. 90

TRIBUNALE DI TRENTO; 2 marzo 2001, n. 90; G.i.p. Ancona; imp. X

 

Responsabilità penale – Sci – Esercizio abusivo di una professione – Professionalità – Insussistenza – Assoluzione

 

Affinché si configuri la fattispecie prevista dall’art. 348 c.p. è necessario che l’autore fornisca una prestazione professionale, ancorché isolata. Deve, quindi, escludersi la rilevanza penale della lezione di sci impartita dal genitore al figlio, o dall’esperto all’amico, perché in tali casi non si instaura un rapporto di prestazione professionale (sia gratuito che a pagamento). Deve quindi essere assolto, perché il fatto non sussiste, l’imputato che introduca lo sport a cui è appassionato (sci) ad amici iscritti al suo stesso club.

 

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Testo della sentenza

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