TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 20 marzo 1976, n. 56
TRIBUNALE DI TRENTO; 20 marzo 1976, n. 56; Pres. Latorre, Est. Rados; BM in C (Avv. De Finis) c. TC (Avv. De Abbondi) e AC ass. (Avv.to Stefenelli)
Responsabilità civile – Sci – Organizzatore di gare sciistiche – Investimento di spettatore da parte di atleta in gara – Responsabilità per esercizio di attività pericolosa – Fattispecie
L’organizzatore di un evento sportivo risponde a norma dell’art. 2050 c.c. dei danni patiti da uno spettatore a causa di una caduta di un atleta partecipante alla manifestazione se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto secondo gli ordinari criteri di diligenza e prudenza. Non risponde dei danni cagionati allo spettatore l’atleta che cade durante la competizione sportiva, essendo questo un fatto assolutamente normale e prevedibile durante lo sforzo agonistico (nella specie, una spettatrice ad una gara di sci conviene lo sciatore caduto durante la medesima gara e l’associazione organizzatrice della manifestazione per chiedere il risarcimento dei danni patiti per essere stata investita dall’atleta. Il giudice riconosce la responsabilità dell’ente organizzatore in virtù delle presunzioni previste dall’art. 2050 c.c., ma nega la responsabilità dell’atleta, non potendosi riscontrare alcuna colpa a suo carico, poiché per sua natura una competizione agonistica richiede agli atleti la ricerca della velocità massima).
© Umberto izzo – Riproduzione riservata