TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 20 settembre 1989, n. 742
TRIBUNALE DI TRENTO, 20 settembre 1989, n. 742; Pres. CREA, Est. ERLICHER; X (Avv.ti FERRARI, GUIDETTI) c. maestro (Avv. STEFENELLI) e scuola di sci (Avv. STEFENELLI).
Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Infortunio di un allievo – Responsabilità del precettore – Presupposti
Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Responsabilità di padroni e committenti – Infortunio di un allievo – Sussistenza
Il maestro di sci risponde, ex art. 2048, comma 2 c.c., del danno che un allievo abbia procurato ad un altro, durante l’esecuzione di un esercizio richiesto dell’istruttore, qualora l’evento lesivo sia strettamente collegato all’attività d’insegnamento e l’istruttore non fornisca la prova di avere adottato, in via preventiva, tutte le misure organizzative idonee ad impedire una situazione di pericolo favorevole al verificarsi del sinistro; a nulla rilevando al fine dell’applicazione della suddetta norma la maggiore o minore età dell’allievo. (1)
La scuola di sci risponde dei danni subiti dai propri allievi, nel corso di lezioni impartite dai maestri dei quali essa si avvale per l’insegnamento della disciplina sciistica, ai sensi della norma di cui all’art. 2049 c.c., in virtù del rapporto di dipendenza, caratterizzato da un potere di direzione e vigilanza da parte della scuola, tra essi intercorrente. (2)
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