Tribunale di Trento; sentenza 21 maggio 2013

Tribunale di Trento; 21 maggio 2013; G.M.L. (avv.ti Dematté e Piemontese) contro Nuova Scuola Italiana di Sci San Martino di Castrozza (avv. Ballardini).

 

Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Attività di insegnamento – Caduta autonoma di un allievo – Responsabilità della scuola ai sensi della L. n. 363/2003 – Non sussiste – Responsabilità della scuola ex art. 2051c.c. – Non sussiste – Responsabilità della scuola ex art. 2050 c.c. – Prova della sussistenza di un’attività pericolosa – Non sussiste – Responsabilità ex art. 2043 – Non sussiste

 

Qualora un allievo, durante una lezione di sci, riporti lesioni a seguito di caduta autonoma, deve escludersi la possibilità di configurare – anche in via generale – una responsabilità della scuola di sci sulla base della L. n. 363 del 2003 ovvero dell’art. 2051 c.c.. La L. n. 363 del 2003 attiene alla responsabilità dei gestori delle aree sciabili attrezzate, i quali si identificano con i gestori degli impianti sciistici, sui quali incombe l’eventuale obbligo di custodia (e nulla hanno a che vedere con le scuole di sci, le quali non sono direttamente responsabili della messa in sicurezza delle piste da sci ovvero della rimozione degli ostacoli e della installazione di adeguate protezioni e di segnalazioni di pericolo).

 

Ove sia allegata la sussistenza dell’attività pericolosa ex art. 2050, il relativo onere probatorio incombe sulla parte che ne ha invocato l’applicazione. In concreto, l’attività sciistica tradizionale, consistendo in un’attività sportiva ampiamente diffusa, svolta in un contesto esente da particolari pericoli intrinseci, non può essere ricompresa tra le fattispecie cui fa riferimento la norma invocata.

 

La scuola di sci non risponde dei danni subiti dai suoi allievi durante una lezione a seguito di una caduta autonoma, ove in giudizio emerga che il maestro di sci li abbia correttamente condotti su un tracciato estremamente facile e adeguato alle loro capacità e li abbia fatti scendere uno alla volta, per un breve tratto, controllando la loro discesa dal punto di arrivo. La caduta autonoma di uno di essi, in presenza delle condizioni sopra enunciante, deve essere considerata evento improvviso e non evitabile, rientrante  nell’alveo del normale rischio dell’attività sportiva sciistica.

 

(Nel caso di specie, un allievo stava frequentando l’ultima lezione di sci e veniva condotto, dal proprio maestro e con altri allievi, su una pista classificata blu. Nel corso della discesa perdeva il controllo della traiettoria e cadeva riportando lesioni. Per il risarcimento del danno conveniva la scuola di sci, asserendo, nei confronti della medesima, una responsabilità ex l. n. 363/03, ex. art. 2050 c.c. e 2051 c.c., nonché per fatto illecito ex art. 2043 c.c.. Il giudice esclude la sussistenza di responsabilità ai sensi della legge n. 363/03 e 2051 c.c., poiché non riferibili alle scuole di sci, che non hanno alcuna responsabilità in merito alla messa in sicurezza delle piste, alla rimozione degli ostacoli e alla installazione di adeguate protezioni e di segnalazioni di pericolo. Non rileva nemmeno l’applicabilità della responsabilità ex art. 2050 c.c., poiché l’attività tradizionale sciistica è da considerarsi esente da particolari pericoli intrinseci. In merito all’illecito aquiliano, il Tribunale rileva che la condotta posta in essere dal maestro quale ausiliario della Scuola di sci convenuta non integra gli estremi della colpa professionale: infatti, gli allievi sono stati condotti su di un tracciato estremamente facile e seguiti correttamente durante l’intera discesa; l’evento della caduta, pertanto, va considerato un evento improvviso e non evitabile, rientrante nell’ordinaria alea accettata da chi pratica lo sci sotto la supervisione di un maestro).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

(per il testo integrale della sentenza vai a “Leggi tutto”)

 

 

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TRENTO


Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente

SENTENZA


nella causa iscritta al n. 3550 ruolo affari contenziosi dell’anno 2009 e promossa con atto di citazione notificato il 3.10.2009 da

G.M.L.
elettivamente domiciliato in Trento presso l’avv. P. Demattè e rappresentato e difeso dall’avv. M. Piemontese, in virtù di procura speciale a margine dell’atto di citazione

ATTORE


contro


NUOVA SCUOLA ITALIANA DI SCI SAN MARTINO DI CASTROZZA – SIROR elettivamente domiciliata in Trento presso l’avv. E. Ballardini che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla copia notificata dell’atto di citazione

CONVENUTA


avente ad oggetto: risarcimento danni

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto di citazione notificato il 3.10.2009 G.M.L. conveniva giudizio la Scuola Italiana di Sci San Martino di Castrozza asserendo che in occasione di un breve soggiorno invernale in San Martino di Castrozza, si era iscritto ad un corso di sci e che, il giorno primo gennaio 2007, mentre stava sciando in località Ces Valcigolera, era caduto rovinosamente al suolo ed aveva subito la distorsione del ginocchio sinistro. Chiedeva, pertanto, che la convenuta fosse condannata a risarcire i danni ex L. n. 363 del 2003, sia in base agli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c..

 

Con comparsa di data 23.11.2009 si costituiva la Nuova Scuola Italiana di Sci San Martino di Castrozza eccependo preliminarmente la nullità dell’atto introduttivo ed asserendo che il corso frequentato dall’attore aveva avuto inizio il 27.12.2006 e si era concluso l’1.1.2007. Ha precisato che non vi era prova che l’incidente fosse avvenuto nel corso della ultima lezione e che nessuna denuncia era pervenuta al termine della lezione stessa. Ha asserito, inoltre, che la pista Val Boneta – ove l’attore affermava di essersi infortunato – era classificata come blu e quindi era adatta ai principianti e che le cadute facevano parte del normale rischio connesso all’attività sportiva. Ha contestato, pertanto, di essere responsabile dell’evento lesivo in oggetto ed ha chiesto che la domanda attorea fosse respinta.

 

In seguito all’ordine del Tribunale che disponeva l’integrazione della domanda introduttiva, l’attore rinnovava l’atto di citazione (anziché integrarlo), e precisava che l’incidente in questione era avvenuto a causa della cattiva manutenzione della pista – che presentava lastre di ghiaccio – sia a causa della imperizia e negligenza del maestro di sci nell’attività di insegnamento.

La domanda è infondata e va, pertanto, respinta.

Deve, preliminarmente, rilevarsi come la domanda di risarcimento dei danni sia stata avanzata dall’attore solamente a titolo di responsabilità extracontrattuale. Invero, nell’atto di citazione il signor G. aveva espressamente fatto riferimento agli artt. 2050, 2051 e 2043 c.c. (“la società convenuta risponde dei danni subiti dal signor G.M.L., sia in base a quanto disposto dalla L. n. 363 del 2003 e sia in base agli artt. 2050, 2051 c.c. ovvero, in via gradata, all’art. 2043 c.c. “:pagina 2 dell’atto di citazione).

Anche nell’atto di integrazione ex art. 164 c.p.c. l’attore aveva richiamato espressamente tali norme, precisando che ciò che doveva essere addebitato alla Scuola di sci convenuta era la “cattiva manutenzione della pista” sulla quale “erano presenti lastre di ghiaccio” sia la “omessa supervisione del maestro di sci sull’attore sia nella imperizia e negligenza della sua attività di insegnamento”. Solo in sede di comparsa conclusionale (e quindi tardivamente) l’attore ha chiesto che la condanna della convenuta fosse pronunciata a titolo di responsabilità contrattuale, con la conseguenza che tale nuova domanda non può essere oggetto di valutazione nel presente giudizio.

Invero, la Suprema Corte ha statuito che (Sentenza n. 24996 del 10/10/2008) “è domanda nuova quella che alteri anche uno soltanto dei presupposti della domanda inizialmente proposta, introducendo un “petitum” diverso e più ampio, oppure una diversa “causa petendi”, fondata su situazioni giuridiche in precedenza non prospettate ed in particolare su un fatto giuridico radicalmente diverso, tale da integrare una pretesa nuova e da inserire nel processo un nuovo tema d’indagine. Tale eventualità si verifica anche se i fatti dedotti siano stati esposti nell’atto di citazione al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze e soltanto successivamente, per la prima volta, siano stati richiamati a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l’introduzione di un nuovo tema d’indagine. (Nella specie, la S.C., ritenendo che le azioni di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale avevano “causa petendi” e “petitum” diversi, ha confermato la sentenza impugnata con cui la corte di merito aveva ritenuto nuova e, pertanto, inammissibile la domanda – fondata sulla responsabilità extracontrattuale del proprietario ai sensi dell’art. 2053 cod.civ. – di risarcimento dei danni determinati dal crollo del tetto di un immobile di proprietà della convenuta e già condotto in locazione dagli attori, avanzata per la prima volta nella comparsa conclusionale in primo grado, a fronte della diversa prospettazione originaria di un titolo di responsabilità contrattuale e, comunque, di un diverso titolo di responsabilità aquiliana ricondotto all’art. 2051 cod. civ).”; sentenza n.14934 del 23/10/2002: “costituisce questione nuova, come tale inammissibile se prospettata per la prima volta in sede di legittimità, la configurazione in termini di responsabilità extracontrattuale dell’originaria domanda di responsabilità contrattuale, avendo le due azioni “causa petendi” e “petitum” diversi, giacché entrambe hanno riguardo a diritti cosiddetti “eterodeterminati”, per l’individuazione dei quali è  indispensabile il riferimento ai relativi fatti costitutivi, che divergono sensibilmente tra loro ed identificano due distinte entità”; Sentenza n. 2080 del 14/02/2001.

Per quanto attiene al merito della vertenza, deve escludersi la possibilità di configurare – anche in via generale – una responsabilità della scuola di sci sulla base della L. n. 363 del 2003 ovvero dell’art. 2051 c.c.. La L. n. 363 del 2003 attiene alla responsabilità dei gestori delle aree sciabili attrezzate, i quali si identificano con i gestori degli impianti sciistici, sui quali incombe l’eventuale obbligo di custodia (e nulla hanno a che vedere con le scuole di sci, le quali non sono  direttamente responsabili della messa in sicurezza delle piste da sci ovvero della rimozione degli ostacoli e della installazione di adeguate protezioni e di segnalazioni di pericolo). Si deve, inoltre, escludere che l’attività sciistica ed il relativo insegnamento possa essere considerata un’attività pericolosa ex art. 2050 c.c..


La Suprema Corte, infatti, ha più volte evidenziato che “ai fini dell’accertamento della sussistenza della responsabilità ex art. 2050 c.c. il giudizio sulla pericolosità della attività svolta – ossia l’apprezzamento della stessa come attività che, per sua natura, o per i mezzi impiegati, rende probabile, e non semplicemente possibile, il verificarsi dell’evento dannoso da essa causato, distinguendosi così dall’attività normalmente innocua che diventa pericolosa per condotta di chi la eserciti od organizzi, comportando la responsabilità secondo la regola generale di cui all’art. 2043 c.c. -quando non è espresso dal legislatore, è rimesso alla valutazione del giudice di merito. 

Rispetto a tale accertamento di fatto, l’onere di provare la sussistenza di un ‘attività pericolosa incombe su chi invoca l’applicazione dell’art. 2050 c.c. (Cass. 2220/2000; Cass. 8148/2002). In concreto, l’attività sciistica tradizionale – come quella esercitata nel caso in esame – consistendo in un’attività sportiva ampiamente diffusa, svolta in un contesto esente da particolari pericoli intrinseci, non pare potersi ricomprendere tra le fattispecie cui fa riferimento la norma invocata.

La domanda attorea può essere esaminata, pertanto, solo sotto il profilo dell’art. 2043 c.c. Grava, pertanto, sull’attore l’onere di dimostrare l’esistenza di un fatto illecito addebitabile alla convenuta (anche sotto il profilo della colpa) e dell’esistenza di un nesso causale tra tale preteso fatto illecito e l’evento lesivo.

Tale prova non risulta essere stata adeguatamente fornita.

Non è contestato che il signor G. abbia trascorso le vacanze natalizie a San Martino di Castrozza e che l’attore si sia iscritto ad un corso settimanale di sci presso la Nuova Scuola Italiana di Sci, che si svolgeva durante la mattina, con decorrenza dal 27 dicembre 2006 all’ 1 gennaio 2007. L’attore ha asserito che proprio l’ultimo giorno di lezione (cioè il primo gennaio 2007), verso le ore 11,30 è caduto a terra ed ha riportato la distorsione del ginocchio sinistro. I testi assunti – e le stesso attore nelle lettere inviate alla convenuta (doc.1 e 2) – hanno asserito che il giorno dell’infortunio la lezione si sci si stava svolgendo su di una pista qualificata come pista blu, cioè di minima difficoltà e come tale destinata alla discesa degli sciatori meno abili.

Il teste G.G.F., figlio dell’attore, ha precisato che il maestro di sci, per i primi giorni, aveva svolto le lezioni sul campo scuola e che solo dopo tre o quattro giorni aveva portato gli allievi su una pista blu (“abbiamo iniziato a sciare per tre o quattro giorni sulla pista scuola, cioè una pista per assoluti principianti…dopo tre o quattro giorni il maestro ci ha portato su una pista blu…sulla pista blu abbiamo sciato per due giorni”; T.G., amico dell’attore: “la pista su cui è avvenuto l’incidente mi sembra fosse azzurra…i primi giorni sono rimasti sul campo scuola, poi dopo qualche giorno erano passati sulle piste “).

Entrambi i testi hanno confermato che il maestro era presente ed impartiva in modo corretto e regolare i necessari insegnamenti (“il maestro andava avanti per un piccolo tratto, poi si fermava e noi scendevamo uno alla volta sino all’altezza del maestro”: G.G.; “il maestro scendeva per un certo tratto, poi si fermava ed aspettava che gli alunni scendessero uno dietro l’altro “).

Dalle testimonianze assunte, inoltre, la caduta non risulta ascrivibile ad una particolare anomalia del tracciato sciistico, ma ad una perdita di equilibrio da parte dell’attore (“mio padre, mentre stava facendo una curva verso destra, è caduto perché si scivolava”: G.F.; “l’attore nello scendere è caduto di lato, stava scendendo ed è caduto, presume che abbia perso l’equilibrio “: T.G.).

La dinamica e le modalità dell’incidente, come descritte dai testi, portano, pertanto, ad escludere la responsabilità della convenuta per l’evento lesivo in oggetto. Invero, si deve escludere che il comportamento del maestro di sci abbia presentato gli estremi di una condotta colposa tale da integrare la fattispecie prevista (con conseguente esclusione, pertanto, anche della responsabilità della scuola di sci ex art.2049 c.c.). Nel caso di specie, infatti, non possono ravvisarsi elementi di illiceità nella condotta tenuta dal maestro di sci, il quale ha portato i suoi allievi, in occasione dell’ultima lezione, su di una pista estremamente facile ed adeguata alle loro capacità e li ha fatti scendere correttamente uno alla volta, per un breve tratto, controllando la loro discesa dal punto di arrivo.

Statuisce la giurisprudenza che “il maestro di sci, una volta spiegati i movimenti, deve avere un controllo anche visivo dello “stile” dell’allievo e, a tal fine, o segue il medesimo o lo osserva sciare da fondovalle; ma non è tenuto a salvare dalle cadute i propri allievi” (T. Vercelli, 11-11-1996); “il maestro di sci risponde degli infortuni subiti dagli allievi, secondo le norme che disciplinano la prestazione d’opera intellettuale; pertanto egli non risponde dei danni subiti da un allievo nell’ambito di esercitazioni adeguate alle sue capacità tecniche” ( P. Cavalese, 07-05-1981). L’evento lesivo, pertanto, non è imputabile ad un difetto di attenzione o di vigilanza del maestro, ovvero ad una scorretta impostazione della lezione collettiva – sotto il profilo delle modalità di discesa e della scelta della pista -ma è dipesa dalla caduta, improvvisa e non evitabile, dell’attore e rientra, quindi, nel normale rischio insito nell’attività sportiva praticata.

Pertanto, anche ipotizzando che la veridicità della ricostruzione dell’episodio in questione effettuata dall’attore e dai testi assunti non sussiste alcuna condotta illecita ascrivibile al maestro di sci e collegata causalmente all’evento lesivo; ne consegue, quindi, che per tali motivi la domanda attorea deve essere respinta. Pare, infine e per mera completezza, opportuno rilevare come la convenuta abbia sollevato – ragionevolmente – non poche perplessità in merito alla attendibilità della ricostruzione dell’episodio effettuata da controparte (che ha temporalmente inquadrato l’infortunio nell’ultima ora dell’ultimo giorno di lezione); è, invero, singolare che nel rapporto redatto dai Carabinieri intervenuti sul posto venga riportato l’orario delle 12,30 (ed è quindi difficile che l’incidente sia avvenuto un’ora prima, come al contrario asserito dall’attore, tenendo presente i rapidi tempi di intervento dei soccorsi sulle piste); inoltre, in tale rapporto risulta che l’infortunato non era accompagnato da “nessuno” mentre di norma viene indicata la presenza del maestro di sci (teste Bellegante) sbarrando quantomeno la relativa casella; e sempre nel rapporto dei Carabinieri l’incidente risulta essere avvenuto su una pista qualificata come “rossa” e quindi diversa da quella ove – pacificamente e a detta sia dell’attore che dei testi – erano sempre state tenute le lezioni di sci in questione. Singolare, infine, è anche la circostanza che il maestro di sci non abbia segnalato l’incidente, come sarebbe stato obbligatorio e  ragionevole, anche per consentire la denuncia alla compagnia assicurativa (B.M.A.: “è una prassi, anzi è obbligatorio, per i maestri denunciare alla scuola di sci eventuali incidente; infatti i maestri sono assicurati e quindi nel caso in cui si verifichi tale situazione, viene effettuata una denuncia alla compagnia assicurativa della scuola”).

In ogni caso, anche dando per buona la versione fornita dai testi attorei, la domanda avanzata dal signor G. deve essere respinta.

Le spese legali seguono la soccombenza e vanno liquidate in base ai nuovi parametri fissati dal D.M. n. 140 del 2012 (Cass. S.U. n. 17406/2012), tenendo conto del valore della controversia ; pertanto: fase di studio: Euro 550,00; fase introduttiva: Euro 300,00; fase istruttoria: Euro 550,00; fase decisoria: Euro 700,00; totale Euro 2.100,00 per competenze, ed Euro 21,18 per spese oltre ad iva e cnpa.

 

P.Q.M.


Il Tribunale di Trento, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, così provvede:

 

1.rigetta la domanda di risarcimento dei danni;

2.condanna G.M.L. a rimborsare alla Nuova Scuola Italiana di sci San Martino di Castrozza le spese di lite che liquida in Euro 2.100,00 per competenze ed Euro 21,18 per spese, oltre I.V.A. e C.N.P.A..

 

Così deciso in Trento, il 2 maggio 2013.

 

Depositata in Cancelleria il 21 maggio 2013.

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