TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 21 novembre 2000, n. 1213

TRIBUNALE DI TRENTO; 21 novembre 2000, n. 1213; Est. Ancona; ED (Avv.to De Finis) c. Funivie T (Avv.to Larentis) e VA (Avv.to Deflorian)

 

Responsabilità civile – Sci –  Scontro frontale tra sciatori – Sciatore proveniente da monte – Sciatore che risale per forza d’inerzia – Concorso di colpa – Sussiste

 

Responsabilità civile – Sci –  Responsabilità del gestore – Incrocio ad angolo retto tra due piste – Colpa – Non sussiste

 

In caso di scontro frontale tra due sciatori all’incrocio di due piste da sci, sussiste il concorso di colpa di entrambi se l’uno si immette nella pista principale risalendo per forza d’inerzia lungo una traiettoria troppo eccentrica e l’altro scende in posizione “a uovo” da monte sulla pista principale.

Non risponde dei danni patiti dagli sciatori la società concessionaria della manutenzione delle piste per aver previsto un incrocio ad angolo retto, essendo questa una circostanza normale sui campi da sci 

 

Nella specie, all’incrocio tra una pista rossa ed una pista nera l’attore provenendo dalla pista rossa effettuava una traiettoria dal basso verso l’alto per un breve tratto sulla pista nera sfruttando la forza d’inerzia, per poi scontrarsi frontalmente con il convenuto che procedeva in posizione “a uovo” sulla pista nera. Il giudice, vantando la diretta conoscenza della pista su cui si verifica l’incidente, accoglie la domanda subordinata dell’attore, riconoscendo il concorso di colpa del danneggiato nella misura del 25%, poiché, sebbene lo sciatore abbia effettuato una normale evoluzione, egli l’ha compiuta in un punto eccentrico rispetto all’incrocio. Rigetta infine la domanda di risarcimento proposta contro il gestore della pista, poiché la pista era ben mantenuta, non potendosi ritenere che un incrocio ad angolo retto induca gli sciatori a comportamenti imprudenti più di quanto faccia un incrocio ad angolo acuto.

 

© Umberto izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

fb-share-icon