TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 23 aprile 1986, n. 424

TRIBUNALE DI TRENTO; 23 aprile 1986, n. 424; Pres. CREA, Rel. COLLINO, V. G. (avv. RIMER PONTARA) c. L. L. M. L. s.r.l. (avv. FRIZZI).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Skilift per bambini – Caduta di un utente – Infortunio del bambino che segue – Omesso tempestivo arresto dell’impianto – Responsabilità per danni – Sussiste

 

Il gestore di un impianto di risalita a mezzo skilift per bambini risponde del danno cagionato ad un bambino che, dopo esser caduto, viene trascinato per cento metri dal gancio riportando lesioni, ove gli addetti all’impianto omettano di arrestare tempestivamente l’impianto (nella specie, durante una risalita a mezzo skilift, una bambina cadeva a terra per evitare di scontrarsi con un’altra bambina che la precedeva anch’ella caduta sul tracciato di risalita. La bambina veniva successivamente trascinata a monte per un centinaio di metri mentre gli addetti all’impianto, dando le spalle a monte, non si avvedevano dell’incidente e non arrestavano tempestivamente il moto dell’impianto. Considerato che si trattava di skilift per bambini e che l’esercizio di tale impianto richiede particolari attenzioni, il gestore è stato condannato al risarcimento dei danni sofferti dalla sciatrice minorenne).

 

©  Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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