TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 23 luglio 1996, n. 758
TRIBUNALE DI TRENTO; 23 luglio 1996, n. 758; Pres. SOLINAS, Est. FERMANELLI; BI (Avv.ti DE FINIS, EGGER) c. VMR (CONTUMACE)
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Sciatore procedente da monte – Velocità sostenuta – Colpa – Sussiste
In caso di scontro tra sciatori lo sciatore proveniente da monte che non modera la velocità, adeguandola alle condizioni della pista che si restringe ed al suo grado di affollamento, risponde dei danni che cagiona allo sciatore procedente più a valle (nella specie, una sciatrice proveniente da monte a velocità sostenuta investe una sciatrice più a valle che effettua la discesa “a spazzaneve” in un tratto di pista piuttosto semplice da percorrere affollato che tende a restringersi).
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