TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 23 maggio 1990, n. 322
TRIBUNALE DI TRENTO; 23 maggio 1990, n. 322; Pres. Rel. ZAMAGNI, S. P. (avv. PAIAR, STROCCHI) c. Funivie M. C. s.p.a. (avv. DE ABBONDI).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Fase di salita sul mezzo – Urto contro il cancello di ingresso alla piattaforma di partenza – Infortunio di uno sciatore – Omesso tempestivo arresto dell’impianto – Responsabilità per danni – Sussistenza
Il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore in fase di salita sul mezzo per l’omesso tempestivo arresto dell’impianto in caso di pericolo da parte del personale addetto (nella specie, uno sciatore veniva dapprima urtato da tergo dal cancello automatico di accesso alla piattaforma di salita sulla seggiovia e, caduto a terra, veniva poi colpito al capo dal seggiolino della seggiovia che stava sopraggiungendo. Pur considerando il gesto maldestro dello sciatore nell’attraversare il cancello, il gestore è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dallo sciatore medesimo in considerazione del fatto che il personale addetto non aveva prontamente provveduto ad arrestare l’impianto visto il pericolo).
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