TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 24 febbraio 1997
TRIBUNALE DI TRENTO; 24 febbraio 1997; pres. Paolucci, rel. Fermanelli, b. A. (avv. Bazzoli, donati) c. Funivia c. S.p.a. (avv. Giudiceandrea).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti – Seggiovia – Fase di discesa dal mezzo – Presenza sulla piattaforma di persone cadute – Infortunio del trasportato che segue – Omesso tempestivo arresto dell’impianto – Responsabilità per danni – Sussistenza – Concorso di colpa del danneggiato
Il gestore degli impianti di risalita è responsabile per i danni subiti dallo sciatore in fase di discesa dal mezzo per non aver provveduto in considerazione del pericolo ad arrestare prontamente l’impianto, senza potersi escludere il concorso di colpa del danneggiato il quale, comportandosi diversamente, avrebbe potuto evitare il danno (nella specie, mentre la piattaforma di discesa della seggiovia risultava ostruita a causa della caduta di alcuni passeggeri, nel tentativo di evitarli l’attore danneggiato che sopraggiungeva veniva colpito dal seggiolino e cadeva riportando delle lesioni. Vista l’inerzia dell’addetto agli impianti il quale non ha provveduto a fermare l’impianto visto il pericolo, il gestore degli impianti è stato condannato al risarcimento del 75% dei danni subiti dall’attore, tenuto conto che per l’attore sussisteva la possibilità di proseguire il tragitto decidendo di scendere ad una stazione posta più a monte di quella intermedia luogo dell’incidente).
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