TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 25 novembre 1997
TRIBUNALE DI TRENTO; 25 novembre 1997; Pres. Paolucci, Rel. Giacalone, M. W. (avv. Moser) c. S. s.p.a. (avv. Fronza).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Fase di discesa dal mezzo – Trasportato senza sci ai piedi – Presenza di neve fresca sulla piattaforma di discesa – Infortunio del trasportato – Responsabilità per danni – Sussistenza
Dal momento che il contratto di risalita stipulato tra gestore e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio ed in occasione di esso, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, tenuto conto che il trasporto deve intendersi concluso quanto vengono meno gli effetti residui del moto impresso al trasportato dal mezzo (nella specie, non avendo offerto la prova contraria richiesta dall’art. 1681 c.c., il gestore degli impianti sciistici è stato condannato al risarcimento del danno subito da una trasportata infortunata scendendo dalla seggiovia. Secondo la ricostruzione dei fatti, costei, priva di sci ai piedi, dapprima sprofondava nella neve fresca e, immobilizzata, veniva colpita da tergo dal seggiolino e quindi cadeva in avanti riportando delle lesioni).
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