TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 26 giugno 1998, n. 498
TRIBUNALE DI TRENTO; 26 giugno 1998, n. 498; Giud. Giuliani, M. V. (avv. Bellacosa, De Finis) c. Funivie M. C. (avv. Valle).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Insufficienza del manto nevoso – Scontro di uno sciatore contro un albero – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità extracontrattuale – Sussistenza
Il gestore di impianti sciistici è responsabile in via extracontrattuale per i danni subito da uno sciatore per aver omesso l’adozione delle cautele idonee ad evitare pericoli per gli sciatori doverose secondo i canoni dell’ordinaria prudenza e diligenza, ivi compresa l’omessa adozione di misure di protezione anti-urto sugli alberi posti ai bordi del tracciato avuto riguardo al grado di pericolosità del tracciato per le condizioni di tempo e di luogo dello stesso e per lo stato del manto nevoso, senza potersi al contempo escludere il concorso di colpa del danneggiato nella produzione dell’evento dannoso (nella specie, gestore degli impianti sciistici e sciatore danneggiato sono stati ritenuti responsabili entrambi per la metà del danno subito da quest’ultimo per essersi schiantato contro un albero posto ai lati della pista e privo di protezioni dopo essere caduto a causa delle pessime condizioni del manto nevoso nonché dell’eccessivo affollamento della pista).
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