TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 26 maggio 1992, n. 460
TRIBUNALE DI TRENTO; 26 maggio 1992, n. 460; Pres. PAOLUCCI, Est. GIULIANI; SAM e BSM (Avv.ti SAVOIA, DE ABBONDI) c. GB (Avv.to ANTOLINI).
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Distacco di uno sci – Colpa – Sussiste – Concorso di colpa del danneggiato – Sussiste – Fattispecie
Poiché il distacco di uno sci non è un evento imprevedibile, lo sciatore convenuto a cui si stacca lo sci risponde dei danni che cagiona ad un altro sciatore contro il quale va ad impattare dopo aver perduto lo sci. Tuttavia sussiste concorso di colpa del danneggiato ove il convenuto dimostri che l’attore aveva cambiato repentinamente traiettoria, rendendo la sua condotta una concausa dello scontro (nella specie, uno sciatore a cui si stacca uno sci va ad impattare contro un altro sciatore il quale gli taglia la strada; il giudice ritiene responsabile il convenuto che avrebbe dovuto prevedere il possibile distacco dello sci e sciare di conseguenza, ma ravvisa anche il concorso di colpa dell’attore danneggiato in quanto risulta provato che quest’ultimo aveva cambiato repentinamente traiettoria, tagliando la strada all’investitore che aveva perduto gli sci).
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