TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 28 dicembre 1976, n. 390

TRIBUNALE DI TRENTO; 28 dicembre 1976, n. 390; Pres. ZAMAGNI; Imp. X (avv. CANESTRINI) Riforma Pret. Tione, 25 giugno 1976

 

Responsabilità penale – Sci – Motoslitta – Lesioni personali colpose – Responsabilità del conducente della motoslitta – Mancanza di carta di circolazione e di targa di riconoscimento – Condanna

 

La motoslitta, per le sue peculiari caratteristiche è un veicolo adatto alla marcia esclusivamente sulla neve e sul ghiaccio, di conseguenza è sottratto alla disciplina prevista dal D.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, che regola la circolazione sulle aree di uso pubblico. Il conducente della motoslitta risponde, invece, del reato di cui all’art. 590 c.p., quando, a causa della velocità eccessiva in rapporto alle condizioni del fondo innevato, percorso da una serie di avvallamenti, faccia sobbalzare bruscamente il mezzo, cagionando ad un passeggero lesioni molto gravi. Cunette ed avvallamenti, essendo comunissime sulle piste da sci, non possono definirsi come fatti imprevedibili.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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