TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 3 agosto 1992, n. 659
TRIBUNALE DI TRENTO; 3 agosto 1992, n. 659; Pres. PAOLUCCI, Est. GIULIANI; X (Avv. TADDEI) c. scuola di sci (Avv. GIOVANNINI) e maestro (Avv. GIOVANNINI).
Responsabilità civile – Sci – Maestro di sci – Responsabilità contrattuale – Infortunio di un allievo – Colpa – Onere della prova
L’attività di maestro di sci rientra tra le prestazioni di opera intellettuale e, dunque, la relativa obbligazione deve qualificarsi come obbligazione di mezzi, con la conseguenza che grava sempre sull’allievo, che voglia agire a titolo di responsabilità contrattuale, l’onere di provare ai sensi degli art. 1176 e 1218 c.c. la negligenza dell’istruttore, oltre il nesso causale tra colpa e danno, salva la possibilità del prestatore d’opera di fornire la prova della non imputabilità della violazione dell’obbligo di diligenza.
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