TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 3 febbraio 1993, n. 100 (C)
TRIBUNALE DI TRENTO; 3 febbraio 1993, n. 100; Pres. PAOLUCCI, Est. COLLINO; RG e DK (Avv. DE FINIS) c. BAC (Avv. DE ABBONDI)
Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Immissione da una pista secondaria – Velocità inadeguata e comportamento imprudente – Colpa – Sussiste
Lo sciatore immettentesi in una pista principale provenendo da una stradina di collegamento viola le norme di comune prudenza e risponde in via esclusiva ex art. 2043 c.c. dei danni che cagiona scontrandosi con un altro sciatore procedente sulla pista principale, se effettua l’immissione sciando a velocità sostenuta ed in modo distratto (nella specie, la Corte considera colposa la condotta di uno sciatore il quale, sciando in modo distratto e tenendo una velocità sostenuta, si immette da una stradina di raccordo in una pista impattando contro una sciatrice, la quale, procedendo sulla pista principale a velocità moderata ed in modo non distratto, non è riuscita ad evitare lo scontro, benché sussistessero condizioni di ottima visibilità.)
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