TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 3 febbraio 1993, n.112 (B)

TRIBUNALE DI TRENTO; 3 febbraio 1993, n.112; pres. Paolucci, rel. Collino, s. M. (avv. Pompeati) c. S. S.r.l. (avv. Stefenelli).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Scontro con battipista in movimento – Infortunio di uno sciatore – Assenza di segnali acustici e visivi – Responsabilità per danni da cose in custodia – Sussistenza

 

Posto che il gestore di impianti sciistici è responsabile a titolo di custode della manutenzione delle piste nonché del fatto dei propri dipendenti durante lo svolgimento di detta attività, egli è tenuto al risarcimento del danno cagionato ad uno sciatore dalle manovre compiute da un mezzo battipista in movimento sulla pista senza adeguate segnalazioni acustiche e visive, salvo che non provi il caso fortuito (nella specie, uno sciatore si infortunava finendo contro un gatto delle nevi che stava procedendo all’interno della pista in senso contrario alla discesa. Il gestore è stato condannato al risarcimento dei danni subiti dallo sciatore ex art. 2049 c.c., considerato che il fatto del dipendente, data l’imprudenza di procedere in salita con il mezzo in presenza di sciatori sulla pista senza l’uso di segnalazioni visive ed acustiche, integra la colpa di cui all’art. 2043 c.c., e che in ogni caso il dipendente risponderebbe nei confronti dello sciatore anche ai sensi dell’art. 2051 c.c., avendo la custodia del mezzo)

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

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