TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 3 luglio 1995, n. 662

TRIBUNALE DI TRENTO; 3 luglio 1995, n. 662; Pres. Palestra, est. Solinas; x (avv. De finis) c. Maestro, scuola di sci (avv. Stefenelli) e r. Assicurazioni (avv. Stefenelli).

 

Responsabilità civile – sci – Maestro di sci – Responsabilità extracontrattuale – Infortunio di un allievo – Nesso di causalità – Mancato assolvimento dell’onere probatorio

 

Non può affermarsi la responsabilità extracontrattuale del maestro di sci per il solo fatto di aver condotto l’allieva principiante su una pista che presentava un livello di difficoltà superiore rispetto a quelle fino a quel momento praticate con lo stesso istruttore, se l’allieva, infortunatasi a seguito di una caduta, non fornisce la prova di uno specifico profilo di colpa del maestro eziologicamente collegato al danno occorsole (nella specie, l’attrice si era iscritta ad un corso di sci collettivo per principianti organizzato dalla scuola convenuta. Ella esponeva che il maestro, del quale detta scuola si avvaleva per la conduzione del corso, dopo averle impartito le prime tre lezioni su una pista pianeggiante e priva di difficoltà, l’aveva condotta su una pista caratterizzata da un livello di difficoltà superiore, nel percorrere la quale era caduta riportando gravi lesioni al ginocchio destro con postumi invalidanti permanenti. La domanda attorea non trova però accoglimento. L’istruttoria testimoniale, assunta nel corso del processo, non ha consentito di ritenere provata la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta del maestro di sci e l’infortunio subito dall’attrice, posto che non è stato possibile accertare le precise modalità dell’incidente, né l’esatta ubicazione del luogo e del tratto di pista ove si è verificato l’evento lesivo, né, infine, uno specifico profilo di colpa del maestro tratto a responsabilità).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 Testo della sentenza

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