TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 3 luglio 1995, n. 666 (B)

TRIBUNALE DI TRENTO; 3 luglio 1995, n. 666; Pres. SOLINAS, Rel. FERMANELLI, B. F. (avv. TADDEI, CAMPOPIANO) c. X. S.p.a. (avv. A BECCARA).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Fase di salita sul mezzo – Infortunio di un trasportato – Responsabilità per danni – Sussiste

 

Dal momento che il contratto di risalita stipulato tra gestore di una seggiovia e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, tenuto conto che il viaggio ha inizio con la prima presa di contatto materiale del passeggero con il veicolo in moto (nella specie, in fase di salita sulla seggiovia uno sciatore, dopo essere stato strattonato da un altro passeggero in difficoltà, cadeva al suolo e veniva urtato dal mezzo stesso in movimento riportando lesioni personali. Accertato che al momento dell’incidente non era presente sul posto della salita sul mezzo l’addetto agli impianti e che, nonostante gli avvertimenti dei passeggeri, l’impianto è stato arrestato solamente dopo che il sinistro si era verificato, vista l’assenza di prove contrarie il giudice ha condannato ex art. 1681 c.c. il gestore della seggiovia per i danni causati allo sciatore infortunatosi).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

 

fb-share-icon