TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 4 aprile 2002, n. 175

TRIBUNALE DI TRENTO; 4 aprile 2002, n. 175; G.u.p. Ancona; Imp.ti X, Y, W, Z

 

Responsabilità penale – Omicidio colposo – Scontro a seguito di discesa notturna col bob – Responsabilità dei gestori del rifugio – Assoluzione

 

I gestori del rifugio e gli organizzatori della festa, che abbiano messo a disposizione dei bob per compiere una discesa notturna, non rispondono del decesso di una delle invitate che, liberamente, abbia rifiutato di scendere a valle con la motoslitta, per usare il bob, pur non conoscendo il tragitto e nonostante avesse ingerito dell’alcol, imboccando così una pista nera e decedendo per il forte urto contro un albero (nella specie, la vittima ed un’amica erano rimaste indietro nella discesa della pista e, avendo perso il resto della compagnia, avevano imboccato la pista sbagliata. I compagni, non vedendole, pensavano che si fossero recate in un altro locale notturno. Solo una persona si accorgeva della mancanza di uno slittino, ma, risalito il percorso fino al rifugio, non aveva trovato dispersi sulla pista facile, così da essere indotto a pensare che un bob fosse rimasto inutilizzato a monte. Il PM ritiene non possa ravvisarsi un rapporto di affidamento tra i componenti della comitiva, trattandosi di ragazzi non solo maggiorenni, ma anche indipendenti nel giudizio e nelle scelte, e legati solo occasionalmente dalla comune presenza nella festa. Ciascuno era personalmente responsabile solo per se stesso, a nessuno incombeva un dovere di garanzia della buona riuscita della discesa, e quindi della incolumità dei partecipanti. Il Giudice spiega che, essendo la vittima morta sul colpo, non rivestono rilievo alcuno le pur evidenti omissioni di soccorso ed i ritardi con cui ci si rendeva conto dell’incidente, in quanto un soccorso anche immediato non sarebbe stato in grado di modificare il corso dell’evento. La semplice constatazione di un errore, se non accompagnata dalla possibilità di rimediarvi immediatamente, non ha prospettiva di impedire l’evento. Si deve poi ricordare che la condizione delle ragazze era alterata, e questa costituisce una sufficiente spiegazione dell’errore. I gestori, poi, avevano messo a disposizione dei partecipanti anche la motoslitta per la discesa; la vittima e l’amica sono responsabili della loro autonoma scelta di utilizzare il bob. Tale premessa, però, non comporta l’assenza di qualunque rapporto di affidamento tra i partecipanti e la discesa, dal momento che non tutti conoscevano il percorso ed alcuni avevano ecceduto nel bere. Era dovere di chi dirigeva la discesa, o almeno chi assumeva su di sé il ruolo di assistente alla sicurezza, e quindi anche solo per la conoscenza dei luoghi e la disponibilità della motoslitta che gli consentiva maggiore mobilità, di tenere sotto controllo la situazione, verificare imponendo soste cadenzate la presenza di tutti. La condotta appena descritta era in grado di evitare ogni inconveniente, ma non anche l’errore nella direzione da scegliere, in cui incorrevano le due ragazze. A tal fine occorreva che al bivio qualcuno si arrestasse, facesse luce sulla direzione da prendere, fosse in grado di percepire immediatamente l’errore di direzione e si collocasse in una posizione tale da consentir loro di fermarsi in tempo. Tale compito poteva essere assunto solo dal conducente della motoslitta, ragion per cui venivano rimessi gli atti al PM affinché questo procedesse contro quest’ultimo).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata 

Testo della sentenza

fb-share-icon