TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 4 maggio 1995, n. 441
TRIBUNALE DI TRENTO; 4 maggio 1995, n. 441; Pres. PALESTRA, Rel. PAOLUCCI, B. A. (avv. RIMER) c. Funivie F. M. S. S.p.a. (avv. LARENTIS).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Bidonvia – Contratto di trasporto – Fase di discesa dal mezzo – Presenza di ghiaccio – Responsabilità per danni – Rifiuto dell’aiuto del personale addetto – Colpa del danneggiato
Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore di bidonvia e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto e che il gestore è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno, il gestore non è responsabile del danno subito dal trasportato in fase di discesa dal mezzo che si sia infortunato dopo aver rifiutato l’assistenza offertagli dal personale addetto alla stazione di arrivo.
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