TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 8 novembre 2000, n. 391

TRIBUNALE DI TRENTO; 8 novembre 2000, n. 391; G.i.p. ANCONA; Imp. X

 

Responsabilità penale – Sci – Omicidio colposo – Omessa segnalazione di divieto di transito per gli sciatori – Responsabilità del legale rappresentante della società funivie – Assoluzione

 

Deve essere assolto il legale rappresentante della società funivie dal reato di cui all’art. 589 c.p. per non aver collocato reti di chiusura né apposita segnaletica onde vietare l’accesso agli sciatori su una stradina adibita al transito abituale di mezzi battipista. Pertanto, costui non risponde per le lesioni mortali che uno sciatore si sia procurato, avventurandosi e cadendo nella scarpata, in quanto, per le caratteristiche della stradina e per il fatto che la neve sovrastante non fosse battuta, nessuno sciatore poteva scambiarla per una pista da sci.

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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