TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 9 novembre 1992, n. 890

TRIBUNALE DI TRENTO; 9 novembre 1992, n. 890; Pres. ancona, Est. giuliani; X (Avv. de priamo, olivieri) c. scuola di sci (Avv. stefenelli).

 

Responsabilità civile – Sci – Scuola di sci – Responsabilità extracontrattuale – Infortunio di un allievo – Colpa – Non sussiste

 

Non può affermarsi la responsabilità extracontrattuale della scuola di sci per i danni subiti dall’allievo a seguito dell’investimento da parte di un terzo sciatore, qualora non vi sia la prova specifica, da parte del danneggiato, che l’evento lesivo a lui occorso sia eziologicamente riconducibile ad un comportamento imprudente e negligente dell’istruttore del quale la scuola si avvale (nella specie, l’attore assumeva che nel corso di una lezione impartita da uno dei maestri della scuola convenuta era stato investito da un terzo sciatore, rimasto ignoto, per essersi allontanato senza che alcuno, ed in particolare, il maestro di sci, provvedesse ad accertare le sue generalità; l’attore assume, inoltre, che lo stesso maestro non aveva provveduto a fornirgli, a seguito del sinistro, alcun tipo di soccorso, avendolo invece abbandonato ai margini della pista per oltre due ore. Il Tribunale, ritiene, tuttavia, che nessun addebito possa essere elevato al maestro di sci per non aver identificato l’ignoto sciatore che investì l’attore, non rientrando un tale adempimento tra i suoi compiti. Inoltre, non è stata fornita alcuna prova del presunto abbandono dell’allievo infortunato da parte dell’istruttore, essendo piuttosto risultato in sede istruttoria che fu proprio l’attore a voler continuare, nonostante il sinistro, la lezione col maestro, sottovalutando probabilmente l’entità della lesione. La domanda viene dunque rigettata per la mancanza qualsiasi prova a sostegno della domanda attore).

 

©  Umberto Izzo – Riproduzione riservata

Testo della sentenza

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