TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 9 novembre 2000, n. 1165
TRIBUNALE DI TRENTO; 9 novembre 2000, n. 1165; Giud. Giuliani, S. P. (avv. Fassino) c. X. sp.a. (avv. Fronza).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di un cumulo di neve fresca – Impatto – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità da cose in custodia – Sussistenza
La mancata segnalazione di un pericolo lungo la pista quale la presenza di un cannone sparaneve o l’accumulo di neve fresca da questo prodotta rende il gestore di impianti sciistici, in qualità di custode della pista, responsabile per i danni subiti da uno sciatore caduto a causa di tale pericolo, indipendentemente dalla dimostrazione che lo sciatore danneggiato fosse stato in condizione di avvistare detto pericolo e prevederne le conseguenze (nella specie, il gestore degli impianti sciistici è stato condannato in applicazione dell’art. 2051 c.c. al risarcimento dei danni subiti da uno sciatore per essere caduto a causa della presenza sulla pista di un accumulo di neve fresca non presegnalato prodotto da un vicino cannone sparaneve, anch’esso non presegnalato).
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