TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; sentenza 14 ottobre 2004, n. 91

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; 14 ottobre 2004, n. 91; Giud. Criscione, F. R. (avv. Cristofolini) c. I. s.p.a. (avv. De Finis).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di nebbia sulla pista – Infortunio di uno sciatore – Obbligo di chiudere la pista – Responsabilità extracontrattuale – Sussistenza – Concorso di colpa del danneggiato

 

Posto che il gestore degli impianti è responsabile del danno subito dagli sciatori durante la discesa per aver omesso di chiudere la pista che si presenti impraticabile a causa di condizioni meteorologiche avverse, la misura della somma da liquidare a titolo di risarcimento va ridotta in considerazione del concorso di colpa del danneggiato che si sia avventurato nella pista nonostante le condizioni meteorologiche avverse(nella specie, in applicazione del principio di cui alla massima, si è ridotta di 1/3 la somma dovuta dal gestore allo sciatore danneggiato per essere caduto in un fosso dopo essersi avventurato su una pista nonostante in presenza di una fitta nebbia che impediva di percepire il pericolo ed in assenza della dovuta chiusura del tracciato da parte del gestore).

 

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 Testo della sentenza

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