TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; sentenza 3 marzo 2005, n.25
TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CAVALESE; 3 marzo 2005 n.25, Giud. Criscione, M. N. (avv. Fuggetti) c. Comitato Olimpico Nazionale Italiano (avv. Agostinelli, Cecinelli) e Funivie C. s.p.a. (avv. Pensini, De finis) e O. S. (avv. Bigatti, Piola) e E. V. (avv. Pensini).
Responsabilità civile – Sci – Giudice arbitro di gara sciistica – Tracciatore ed ideatore del tracciato di gara sciistica – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza del tracciato di gara sciistica – Omissione delle misure di sicurezza – Morte di un concorrente – Responsabilità per danni – Sussistenza.
Responsabilità civile – sci – Coni – Sicurezza del tracciato di gara sciistica – Omologazione del tracciato di gara privo di misure di sicurezza – Morte di un concorrente – Responsabilità per danni – Sussistenza.
Il giudice arbitro di gara sciistica, il tracciatore ed ideatore del tracciato di gara ed eventualmente il gestore degli impianti sciistici, nel caso in cui egli sia in rapporto di collaborazione con uno dei primi, sono solidalmente responsabili del danno derivante dalla morte di un concorrente per aver omesso di predisporre le adeguate misure di sicurezza e protezione del tracciato.(1)
Il Coni è solidalmente responsabile, insieme con il giudice arbitro di gara sciistica, il tracciatore ed ideatore del tracciato di gara ed eventualmente il gestore degli impianti sciistici, del danno derivante da morte di un concorrente di gara sciistica per aver omesso di menzionare la necessità delle adeguate misure di sicurezza e protezione nel certificato di omologazione del tracciato (nella specie, i soggetti cosí individuati sono stati ritenuti responsabili del danno da morte di un concorrente per essere andato a collidere con alcuni alberi privi di protezione presenti ai lati della pista a seguito di una fuoriuscita di pista dovuta ad un errore non riconducibile a sua colpa)
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