TRIBUNALE DI TRENTO,SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 15 aprile 2002, n. 22

TRIBUNALE DI TRENTO; SEZIONE DISTACCATA DI CLES, 15 aprile 2002, n. 22; Est. Adilardi, FD (Avv.ti Neto, Marini, Mengoni) c. CI (Avv.ti Inches, Fedrizzi)

 

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Velocità inadeguata – Sciatore fermo a bordo pista – Concorso di colpa – Sussiste

 

Nel caso in cui uno snowboarder investe uno sciatore fermo a bordo pista sussiste il concorso di colpa dell’attore investito se la sosta non è dettata da esigenze di assoluta necessità e la condotta e la velocità del convenuto investitore non sono adeguate al tipo di tavola usata ed alle condizioni della pista (Nella specie uno snowboarder che procede su una pista per principianti ostruita da sciatori e paia di sci incustodite, perde l’equilibrio passando su un paio di sci abbandonati ed investe l’attore fermo a bordo pista. Il giudice ritiene sussistente il concorso di colpa tra le parti nella misura in cui la sosta dell’attore non era necessaria e la velocità del convenuto non era adeguata alle condizioni della pista, ostruita in quel momento da allievi e sci, né al tipo di mezzo usato dal convenuto: lo snowboard per sua natura richiede particolari spazi che lo snowboarder ha l’obbligo di calcolare per effettuare le curve)

 

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Testo della sentenza

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