TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 23 luglio 2002, n. 45

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 23 luglio 2002, n. 45; Giud. Adilardi, M. I. e B. R. (avv.ti Borlone, Salomone, Peterlongo) c. B. L. e U. G. M. s.p.a. (avv. Wegher).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Biforcazione della pista – Presenza di un dislivello – Infortunio di uno sciatore – Assenza di segnalazione – Assenza di misure di protezione – Responsabilità da cose in custodia – Sussistenza.

 

In base all’obbligo di impedire che la pista da sci arrechi danni agli sciatori che incombe sul gestore degli impianti sciistici quale custode della pista medesima, costui è responsabile del danno subito da uno sciatore per aver omesso di predisporre idonea segnalazione e adeguata protezione di una situazione di pericolo presente sul tracciato (nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, il gestore degli impianti sciistici è stato condannato al risarcimento del danno subito da uno sciatore per essere caduto in una scarpata presente sul tracciato in prossimità di una biforcazione della pista).

 

 

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Testo della sentenza

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