TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 23 luglio 2003, n. 64

TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 23 luglio 2003, n. 64; Est. Adilardi; VBL, LPC (Avv.ti Corona, Valenti, Stocco) c. MP (Avv.to Wegher)

                                                                          

Responsabilità civile – Sci – Scontro tra sciatori – Prescrizione – Fatto interruttivo – Fatto sospensivo – Fattispecie – Non sussiste

 

Non costituisce fatto interruttivo della prescrizione a norma dell’art. 1310 c.c. la circostanza che l’attore, titolare della pretesa, abbia precedentemente notificato un atto di citazione ad una terza persona, la quale non ha alcun vincolo di solidarietà col convenuto in causa de qua. Nè costituiscono fatti sospensivi della prescrizione a norma dell’art. 2941, n. 8 c.c. la circostanza che l’occultamento dei fatti avvenga ad opera di terzi e non del debitore, o la circostanza che il debitore abbia occultato fatti che non aveva l’obbligo di palesare (nella specie l’attrice viene urtata dal convenuto che sopraggiunge con una barella mentre è ferma sulla pista per soccorrere un infortunato. Il convenuto solleva l’eccezione di prescrizione, mentre l’attrice lamenta un presunto fatto interruttivo a norma dell’art. 1310 c.c. consistente nella notifica di una atto di citazione nei confronti del gestore della pista e due fatti sospensivi della prescrizione a norma dell’art 2941 c.c., n. 8: Il primo sarebbe integrato dalla condotta della società che gestisce la pista, la quale, all’epoca della prima citazione, ha denunciato il sinistro alla propria compagnia di assicurazioni, inducendo in errore l’attrice relativamente all’esistenza di un rapporto di dipendenza tra la società e il convenuto MP. Il secondo nell’aver MP occultato l’inesistenza di detto rapporto di lavoro).

 

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Testo della sentenza

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