TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; sentenza 26 febbraio 2004, n. 14
TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI CLES; 26 febbraio 2004, n. 14, Giud. Adilardi, M. P. (avv. Rosa, Raspanti) c. Società Funivie X (avv. Wegher).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di pietre sul tracciato – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità da cose in custodia – Sussistenza.
Il gestore degli impianti sciistici risponde a titolo di responsabilità da cose in custodia per i danni riportati da uno sciatore in fase di discesa, a meno che, data l’estensione della cosa, non sia possibile esercitare su di essa una effettiva vigilanza ed un controllo idonei ad evitare l’insorgenza di una situazione di pericolo (nella specie, in base al principio indicato si è riconosciuta la responsabilità ex art. 2051 c.c. del gestore degli impianti sciistici per il danno subito dallo sciatore per essere caduto a causa della presenza di una pietra sul tracciato di una pista di limitata estensione).
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