TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO; sentenza 11 gennaio 2005, nr. 1
TRIBUNALE DI TRENTO, SEZIONE DISTACCATA DI TIONE DI TRENTO, 11 gennaio 2005, nr. 1; Giud. Segna, R. M. (avv. Marchetti) c. Società X s.p.a. (avv. Wegher).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Seggiovia – Contratto di trasporto – Presenza di ghiaccio sulla rampa di discesa – Infortunio del trasportato – Responsabilità per danni – Sussistenza.
Dal momento che il contratto di risalita stipulato tra gestore e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, il gestore, salva la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il sinistro, è responsabile del danno subito dallo sciatore nell’arco di tutta la durata del viaggio ed in occasione di esso, intendendosi tale durata estesa sino al momento in cui vengono meno gli effetti residui del moto impresso al trasportato dal mezzo usato (nella specie, a causa della presenza di una lastra di ghiaccio sulla rampa di discesa, all’atto di scendere dalla seggiovia una sciatrice cadeva rovinosamente, riportando lesioni. Accertato che il gestore non ha regolarmente adempiuto all’obbligo di vigilare sulle operazioni di salita e discesa, vista la mancanza dell’addetto alla seggiovia, il giudice affermava la responsabilità contrattuale della società gestrice dell’impianto di risalita per i danni riportati dalla sciatrice).
© Umberto Izzo – Riproduzione riservata