Tribunale di Trieste, 28 ottobre 2013

Tribunale di Trieste, 28 ottobre 2013, G.U. PICCIOTTO.

 

Responsabilità civile – Arrampicata – Palestra indoor – Corso di perfezionamento organizzato da un’associazione sportiva – Caduta dell’allievo – Responsabilità contrattuale dell’associazione – Sussiste

 

Responsabilità civile – Arrampicata – Palestra indoor –  Allievo di un corso che accetta di curare la sicurezza di un compagno – Caduta del compagno – Responsabilità extracontrattuale dell’allievo – Sussiste

 

Responsabilità civile – Arrampicata – Palestra indoor – Esercizio di attività pericolosa – Esclusione

 

Un’associazione sportiva dilettantistica risponde di inadempimento contrattuale nei confronti dell’allievo iscritto a un corso di intermedio per l’approfondimento delle tecniche di arrampicata, infortunatosi cadendo dalla parete attrezzata indoor per effetto dell’erronea manovra di messa in sicurezza compiuta dal compagno di corso, al quale l’istruttore del corso organizzato dall’associazione aveva lasciato il compito di assicurare la salita e la discesa in sicurezza del proprio compagno di corso.
 

L’allievo iscritto a un corso intermedio per l’approfondimento delle tecniche di arrampicata che durante la lezione accetti di assicurare la sicurezza della salita e discesa di un proprio compagno di corso su una parete attrezzata indoor risponde in via extracontrattuale del danno occorso a seguito della caduta di quest’ultimo ove risulti aver posto in essere una erronea manovra nello svolgere il compito che aveva accettato.

 

L’arrampicata indoor svolta durante un corso di perfezionamento non è un’attività pericolosa ai sensi e per gli effetti dell’art. 2050 c.c.

 

FATTO E DIRITTO.

1. Espone G.M. di essersi iscritto nel mese di ottobre 2008 ad un corso base di arrampicata sportiva per apprendere tecniche di sicurezza in movimento presso la palestra gestita dall’Associazione sportiva dilettantistica Olympic Rock Trieste (d’ora in avanti: Olympic Rock Trieste), in Trieste. A tal fine aveva sempre avuto rapporti con M.E. Il corso si articolava in lezioni di ginnastica e attività teorico-pratica: all’inizio di febbraio 2009, l’attore sostiene di essere stato automaticamente iscritto ad un corso intermedio per approfondimento e miglioramento delle tecniche di sicurezza e di arrampicata, sotto la direzione di C.M. In data 2 aprile 2009, verso le 21.00, stava effettuando con il compagno di corso F.L. attività di arrampicata, secondo il programma preparato dall’istruttore. In particolare otto persone formavano quattro gruppi, di cui un soggetto sulla parete ed uno a terra con il compito di assicurare la corda di trattenuta, secondo il sistema « conetto-secchiello » e moschettone a ghiera. Mentre l’attore si trovava a circa 7 metri di altezza, nella fase di discesa, il compagno di esercizio F.L. non riusciva a compiere la manovra di « sicura », consistente nell’accompagnare la discesa del compagno in parete, mantenendo la mano che tiene la corda verso il basso in modo tale da chiuderne l’angolo e quindi dare corda poco alla volta, per permettere una discesa controllata ed in sicurezza: per tale ragione G.M. cadeva rovinosamente al suolo, su pavimento in parquet in legno non coperto da materassi.

1.1. Veniva soccorso da un compagno, medico, e dopo poco anche dall’istruttore. A causa della sussistenza di forti dolori, il giorno seguente si recava in pronto soccorso dove veniva riscontrato un trauma da precipitazione, sacro-coccigeo, e calcaneare sinistro. All’indagine radiologica si evidenziava la contusione al calcagno, al rachide lombosacrale, TDRC, trauma cranico non commotivo, lieve contrattura della muscolatura paravertebrale. Era prescritto collare ortopedico per sei giorni. Stante la persistenza del dolore al piede sinistro, in data 20 aprile 2009 eseguiva una risonanza magnetica che rilevava una « stria ipointensa a decorso obliquo nei settori basali del calcagno con intenso edema della spongiosa ossea circostante in un quadro da riferire frattura composta ». Seguivano ulteriori controlli ortopedici con diagnosi di cervicalgia e lombosciatalgia, con prescrizioni di riposo assoluto e cicli di magnetoterapia. In particolare, ancora a fine maggio 2009 persistevano la contrazione muscolare al collo ed alle spalle, il dolore al calcagno e le cefalee. Solo nel mese di dicembre 2009 terminavano le cure specifiche.

1.2. Già in data 7 aprile 2009 F.L. aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia assicuratrice della responsabilità civile, ammettendo la propria responsabilità. Tuttavia nessuno dei convenuti di persona, né la compagnia assicuratrice di F.L., facevano lo stesso.

1.3. Ha quindi illustrato i profili di responsabilità contrattuale in capo all’Olympic Rock Trieste, con la quale concorrerebbe ai sensi dell’articolo 38 c.c. quella di M.E., soggetto che all’epoca dei fatti rappresentava l’associazione ed agiva in nome e nell’interesse della stessa. Tale responsabilità discenderebbe dall’obbligo contrattuale di garantire con mezzi organizzati idonei l’incolumità fisica degli allievi, organizzando i corsi, vigilando sull’attività degli istruttori e sull’andamento delle lezioni, per fornire un servizio di istruzione ed assistenza qualificato. In particolare sarebbe stata omessa la cautela consistente nel controllo costante delle manovre svolte dall’allievo a terra, incaricato di assicurare, con la tenuta della corda, l’incolumità fisica dell’attore. Altro profilo di responsabilità consisterebbe nel mancato posizionamento a terra di materassini o altro materiale atto a evitare o quantomeno attenuare le conseguenze di incidenti del genere.

1.4. Quanto a F.L., la sua condotta sarebbe colposa ai sensi dell’articolo 2043 c.c, per non avere eseguito la manovra di « sicura » in modo idoneo. Del pari, quanto all’associazione sportiva, sussisterebbero profili di responsabilità extracontrattuale per la mancanza di controllo adeguato e costante da parte dell’istruttore sull’operato degli allievi. Sia l’associazione, che il suo rappresentante, avrebbero inoltre dovuto posizionare presidi a protezione di cadute.

1.5. Infine, sostenendo la natura pericolosa dell’attività sportiva di alpinismo, ha addebitato quanto accaduto ai convenuti M.E. e Olympic Rock Trieste ai sensi dell’articolo 2050 c.c.

1.6. Ha chiesto quindi la condanna di tutti i condebitori in solido al risarcimento dei danni nella sfera patrimoniale, consistiti in inabilità lavorativa per sette giorni e di risarcimento delle spese mediche, e nella sfera biologica, con postumi permanenti pari a 7% e danni da inabilità temporanea parziale: il tutto oltre al danno morale ed alla vita di relazione, per complessivi Euro 27.581,92, con personalizzazione nella misura massima del danno biologico. Al riguardo, ha sostenuto di non riuscire più a svolgere le attività sportive e di svago in precedenza abitualmente tenute, e di essere costretto ad indossare ciabatte anche sul lavoro per il fastidioso dolore al tallone, non riuscendo a mantenere la stazione eretta per più di due ore, né sollevare pesi ingenti, né guidare a lungo l’autovettura.

2. Si è costituito F.L. sostenendo la responsabilità di G.M. che, senza aver dato il minimo avvertimento al compagno, si sarebbe lanciato nel vuoto dando inizio la manovra di discesa: l’inaspettato strappo ricevuto determinava l’impossibilità per F.L. di trattenere efficacemente la corda. In ogni caso il convenuto sarebbe stato semplice compagno di corso dell’attore, durante un’esercitazione che era avvenuta sotto la supervisione dell’istruttore, senza che nessun addebito possa essergli mosso: ciò, sia per la grave avventatezza e imprudenza dell’attore ai sensi dell’articolo 1227 c.c., sia per la posizione assorbente di garanzia rivestite dell’istruttore e dell’associazione sportiva sensi degli articoli 1228 e 2049 c.c. In via subordinata ha contestato la quantificazione dei danni e chiesto, ai sensi dell’articolo 2055 c.c., di potersi rivalere nei confronti degli altri soggetti coinvolti nel caso di condanna nella misura delle rispettive responsabilità.

3. Con la medesima comparsa si sono costituiti M.E. e l’Olympic Rock Trieste, contestando il primo l’applicabilità del disposto dell’art. 38 c.c. al caso di specie; la convenuta ha invece sostenuto che all’atto dell’iscrizione l’attore sarebbe divenuto socio dell’associazione, oltre che aderente alla specifica associazione nazionale F.A.S.I. (Federazione Arrampicata Sportiva Italiana) e titolare di polizza assicurativa: non potrebbe pertanto agire in via contrattuale contro i convenuti stessi. Nel merito, sarebbero stati adottati tutti gli strumenti di prevenzione possibili, ed unico responsabile del sinistro sarebbe il convenuto F.L.

3.1. Lamentano ancora i convenuti che, malgrado la presunta responsabilità dell’istruttore C., lo stesso non sia stato chiamato in giudizio dall’attore e, per l’inconcessa ipotesi di una qualche propria responsabilità in ordine al comportamento dello stesso, hanno chiesto di essere autorizzati alla sua chiamata in causa per esserne manlevati. In conclusione hanno invocato un accertamento di eventuali responsabilità concorrenti.

4. L’istanza di chiamata in causa non è stato autorizzata, non essendo state delineate le ragioni a sostegno della stessa, e non essendo stato possibile valutare il tipo di domanda che si intendeva proporre, e quindi la sua ammissibilità ed opportunità.

4.1. Le domande ed eccezioni non sono state modificate.

4.2. Raccolte le prove parzialmente ammesse, disposta consulenza tecnica medico-legale, sulle conclusioni di cui in premessa la causa giunge quindi la decisione dopo il deposito degli scritti conclusivi e delle repliche.

5. Occorre trattenersi in generale sulla qualificazione della fattispecie.

5.1. Pur prescindendo dal dato assorbente dell’esistenza di un rapporto contrattuale tra G.M. e Olympic Rock Trieste, di cui si dirà oltre, e quindi ferma l’applicabilità del disposto dell’art. 1218 c.c., merita spendere alcune considerazioni intorno alla natura dell’attività praticata nella palestra in cui è avvenuto il sinistro. Esse ritorneranno utili allorché si tireranno le fila di tutti i passaggi
necessari per la soluzione del caso, e rispetto ai quali l’indagine causale è solo uno degli elementi che il giudice deve tenere presenti nel processo risarcitorio, «nella ricerca di chi debba farsi carico di cosa, ed in quale misura», come recentemente evidenziato da attenta dottrina comparatistica.

5.2. È noto il tradizionale insegnamento della Suprema Corte di cassazione, secondo cui costituiscono attività pericolose, ai sensi dell’art. 2050 c.c., non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali,maanche quelle che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, sia nel caso di danno che sia conseguenza di un’azione, sia nell’ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell’attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza (da ultimo, Cass. sent. n. 919/2013).

5.3. Non ignora il giudice il recentissimo arresto di Cass., sent. n. 12900/2012, che ha qualificato come « pericolosa » l’attività svolta da una scuola di alpinismo senza fini di lucro, e, conseguentemente, condannato ex art. 2050 c.c. la scuola al risarcimento del danno, patito da un allievo caduto durante un’arrampicata).

5.3.1. In realtà la fattispecie ivi discussa era molto diversa da quella che viene qui in considerazione. Nel caso deciso dai giudici milanesi e poi giunto in Cassazione, un allievo di un corso di alpinismo per principianti curato da un’associazione privata, altresì sezione del Club Alpino Italiano, durante una scalata organizzata dall’associazione lungo una via ferrata perse l’appoggio del piede sinistro, scivolò per alcuni metri lungo il cavo d’acciaio cui era assicurato e, ruotando nel vuoto, riportò la frattura della caviglia destra nell’urto contro il predellino d’acciaio che serviva per agevolare la salita.

5.3.2. La Suprema Corte di cassazione ha messo in rilievo che oggetto del giudizio non era tanto il « corso di alpinismo », ma l’escursione alpinistica organizzata nell’ambito di detto corso, «la prima dopo un’unica lezione teorica e consisteva in un’ascensione per via ferrata lungo una parete verticale lunga circa 200 metri effettuata da un principiante ». Ed in questo contesto la Corte ha ritenuto corretto assumere che la pericolosità dell’attività potesse essere apprezzata in relazione alle specifiche caratteristiche proprie del caso concreto, e ha giudicato condivisibile l’affermazione secondo cui « anche le escursioni alpinistiche più facili presentano elementi di rischio elevato per soggetti sprovvisti o che hanno appena appreso le tecniche di tali escursioni, principalmente quando l’attività viene esercitata per le prime volte ». Inoltre, i giudici di legittimità hanno dato rilievo, ai fini della qualificazione dell’attività come pericolosa, a talune circostanze, definite come « certamente suscettibili di essere valutate ex ante », quali « le descritte caratteristiche dell’ascensione alla luce della considerata inesperienza dell’allievo e dell’unicità della lezione teorica impartita prima dell’escursione alpinistica ».

5.4. Nel caso qui a giudizio, invece, si tratta di un corso di arrampicata sportiva ben strutturato, frequentato da diversi mesi, altamente ripetitivo quanto ad esercizi base, e sorvegliato generalmente nel suo svolgimento da parte del personale istruttore. L’istruttoria disimpegnata ha consentito di accertare come durante i corsi si desse la massima attenzione al corretto svolgimento delle manovre di trattenuta, stimate — a buona ragione — più importanti rispetto alle attitudini all’arrampicata. In particolare venivano impiegati diversi mesi per curare l’apprendimento della trattenuta, e alla fine del primo corso si poteva passare a quello seguente solo dopo un esame. Anche se alcuni testi non sono stati precisi al riguardo di un esame formale, piuttosto che di una valutazione demandata all’istruttore, il passaggio non era automatico, e non tutti venivano giudicati idonei, come lasciava supporre la versione fornita dall’attore.

5.4.1. Elemento di prima valutazione per giudicare l’attitudine degli «allievi » sarebbe quindi proprio la manovra di « sicura », mentre solo secondario sarebbe l’apprezzamento per le tecniche di arrampicata (teste P.). Molto rilevante, sul punto, la precisa deposizione del teste GU. che frequentava lo stesso corso dell’attore e del convenuto F.L.: merita attenta lettura per comprendere
come vi fossero controlli continui, anche « a sorpresa » sulla corretta tecnica di « sicura ». Tutti i partecipanti erano stati ritenuti idonei per il corso intermedio, e non più principianti, e svolgevano gli esercizi a loro ormai noti: comunque, alla ripresa del corso dopo l’interruzione estiva, erano state riviste le procedure in questione, «per vedere se si erano conservate le abilità ».

5.5. Ne consegue che in questo caso, a differenza di quello giudicato dalla Suprema Corte di cassazione, il danneggiato aveva un’esperienza che gli consentiva pienamente la partecipazione all’esercitazione, conosciuta e più volte eseguita; ma, soprattutto, lo stesso era a dirsi per il suo compagno. Non vi è quindi un’attività concretamente pericolosa, per ragioni contingenti, o per particolari qualità dei luoghi o dei partecipanti. Tutto era assolutamente uguale agli esercizi normalmente praticati.

5.6. Ed allora, poiché non v’è questione in ordine alla natura dei mezzi adoperati che sono quelli usuali (vedi documenti tecnici acquisiti), occorre prestare attenzione alla natura dell’attività, alla sua eventuale potenzialità offensiva oggettiva, ed al grado di possibilità del verificarsi di un danno, ed agli equilibri economici che contornano la vicenda, oltre che alle caratteristiche dei soggetti coinvolti: tutto ciò per dipanare quel « reticolo di dettagli che compone ogni conflitto », e non abbandonarsi a vuote considerazioni su un nesso di causalità « in the air », come suggerito da attenta dottrina citata, ed arrivare ad un corretto giudizio sulle responsabilità in ordine all’accaduto.

5.6.1. L’attività di palestra, con attrezzistica o senza, comporta in genere l’utilizzo di strutture o mezzi finalizzati all’esercizio fisico. Entrano in gioco diversi elementi fisici, sostanzialmente collegati alle leggi della gravità o della meccanica. Non perciò solo si può ritenere che si tratti di un’attività pericolosa in astratto: è tuttavia indiscutibile che, qualora un soggetto inesperto venga avviato senza adeguata preparazione all’uso di un attrezzo pericoloso e non conosciuto, o ad un esercizio di tal genere, allora in concreto si possa stimare (non dissimilmente da quanto ritenuto dalla Cassazione al punto 5.3.2. di cui sopra) che la specifica attività, alla luce dell’inesperienza dell’allievo e della mancanza di insegnamenti teorici e pratici, possa essere pericolosa. Ciò, si ribadisce, va detto in termini generali, non necessariamente in quelli ristretti e relativi all’applicazione dell’art. 2050 c.c., che nel caso di specie non è possibile, sussistendo rapporto contrattuale tra danneggiato ed associazione sportiva.

5.6.2. Non può, in altri termini, concludersi generalmente ed astrattamente per la natura pericolosa dell’attività in esame, anche in mancanza di qualsiasi dato in ordine al numero di incidenti; anzi, proprio il fatto che si tratti di attività aperta anche ai giovanissimi delle scuole elementari pubbliche (teste R.), lascia fondatamente ritenere che non vi sia un’astratta pericolosità.

5.6.3. Queste considerazioni, astrattamente poco rilevanti in quanto vi è rapporto contrattuale tra G.M. e Olympic Rock Trieste che impedisce l’applicazione della norma di cui all’art. 2050 c.c., rimangono tuttavia utili per la valutazione della misura dell’adempimento, della rilevanza causale del comportamento dei debitori, dell’indagine in tema di corresponsabilità, e di ciò si dirà oltre.

6. Conviene a questo punto, prima di esaminare la posizione dell’Olympic Rock Trieste, passare ad analizzare la condotta di F.L. e il suo apporto causale in relazione all’evento. Il tutto con una fondamentale precisazione: egli potrà essere chiamato a rispondere in via esclusiva del fatto proprio solo nei limiti in cui si ritenga che nessun inadempimento possa essere contestato al contraente Olympic Rock Trieste, e si concluda che la condotta antigiuridica del F. non sia rapportabile a quella dell’Olympic Rock Trieste, secondo lo schema dell’art. 1228 c.c. Ma di ciò si dirà oltre, per coerenza di sviluppo della motivazione.

6.1. È pacifico che F.L. avesse tutte le attitudini per eseguire il tipo di esercizio praticato, da lui disimpegnato molte volte e senza riferite conseguenze negative: aveva passato esami di valutazione, e non era più un esordiente; si trattava di un esercizio routinario, ripetitivo, ormai appreso. È altrettanto pacifico che egli abbia assunto su di sé la responsabilità dell’accaduto (risposta in sede di interpello ai capitoli 27 e 28 della memoria istruttoria di M.E. e Olympic Rock Trieste), per avere sbagliato la manovra di trattenuta in un momento di distrazione.

6.2. Per contro, non è stata assolutamente provata l’esistenza di un fatto imprevisto, come la presunta scelta sconsiderata (eccepita dalla difesa di F.L.) da parte di G.M. di iniziare la discesa all’improvviso: non può quindi ritenersi concorrere un comportamento colposo del danneggiato, il quale è caduto senza poter fare nulla per evitarlo: come si legge nella verbalizzazione dell’interpello del FL, l’attore è caduto in terra in meno di due secondi, dopo che il compagno qui convenuto aveva perso la presa della corda di trattenuta.

6.3. La responsabilità del convenuto sembra essere quindi pacifica, per avere egli omesso di adottare le opportune cautele, sulle quali confidava l’attore per la riuscita dell’esercizio in sicurezza, e che era in suo potere prestare. Non sussisteva tra le parti alcun vincolo giuridico obbligatorio di tipo contrattuale, ma il dovere generale del neminem laedere imponeva al convenuto di attivarsi per evitare il danno, nei limiti dell’esigibilità, avendo egli ricoperto una funzione fattuale (e non giuridica) (1) di protezione nei riguardi del danneggiato.

6.4. In seguito si trarranno le conclusioni in tema di eventuale corresponsabilità e di ripartizione degli obblighi risarcitori, oltre che di diritto al regresso.

7. Ciò posto, si può tornare ad analizzare la posizione dell’Olympic Rock Trieste.

7.1. È incontestabile l’esistenza di un rapporto contrattuale tra l’associazione e l’attore, ma non certo di natura associativa, come vorrebbe qualificarlo la parte convenuta nella sua concisa eccezione, proposta in comparsa di costituzione e risposta. Sono note le ragioni, anche tributarie, per le quali si tende a far figurare come « associato » colui il quale, a tutti gli effetti, è un cliente che usufruisce dei locali e delle attrezzature dietro esborso di denaro: ciò non può però valere a modificare il rapporto (v. Cass., sent. n. 22578/2012 (2) che dura fin quando si paga la retta mensile, e che non ha alcun serio connotato associativo. Si tratta in realtà di un vero e proprio rapporto contrattuale di erogazione di servizi nel quale, a fronte di una prestazione in denaro, il gestore si impegna ad avviare ad una pratica sportiva, insegnandone la tecnica e, ovviamente, adottando tutti i necessari accorgimenti a tutela dell’integrità fisica del praticante. Alla fine della frequenza del corso cessa il rapporto « associativo ». Che si tratti formalmente di un privato, di un imprenditore, o di un artigiano, tutto ciò sposta poco, ai fini di causa, nel senso che occorre guardare alla sostanza del rapporto.

7.1.1. L’esistenza del vincolo contrattuale esonera dall’indagine sulla possibile esistenza di una responsabilità da contatto sociale, come detto, e dalla concreta qualificazione dell’attività come pericolosa, ai sensi dell’art. 2050 c.c. Non di meno merita rammentare che lo sport riceve tutela, anche a livello costituzionale, proprio in segno di riconoscimento dei diritti inviolabili delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità del singolo: a tale riconoscimento si accompagna però il dovere di garantire lo svolgimento della pratica sportiva nel rispetto dei primari diritti della persona, tra cui quello alla salute. Quindi, nel rapporto contrattuale vengono ad assumere rilievo preminente gli obblighi protettivi a carico della parte che eroga la prestazione significativa.

7.1.2. Posto infatti che l’allievo/contraente, fino a prova contraria e comunque fino ad una completa maturità tecnica, non è libero di eseguire attività a piacimento, ma deve praticare gli esercizi suggeriti nel corso secondo le modalità tecniche illustrate, insegnate e controllate, sembra indubbio che tra gli obblighi a carico del contraente/associazione sportiva vi sia anche quello di protezione dell’allievo. Egli deve potersi esercitare venendo ragionevolmente protetto dai rischi connessi sia all’attività, che al luogo in cui è disimpegnata, che all’attrezzatura fornita, indipendentemente dalla natura pericolosa o meno di tale attività.

7.2. Occorre quindi giudicare se Olympic Rock Trieste abbia adempiuto a questa obbligazione di protezione.

7.3. È evidente che nel caso di specie l’attività di protezione e tutela non fosse esperita direttamente ed in via esclusiva dall’istruttore, ma vi fosse solo un controllo, una supervisione indiretta e non constante. Si tratta di quell’attività, alla quale hanno fatto riferimento i testi, apprestata durante l’apprendimento iniziale, e poi durante le verifiche, o in sede di esame per il passaggio al grado di abilità successivo; ma si tratta anche di quei « controlli » improvvisi, che venivano esercitati per non far sentire troppo rilassati gli allievi nella pratica della « sicura ». Tuttavia, una volta appreso l’esercizio, il suo svolgimento veniva del tutto delegato ad un altro allievo, che a terra svolgeva l’attività di sicura. Di fatto, gli atleti che si presentavano a lezione venivano smistati o separati in piccoli gruppi, per « allenarsi » sostanzialmente a coppie, sotto la direzione di un solo istruttore.

7.3.1. È innegabile che questo sistema di «allenamento », oltre ad arricchire — fino ad un certo punto — di esperienza l’allievo, comporti sempre per il gestore un sensibile risparmio nell’impiego di personale e di tempo: invece di riservare al solo istruttore/dipendente l’attività di controllo e protezione, di essa viene « investito » un allievo, che viene così ad assumere, oltre ad un ruolo di ausiliario, anche precise responsabilità civili che, altrimenti, avrebbero fatto capo al gestore.

7.3.2. Questa scelta organizzativa consente, quindi, di ottimizzare tempi e costi, e di far praticare esercizi ad un numero maggiore di allievi: non più un singolo istruttore per agevolare fase di risalita e discesa di un singolo atleta, ma tanti « delegati alla sicura » per quanti atleti si esercitano in parete; non, quindi, un impiego diretto di un istruttore per allievo, ma un semplice coordinamento del corso ed un controllo sporadico su tutti gli atleti. Non risulta, inoltre, che vi fosse la possibilità di frequentare la palestra all’infuori della frequenza di corsi con istruttore: il che vuoi dire che non sono state comprovate tariffe particolari per chi volesse allenarsi in coppia e senza istruttore: cosa che di fatto accadeva.

7.4. Olympic Rock Trieste assume in comparsa di costituzione e risposta che la partecipazione di G.M. e F.L. al corso intermedio sarebbe avvenuta « dopo valutazione di idoneità e previa assunzione da parte degli stessi della responsabilità per la sicurezza propria e di tutti gli associati, secondo le precise caratteristiche dell’arrampicata sportiva ». Questa affermazione suona come una conferma della scelta, quanto meno non esclusivamente « formativa », di organizzare l’attività in palestra sfruttando le competenze degli allievi.

7.4.1. Seppure si concorda—alla luce. dell’istruttoria disimpegnata—sulla prima affermazione (valutazione di idoneità), invece non sussiste traccia alcuna dell’assunzione giuridica di una responsabilità da parte dell’allievo nei riguardi degli altri associati. Per meglio dire: non esiste traccia di un’assunzione che sia valsa a riversare solo ed esclusivamente sull’allievo i rischi dell’attività e gli obblighi di protezione nei confronti di altri allievi, identificati o non. Il compagno di esercizio, quindi, ha agito sicuramente sotto la sua responsabilità, dovendo rispondere ai sensi dell’art. 2043 c.c. del proprio operato: ma non perciò solo può dirsi che l’associazione sportiva, che della sua attività si è comunque avvalsa nei limiti sopra espressi, debba andare assolta da responsabilità, sia in via diretta e solidale, sia—come si dirà—in via di regresso.

7.4.2. Non può essere richiamato, al riguardo, il concetto di delega, atteso che non vi è rapporto di impiego o dipendenza tra l’associazione sportiva e l’allievo, ma semmai l’opposto: l’associazione è obbligata alla prestazione di facere, e l’allievo deve solo pagare il corrispettivo. Non vi è poi alcun riconoscimento di mansioni, o percezione di utilità economiche da parte dell’allievo il quale, dopo avere appreso la tecnica, si presta per spirito partecipativo a svolgere un’attività che, altrimenti, dovrebbe essere prestata dall’istruttore stesso. Per quanto importante, l’operazione di trattenuta è innegabilmente meno interessante per l’allievo, che vuole imparare a scalare, e che vive la fase attiva dell’esercizio in modo notoriamente più appagante di quella passiva di ritenuta.

7.4.3. Possono essere però invocati i noti principi in tema di sicurezza sul lavoro, secondo cui la mera designazione ad un servizio di protezione non determina una delega di funzioni, e non è dunque sufficiente a sollevare il designante dalle responsabilità in tema di violazione degli obblighi di contrattuali di protezione.

7.4.4. Si tratta, in altri termini, di uno scarico di mansioni e di responsabilità, gratuito, che solo inizialmente ed impropriamente è giustificato dall’esigenza di insegnare una tecnica (quella di  «sicura»), ma che non elimina la responsabilità del debitore, a meno di non provare il caso fortuito o la forma maggiore. Anzi, è questa una scelta organizzativa volta sostanzialmente a contenere i costi di esercizio dei corsi, senza apparente utilità (dopo la fase di apprendimento e perfezionamento) per il partecipante.

7.5. Passando ad esaminare il grado di possibilità del verificarsi di un evento come quello verificatosi, in questo contesto di rapporto contrattuale, non può ritenersi che la disattenzione dell’allievo costituisca accadimento imprevedibile o non imputabile al debitore, tanto che proprio per evitare la ricorrenza di eventi di questo tipo vi erano continue verifiche degli esercizi. L’evento stesso, inoltre, sarebbe stato evitabile con una diversa organizzazione dei corsi ed una diversa incidenza dell’attività degli istruttori.

8. Queste considerazioni sono sufficienti per fare ritenere comprovata la responsabilità dell’associazione sportiva, in via contrattuale, e quella del convenuto F.L. ai sensi dell’art. 2043 c.c.

8.1. Al riguardo, si opina poi che la corresponsabilità debba essere estesa ai sensi dell’art. 38 c.c. anche a M.E., quale legale rappresentante dell’associazione stessa. È infatti principio tradizionale quello per cui la responsabilità personale di colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta si riferisce sia ai rapporti negoziali che a quelli extranegoziali (Cass., sent. n. 1037/1969; n. 3579/1971). È poi noto che la responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione ma all’attività negoziale (o, anche, extranegoziale) concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi (Cass., Sez. Lav., sent. n. 13946/1991;maanche recentemente  v. sent. n. 25748/2008). Tale responsabilità non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa: ne discende che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione; e che chi invoca in giudizio tale responsabilità ha l’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente.

8.2. Nel caso di specie non è negata la qualità del legale rappresentante, né il fatto che, in una palestra delle dimensioni come quella della quale si discute (ed in cui la moglie del convenuto, escussa come teste, è a sua volta istruttrice), i corsi vengano organizzati, gestiti e tenuti secondo le disposizioni tecniche e logistiche di chi rappresenta l’ente, accetta le iscrizioni e paga gli istruttori.

8.3. Trattandosi di responsabilità solidale interna, non ha senso una ripartizione di quote di responsabilità nei rapporti tra questi due soggetti, ma solo in quelli tra l’associazione sportiva e il corresponsabile F.L.

9. Venendo ora all’indagine sull’esistenza del nesso di causalità (3) tra la caduta e le lesioni, si ritiene che la prova sia stata raggiunta senza apprezzabile dubbio. In primo luogo una caduta «in piedi » (anzi, su un piede, per poi urtare con la nuca la parete) dall’altezza di circa sette metri è astrattamente idonea a provocare le lesioni successivamente diagnosticate. Né può ritenersi che essersi recati il giorno successivo in pronto soccorso costituisca un elemento incompatibile con la ricostruzione dell’accaduto. Comunque, a sgombrare il campo sono le chiare valutazioni del CTU, espressamente richieste in considerazione delle contestazioni operate dalla difesa di F.L. A pagg. 10 ss. il CTU si trattiene in modo motivato e chiaro sul nesso tra la dinamica dell’incidente e le conseguenze lamentate e successivamente riscontrate. Il CTU ha saputo altresì cogliere la rilevanza di alcuni dimorfismi costituzionali preesistenti al sinistro (concausali rispetto al trauma indiretto al rachide), ed ha osservato come la situazione obiettiva (mancato utilizzo di plantari) sia incompatibile con l’allegazione eccessiva di algie e disfunzioni. Del resto le conclusioni non sono contestate dalle difese tecniche.

10. Se quindi il danno è casualmente collegato all’evento, e la caduta è rapportabile a fatto colposo sia dell’Olympic Rock Trieste che di F.L., occorre ora verificare ai sensi dell’art. 2055 c.c. come debba essere ripartita, all’interno dei diversi rapporti tra debitori, la rispettiva responsabilità, e se vi sia possibilità di regresso, ed a quale titolo.

10.1. Già si è chiarito che nessuna domanda è stata validamente delineata nei riguardi dell’istruttore C., del quale non è stata autorizzata la chiamata in causa. Del pari si è scritto di come non sia stata ravvisata alcuna responsabilità o rilevanza concausale nel comportamento del danneggiato.

10.2. Occorre ora richiamare il rapporto esistente tra l’Olympic Rock Trieste e F.L., per vedere se ed in quali termini la prima sia chiamata eventualmente a rispondere del fatto del secondo: e la risposta non può che essere affermativa.

10.2.1. Si è detto di come l’organizzazione dell’attività nella palestra si avvalesse degli allievi per formare coppie di atleti dediti agli esercizi. Eppure il costo della rata mensile della palestra non risulta essere minore o diverso per chi svolga l’esercizio con l’istruttore, rispetto a chi lo esegua con un compagno. È quindi indubbio che l’utilizzo di allievi come «aiutanti » abbia comportato dei «commoda » per il debitore della prestazione istruttiva. Proprio su questa secolare massima di esperienza (« ubi commoda ibi et incommoda ») si fonda la ratio del disposto dell’art. 1228 c.c. (Cass., sent. n. 3776/1971).

10.2.2. Perché si configuri questo tipo di responsabilità per fatto degli ausiliari, l’art. 1228 c.c. impone, tra l’altro, che l’opera svolta dall’ausiliario sia connessa con l’adempimento della prestazione, talché, ove non si accerti che l’attività del terzo abbia determinato o concorso a determinare l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione, l’applicazione della norma dovrebbe escludersi ed il debitore non dovrebbe rispondere del fatto dell’ausiliario, appunto perché difetta il nesso di causalità tra l’opera del terzo e l’obbligo del debitore, la cui sussistenza è presupposta dalla disposizione dell’art 1228 c.c. (Cass., sent. n. 2787/1963; poi divenuto insegnamento tradizionale). Nel caso in esame, per le ragioni descritte, è pacifico che il comportamento di F.L. abbia avuto incidenza causale nella determinazione del sinistro: si rinvia ai punti 6 ss.

10.2.3. Quanto al rapporto che deve legare il debitore all’ausiliario, è noto che la norma trova applicazione ogni qual volta il contraente si avvalga, in tutto o in parte, della collaborazione di terzi nelle operazioni preordinate all’esecuzione del contratto, ancorché siano estranei all’azienda del debitore ed al rapporto tra creditore e debitore. Si può quindi sostenere che F.L. fosse di ausilio all’Olympic Rock Trieste, essendo irrilevante che tale aiuto fosse gratuito: quel che invece importa è che nel prestare la propria attività F.L. dovesse obbedire a direttive tecniche ed organizzative dell’associazione e dei suoi preposti (legale rappresentante o istruttori): il tipo, il contenuto, la durata degli esercizi risultata regolare dalle prescrizioni degli allenatori.

10.2.4. Se quindi sussiste un rapporto di ausilio, e se il fatto è ascrivibile a comportamento colposo dell’ausiliario, sussiste perciò solo piena responsabilità del debitore. Infatti è chiaro l’insegnamento della Suprema Corte di cassazione (sent. n. 6053/2010) secondo cui in tal caso l’inadempimento del terzo, del quale il contraente si avvalga per svolgere l’incarico, non costituisce di per sé giusta causa di esonero da responsabilità del contraente stesso, in quanto, ai sensi dell’art. 1228 c.c., questi è responsabile della scelta compiuta e risponde anche del fatto doloso o colposo dei suoi ausiliari, salvo che possa dimostrare il caso fortuito o la forza maggiore, anche con riguardo al comportamento dell’ausiliario.

10.3. Rimane però fermo che la colpa dell’ausiliario può in astratto fondare un’azione di regresso del contraente nei suoi confronti.

11. Tirando le conclusioni di queste premesse, necessarie in considerazione del complesso intreccio di domande e di responsabilità, si deve ritenere che G.M. abbia correttamente agito a tutela del proprio diritto nei riguardi sia del debitore sia di chi ha provocato il danno in via extracontrattuale. Si è trattato di una scelta legittima, ancorché l’attore potesse agire solo nei confronti del debitore.

11.1. Ciò ha determinato la necessità di chiarire i termini delle rispettive responsabilità, ancorché l’attore si possa avvalere della speciale tutela apprestata dall’art. 2055 c.c. a vantaggio dei danneggiati.

12. La domanda di accertamento delle rispettive responsabilità, proposta da F.L. e dall’Olympic Rock Trieste, obbliga ora il giudice ad esaminare la gravità delle rispettive colpe e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, con la precisazione che, nel dubbio, le singole colpe si presumono per legge uguali, ai sensi dell’art. 2055, comma 3, c.c.

12.1. È pacifico che l’evento è direttamente ascrivibile alla condotta colposa di F.L., che ha fatto scorrere la corda senza bloccarla per tempo, non riuscendo più a trattenere la caduta di G.M. Altrettanto pacifico è che l’individuazione di F.L., quale allievo che aiutasse G.M. ad eseguire il suo esercizio, non è stata viziata da culpa in eligendo. Ma se ci si fermasse alla sola valutazione della
gravità della colpa di F.L., ed all’assenza di culpa in eligendo in capo all’Olympic Rock Trieste, si arriverebbe alla conclusione assolutamente ingiusta di porre tutto l’evento a carico di un soggetto terzo rispetto al rapporto contrattuale, e che è stato « usato » dal debitore per organizzare in modo più conveniente ed economico la propria attività di istruzione in palestra. Infatti lo specifico addebito, pure ipotizzato, della rilevanza causale del mancato posizionamento di un materassino sotto la parete, si è rivelato inconsistente: è stato dimostrato per testi che tale materassino avrebbe ostacolato la manovra di « sicura », compromettendo la stabilità dell’atleta a terra; per tale ragione non se ne fa mai uso in nessuna manifestazione, per le scalate accompagnate da terra.

12.1.1. È quindi necessario integrare le valutazioni con il ricorso ad altri parametri. Del resto l’adempimento contrattuale si accerta in termini oggettivi, ma si valuta secondo la misura della diligenza.

12.2. Occorre in primo luogo ribadire la rilevanza del motivo per il quale F.L., in concreto, si è trovato ad operare in una posizione di protezione che, a rigore, non gli sarebbe spettato di ricoprire, ed anzi che contrattualmente era posta a carico dell’Olympic Rock Trieste. E questa ragione si rinviene in una libera, ed anzi ben ponderata scelta organizzativa, di natura eminentemente economica, adottata dal debitore per ridurre i costi ed aumentare l’offerta al pubblico dei suoi clienti. Non è necessario soffermarsi ulteriormente sul concetto, ampiamente descritto ai punti che precedono. Si deve piuttosto qualificare questa scelta come a chiara valenza imprenditoriale, pur ferme le caratteristiche formali del soggetto prestatore. Sembra indubbio che l’associazione sportiva fosse titolare di un’obbligazione di risultato nei confronti degli atleti, e che a suo carico si potesse configurare una responsabilità contrattuale per il servizio reso (o non reso), ma va evidenziato che la logica secondo cui questa responsabilità deve essere traguardata è quella del rischio di impresa. Il contraente, per potersi liberare della sua responsabilità (tanto in sede principale quanto di regresso), avrebbe dovuto provare che la prestazione è divenuta per lui impossibile per una causa estranea ai rischi tipici creati dall’organizzazione della sua attività. La sua prestazione era ed è del tutto particolare, in quanto viene eseguita avvalendosi di una organizzazione di mezzi materiali, di dipendenti, ed addirittura di una serie di ausiliari di vario genere, i quali cooperano tutti quanti a produrre il risultato atteso dal creditore: eseguire in sicurezza la serie di esercizi di arrampicata. Quando—come nella specie—l’inadempimento deriva da cause interne all’organizzazione apprestata (mancanze da parte dei dipendenti o cattivo funzionamento delle macchine o mancanze degli ausiliari), la responsabilità sussiste in termini oggettivi, salva la prova del fortuito o della forza maggiore: ed anzi, proprio ai sensi dell’art. 1228 c.c., anche oltre tale evento, quanto meno nei rapporti con il creditore.

12.3. Se quindi l’Associazione sportiva dilettantistica Olympic Rock Trieste si è avvalsa, per proprio vantaggio economico, dell’operato di un ausiliario, e se l’evento di danno per il creditore si è verificato per fatto colposo di questo ausiliario estraneo al rapporto contrattuale, non può predicarsi un esonero di responsabilità del preponente in sede di verifica della corresponsabilità e di regresso tra condebitori. Una condanna del corresponsabile al rimborso integrale di quanto il contraente abbia pagato a titolo di risarcimento violerebbe le norme dettate dall’art. 2055 c.c. in tema di ripartizione, nei rapporti interni fra i coobbligati, dell’onere di risarcimento: il porre a carico di uno solo di essi, attraverso l’integrale rimborso del risarcimento pagato dall’altro, la
totalità dell’onere anzidetto implicherebbe la negazione di qualsiasi colpa dell’altro o di qualsiasi efficienza del suo comportamento nella produzione del danno e, quindi, la negazione del fondamento della sua corresponsabilità.

12.4. Quanto alla misura di tale corresponsabilità, ritiene il giudice che l’analisi dei diversi elementi utili alla valutazione è troppo complessa, in ragione della specificità del caso. Si tratta invero di parametrare l’efficienza causale di un comportamento materiale di una persona fisica con quella connessa a scelte organizzative ed a logiche aziendali: i risultati del ragionamento sarebbero del tutto soggettivi, e dunque opinabili. Si tratta di una situazione di dubbio oggettivo e reale, e non è possibile valutare neppure approssimativamente la misura delle singole responsabilità. Non sussistono chiare evidenze per discostarsi dalla regola finale di natura presuntiva ed equitativa, posta dall’art. 2055, comma 3, c.c., secondo cui « nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali ».

13. In conclusione, ferma la responsabilità solidale di F.L. e dell’Olympic Rock Trieste nella determinazione del sinistro, e ferma la responsabilità solidale interna di M.E. nei riguardi dell’associazione di cui è legale rappresentante, nei loro rapporti interni i condebitori sono tenuti in ragione  della metà al pagamento di quanto riconosciuto a G.M., con diritto di regresso per la maggior quota eventualmente corrisposta.

14. Venendo alla quantificazione dei danni, si osserva come il danno non patrimoniale subito da G.M. sia caratterizzato da peculiarità che consigliano una minima personalizzazione. Non vi sono infatti esiti permanenti particolarmente invasivi, né risulta comprovata l’impossibilità di svolgere attività lavorativa o di svago o sportiva sensibilmente diversa da quella precedentemente svolta. L’attore non è stato sottoposto ad interventi chirurgici, ancorché il patema per la difficile individuazione delle patologie abbia comportato un apprezzabile disagio. Sussistono quindi elementi per appesantire minimamente e personalizzare il punto medio di danno tabellare e rendere così adeguato il risarcimento a tutte le componenti in autonome di danno (Cass. sent. n. 11950/2013).

14.1. Applicando quindi la tabella aggiornata al 2013, adottata dal Tribunale di Milano, usualmente adottata dal Tribunale di Trieste si ha:
– sinistro dell’aprile 2009 in persona di anni 22:
– invalidità permanente: 5% pari ad E 8.124,00, comprensivi della componente non patrimoniale non biologica come da tabella: inoltre è riconosciuta una personalizzazione del 10%, secondo equo apprezzamento delle risultanze di cui sopra, per complessivi E 8.936,40;
– invalidità temporanea parziale al 75% ad E 120ldie per 6 giorni = E 540,00;
– invalidità temporanea parziale al 50% ad E 120ldie per 40 giorni = E 2.400,00;
–  invalidità temporanea parziale al 35% ad E 120ldie per 40 giorni = E 1.680,00
– per un danno non patrimoniale totale pari ad E 13.556,40.

14.2. Quanto alla domanda di rivalutazione formulata dall’attore, si rileva innanzitutto che alla rivalutazione monetaria, in caso di condanna al risarcimento del danno, il giudice deve procedere d’ufficio, in quanto l’obbligo di risarcimento del danno è debito di valore, non di valuta, e dunque la quantificazione del danno deve essere compiuta in base ai valori monetari al momento della liquidazione. Nel caso di specie, la somma liquidata per il danno non patrimoniale non deve essere rivalutata ad oggi, poiché sono state utilizzate tabelle aggiornate al 2013.

14.3. Per quanto concerne gli interessi, occorre operare una distinzione tra interessi di tipo compensativo, che costituiscono una forma di liquidazione forfetaria della voce di danno data dal mancato tempestivo godimento dell’equivalente pecuniario del bene perduto (lucro cessante), e interessi corrispettivi, prodotti di pieno diritto dai debiti di valuta (art. 1282 c.c.).

14.4. La condanna al pagamento degli interessi compensativi, come posto bene in luce dalla Suprema Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), richiede che sia allegato e provato il danno da ritardo, con possibilità di far ricorso anche a presunzioni; essi possono essere liquidati in base a valutazione equitativa. Ora, nessuna prova diretta è stata offerta in giudizio circa l’effettivo danno da ritardo, ma considerato che l’attore può essere inquadrato nella categoria dei piccoli risparmiatori, non esercitando attività imprenditoriale né altra attività che implica l’uso di capitali, qualificandosi come dipendente, appare equo liquidare il danno attraverso il riconoscimento degli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e rivalutata anno per anno (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/1995).

14.5. Quanto agli interessi corrispettivi, con la liquidazione giudiziale del danno il debito di risarcimento dei danni da valore si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicazione ad esso della relativa disciplina, pertanto sulla somma liquidata in sentenza decorreranno gli interessi corrispettivi (art. 1282 c.c.) dalla data di pubblicazione fino al momento del saldo (Cass. n. 24896/2005).

14.6. Congrue le spese di assistenza medica, liquidate in E 3800,92, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, come da CTU: non luogo a liquidare quelle medio tempore sostenute, per le ragioni espresse dal CTU.

15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo con sentenza esecutiva, tenuto conto del valore della domanda come riconosciuto, e dell’attività disimpegnata nella fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, nonché del fatto che l’opera prestata è comunque di ordinario pregio, e che i risultati ed i vantaggi conseguiti sono positivi. Salvo il regresso nei termini sopra espressi.

16. Spese di CTU definitivamente a carico dei soccombenti, salvo il regresso nei termini sopra espressi. (Omissis).

 

NOTE apposte al testo dall’estensore

(1) Né è a discutersi di responsabilità « da contatto sociale », essendo essa configurabile non in ogni ipotesi in cui taluno, nell’eseguire un incarico conferitogli da altri, nuoccia a terzi, come conseguenza riflessa dell’attività così espletata, ma soltanto quando il danno sia derivato dalla violazione di una precisa regola di condotta, imposta dalla legge allo specifico fine di tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell’attività svolta dal danneggiante.

(2) Se ne riporta il testo in nota, per non appesantire la lettura: « L’esenzione d’imposta prevista dall’art. 111, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (secondo la numerazione vigente ratione temporis, e corrispondente al vigente art. 148, in virtù della riforma introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall’elemento formale della veste giuridica assunta dall’associazione, ma dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro. Ne consegue che correttamente il giudice di merito esclude dai suddetti benefici l’associazione sportiva, gestore di una palestra, la quale esiga dalle persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all’attività erogata in loro favore, le escluda da tutte le scelte decisive per la vita dell’associazione e preveda la perdita della qualità di associato al cessare della frequentazione della palestra, trattandosi di caratteristiche che equiparano in tutto la suddetta associazione ad un imprenditore commerciale ».

(3) Indagine causale che, come già evidenziato, è solo uno degli elementi che il giudice deve tenere presenti nel processo risarcitorio al fine di giudicare « chi debba farsi carico di cosa, ed in quale misura».

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