Tribunale Torino, sez. IV, sentenza  11 febbraio 2019, n. 628

Tribunale Torino, sez. IV, sentenza  11 febbraio 2019, n. 628.

Responsabilità civile – Associazione sportiva – Centro estivo – Gioco calcio in attività ludica – Infortunio di un minore – Omessa vigilanza –  Responsabilità ex art. 2048 c.c. – Non sussiste

Per ritenere sussistente ovvero escludere la responsabilità in capo ad una associazione sportiva rilevano le concrete modalità con cui l’attività sportiva si realizza: e ciò in quanto responsabilità per omessa o inadeguata vigilanza sono prospettabili soltanto in presenza di comportamenti da parte dei minori abnormi, che abbiano cioè trasmodato le consuete ed ordinarie modalità di svolgimento dell’attività sportiva svolta per porsi, in ragione di tali modalità, come foriere di rischi eccedenti quelli normalmente insisti in ogni attività sportiva quali rischi ordinari, come ad esempio quello di procurarsi una distorsione nel corso di uno scontro di gioco o di rimanere contusi a causa dell’impatto inatteso (o non previsto con quelle modalità) del pallone su parti del corpo nel corso di una normale azione di gioco; ne consegue che l’obbligo di sorveglianza si pone via via decrescente con il crescere dell’età anagrafica e della maturità dei minori, a motivo della ragionevole e legittima aspettativa che le loro condotte siano caratterizzate da prudenza ed autoresponsabilità in primo luogo con riferimento alla propria incolumità.

 

FATTO E DIRITTO

Viene esposta una concisa narrazione della vicenda che ha formato oggetto del giudizio, nelle sue premesse sostanziali e nei risvolti processuali, nonché una sintetica prospettazione delle ragioni di diritto che determinano la decisione.

La signora Da. Si. – nell’esercizio della potestà genitoriale sulla figlia minore Si. D. Lu., nata a Torino il –omissis– – ha agito in giudizio prospettando l’esistenza di responsabilità a carico della Associazione Sportiva Dilettantistica Basket 2000 Ni. e del suo presidente e legale rappresentante Da. Gu. per le lesioni che derivarono alla figlia in data 15.7.2015, allorché la ragazzina in occasione di attività ludica (football) svolta presso il centro estivo gestito dalla predetta società veniva colpita al polso sinistro da una violenta pallonata, evento che la stessa parte attrice ha imputato al fatto che “mentre giocava ai rigori con un altro ragazzo, questi ebbe a calciare la palla verso Si. – in quel momento nel ruolo di portiere – con vigoria sproporzionata”.

La difesa attorea ha invocato la responsabilità dell’Associazione convenuta a titolo contrattuale, deducendo che tra gli effetti dell’ammissione alle attività estiva era da annoverarsi anche l’obbligo di vigilare su sicurezza ed incolumità nel periodo in cui i ragazzi fruiscono delle predette attività; in subordine e/o alternativa, ha dedotto la natura extracontrattuale della ridetta responsabilità ai sensi dell’art. 2048 c.c., presunta in capo ad insegnanti o come in questo caso istruttori/animatori per negligente o comunque inadeguato adempimento da parte di essi dell’obbligo di sorveglianza durante le attività svolte.

Costituendosi in giudizio a mezzo di medesimo unico difensore l’Associazione ed il suo legale rappresentante convenuti hanno eccepito che l’accidentalità del fatto, accaduto durante una normale fase di gioco, di aver prontamente soccorso la piccola Si. e l’assenza per tali motivi di qualsivoglia responsabilità in capo agli operatori presenti. Eccepita altresì la non operatività nel caso di specie della responsabilità ex art. 2048 c.c., parte convenuta ha richiamato l’esistenza e l’adeguatezza della polizza che era stata stipulata al momento dell’iscrizione della minore Si. D. Lu., con estensione ed applicabilità delle coperture ivi previste sia per responsabilità civile che per infortuni anche alla vicenda in esame, ed ha pertanto chiesto di poter evocare in giudizio la Zurich Insurance plc. Contestati infine anche il quantum e la tipologia di danni espressi nella pretesa risarcitoria, i convenuti hanno concluso chiedendo il rigetto della domanda attrice ed in subordine di esser manlevati dalla compagnia assicurativa terza chiamata.

Ritualmente evocata in giudizio, la Zurich Insurance non si è costituita e ne è stata dichiarata la contumacia

La fase istruttoria si è concentrata ed esaurita nell’audizione dei testi indicati dalle parti come presenti al fatto, ed all’esito dell’istruttoria orale – inutilmente compulsate le difese in ordine ad una possibile definizione transattiva comportante la rinuncia della domanda la causa con spese compensate tra le parti costituite – la causa è stata trattenuta per la decisione.

La pretesa risarcitoria formulata da parte attrice ed imperniata su asserite responsabilità della Associazione convenuta è infondata, per insussistenza di responsabilità contrattuale e di quella alternativamente prospettata ai sensi dell’art. 2048 c.c dalla difesa attorea, e ciò perché la (peraltro modesta, stimata al 2% di invalidità permanente) lesione della minore Si. deriva ed assume tutti i caratteri di infortunio occorso durante attività sportiva svoltasi in contesto privo di anomalie ed eccessi, e quindi connotato di tutti i caratteri del caso fortuito. Insussistente, per i motivi più oltre esposti, è anche l’invocata responsabilità dell’Associazione convenuta per asserita culpa in eligendo, per aver cioè stipulato polizza infortuni con previsione di franchigia e non aver adeguatamente informato di tale scopertura assicurativa anche i genitori della minore.

  1. Brevi richiami in materia di responsabilità di insegnanti o istruttori per danni riportati da minori inseriti in contesti protetti.

Pare opportuno richiamare la giurisprudenza formatasi in tema di responsabilità contrattuale per danno subìto da minore in ambiente scolastico, così da qualificarsi in conformità alla pronuncia della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 9346 del 2002 e come prospettato dalla difesa attorea nell’atto introduttivo del giudizio.

Con l’ammissione dell’allievo alla scuola – o, come nella vicenda in esame, in ambito educativo che comporta anche doveri di sorveglianza e di garanzia della incolumità del minore – si determina invero l’instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge in capo all’organizzazione affidataria l’obbligo anche di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dei minori nel tempo in cui questi sono inseriti nelle attività scolastiche o ludiche in tutte le loro espressioni. La natura contrattuale della responsabilità dell’istituto scolastico (e degli altri enti assimilabili a tale situazione) che per effetto dell’instaurazione del vincolo negoziale deriva dall’accoglimento della domanda di iscrizione comporta – come è stato evidenziato anche dalla Cassazione – che in ipotesi di lesioni riportate dal minore in tali ambiti educativi si applica il regime probatorio di cui all’art. 1218 c.c., in virtù del quale il danneggiato deve provare esclusivamente che l’evento dannoso si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre la scuola ha l’onere di dimostrare che l’evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all’insegnante (così ancora recentemente Cass Sez. 3, n. 3695 del 25/02/2016).

In talune pronunce è stato evidenziato come l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica comporta anche la predisposizione di tutti quegli accorgimenti e cautele necessari affinché nei locali non si creino situazioni di rischio di danno ai minori, non solo per condizioni oggettive di rischio da cose ma anche per condotte poste in essere da altre persone presenti, inclusi tra esse anche altri minori; e che la valutazione circa gli accorgimenti necessari per prevenire il danno stesso – da predisporre a cura della direzione scolastica o di chi abbia assunto gli obblighi di sorveglianza – va strettamente correlata a tutte le circostanze del caso concreto, primi tra esse in ordine di importanza l’età dei minori stessi – che impone una vigilanza tanto crescente quanto minore è l’età anagrafica dei minori (l’incidenza del dato dell’età del minore è rilievo contenuto, tra le altre, in Cass Sez. 3, n. 13457 del 29/05/2013) – ed altresì il grado di maggior o minor pericolosità delle attività stesse.

L’accertamento di cui sopra, deve dunque ribadirsi, va condotto con riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, e sulla base di tutti i fattori causali che si pongano come rilevanti, che possono ed anzi devono essere valutati anche d’ufficio, non concretando la verifica circa l’incidenza causale degli stessi nella determinazione dell’evento un’eccezione in senso proprio (sul punto Cass. 2.4.2001, n. 4799; Cass. 3.12.1999, n. 13460; così ancora, con richiami, Cass. n. 23372 del 15.10.13).

  1. Le risultanze istruttorie, connotazione della vicenda in esame come infortunio ed insussistenza di responsabilità contrattuale o ex art. 2048 c.c. in capo alla Associazione convenuta

Le modalità con cui la giovane Si. D. Lu. ha riportato le lesioni diagnosticate dalla documentazione clinica in atti sono state riferite da taluni degli animatori/assistenti presenti nonché da parenti dell’infortunata che ne hanno raccolto le reazioni nell’immediatezza, inoltre e soprattutto da altra minore anch’essa iscritta all’Estate Ragazzi organizzata dalla ASD Basket 2000, unica persona presente e che ha direttamente assistito all’evento.

Dalle deposizioni assunte si trae che Si. si fece male nel corso di un momento di gioco del calcio, mentre lei era in porta, e ciò a seguito del fatto che un ragazzo le ha tirato la palla, e lei per pararla ha tirato su un braccio e le si è piegato il polso (così la testimonianza della minore Al. Ma.).

Le deposizioni presentano invero taluni aspetti divergenti, su un particolare che tuttavia tenuto – conto della eziologia del danno – deve reputarsi del tutto irrilevante: vale a dire se si sia trattato di un momento di gioco organizzato e con la fisica e sorvegliante presenza di almeno un animatore (come ha riferito il teste Lombardo), ovvero se si sia trattato di iniziativa organizzata direttamente da tre o quattro ragazzini tra loro (teste Me., de relato), sempre nel contesto dell’attività organizzata dall’associazione ma in quella fase pomeridiana di fine attività nella quale ci si intrattiene in attesa che “i genitori vengano a prenderli” per portarli a casa (teste Lo.).

Per ritenere sussistente ovvero escludere l’invocata responsabilità in capo agli organizzatori rileva infatti non tanto la provenienza dell’iniziativa sportiva, o l’assidua costante vicinanza ai ragazzi da parte degli organizzatori/istruttori, bensì le concrete modalità con cui l’attività sportiva si stava realizzando: e ciò in quanto responsabilità per omessa o inadeguata vigilanza sono prospettabili soltanto in presenza di comportamenti da parte dei minori abnormi, che abbiano cioè trasmodato consuete ed ordinarie modalità di svolgimento dell’attività sportiva svolta, in questo caso del gioco del calcio, e che si fossero poste in ragione di tali modalità di per sé come foriere di rischi eccedenti quelli normalmente insisti in ogni attività sportiva, rischi ordinari come ad esempio quello di procurarsi una distorsione nel corso di uno scontro di gioco o, per l’appunto, di rimanere contusi a causa dell’impatto inatteso (o non previsto con quelle modalità) del pallone su parti del corpo nel corso di una normale azione di gioco.

In vicenda analoga, per lesioni ed infortunio subìto da studente all’interno struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, i Giudici di legittimità avevano già avuto modo di notare come anche in presenza di contatto con altro soggetto, e quindi della riconducibilità ad esso (quale autore di fatto illecito) dell’infortunio verificatosi, affinché possa farsi carico alla struttura scolastica ex art. 2048 c.c. dell’evento dannoso “non è sufficiente il solo fatto di aver incluso nel programma della suddetta disciplina e fatto svolgere tra gli studenti una gara sportiva, essendo altresì necessario l’accertamento che la scuola non avesse predisposto tutte le misure idonee a evitare il fatto dannoso”. (così Cass. Sez. 3, n. 20743 del 28/09/2009).

In altra pronuncia della Suprema Corte, intervenuta sempre nella materia in esame, è stato più in generale evidenziato “che la predisposizione degli accorgimenti necessari, da parte della direzione scolastica, deve essere strettamente legata alle circostanze del caso concreto… tra le quali l’età degli alunni, che impone una vigilanza crescente con la diminuzione dell’età anagrafica” (così Cassazione civile sez. III 29/05/2013 n. 13457); principio dal quale si trae, per converso, che l’obbligo di sorveglianza si pone via via decrescente con il crescere dell’età anagrafica e della maturità dei minori stessi, a motivo della ragionevole e legittima aspettativa che le loro condotte siano caratterizzate da prudenza ed autoresponsabilità in primo luogo con riferimento alla propria incolumità.

Con specifico riferimento ancora alla pratica sportiva più diffusa nel nostro Paese – quella del calcio, nel corso della quale la minore Simone ha riportato la frattura a legno verde distale del radio sinistro per cui è causa – la Suprema Corte ebbe già in passato ad osservare come “deve escludersi che a siffatta attività sportiva possa essere riconosciuto il carattere di particolare pericolosità, trattandosi di disciplina che privilegia l’aspetto ludico, pur consentendo, con la pratica, l’esercizio atletico, tanto che è normalmente praticata nelle scuole di tutti i livelli come attività di agonismo non programmatico finalizzato a dare esecuzione ad un determinato esercizio fisico … rimanendo così irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell’insegnante di educazione fisica e dell’istituto scolastico, ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei programmi scolastici ministeriali” (Cassazione civile sez. III 19/01/2007 N. 1197).

In più recenti pronunce, ribadito che in base ai riparto degli oneri probatori incombe sulla scuola l’onere di provare di non aver potuto evitare, pur avendo predisposto le necessarie cautele, il verificarsi del danno”, la Suprema Corte è con maggior chiarezza ed incisività addivenuta a specificare come la condotta che ha provocato il danno non può comunque essere considerata illecita e, dunque, non può essere addebitata alla scuola, se è stata tenuta in una fase di gioco rientrante nella normalità della pratica (così Cass. sez. III, 08/04/2016, n.6844, in vicenda in cui il pregiudizio era stato cagionato durante una partita di calcio dal pallone colpito da un allievo a breve distanza dal volto dell’avversario). Principio questo che è stato ancora da ultimo ribadito in altra pronuncia nella quale la pretesa risarcitoria azionata dai genitori di una minore per danni subiti a causa della distorsione di un dito avvenuta durante lo svolgimento di una partita di pallavolo in orario scolastico è stata rigettata in quanto gli attori non avevano né allegato né provato “che l’infortunio fosse avvenuto a causa di un’azione di gioco eccedente la normale prassi, trattandosi di un danno subito a causa della schiacciata di un’altra alunna, attività del tutto normale in una partita di pallavolo” (così Cassazione civile sez. VI, 05/06/2018, n.14355).

Orbene, considerati tutti gli elementi del fatto storico in esame deve concludersi che l’aver consentito in ora ed ambiente protetto che ragazzi all’epoca quantomeno dodicenni – i quali, come ben noto a qualsiasi genitore o adulto che si ponga in relazioni educative con gli stessi, sono generalmente soliti organizzare anche per proprio conto, in modo spontaneo (anche per strada o in spazi pubblici quali giardini pubblici) ovvero in altri contesti associativi le più molteplici attività sportive, sia individuali che collettive – di svolgere la normale attività sportiva dalla quale è derivata la modesta conseguenza lesiva per cui è causa non comporta responsabilità degli incaricati di tale iniziativa di intrattenimento estivo, dovendosi e potendosi anche mettere in conto possibilità che si verifichino infortuni, sempre possibili nel corso di svolgimento di attività sportiva, il cui rischio non è prevenibile né prevedibili neppure attraverso previi ammonimenti o esplicazione di regole comportamentali. E ciò in quanto anche una siffatta evenienza – vale a dire la possibilità di riportare contusioni o modeste lesioni – è comunque insito e connaturato in qualsiasi condizione ambientale e modalità di gioco, anche le più “ordinarie”; ed il relativo rischio attiene e può formare al più oggetto – come è stato peraltro nel caso di specie – di eventuale polizza assicurativa per infortuni, ma non implica anche l’invocata responsabilità civile degli adulti preposto alla sorveglianza e quindi l’operatività di una relativa (e diversa) copertura assicurativa.

  1. Conoscibilità delle condizioni di polizza, insussistenza di obblighi legali di copertura integrale ed insussistenza della prospettata culpa in eligendo

Sin dall’atto introduttivo la difesa attorea – preso atto che, anche a voler qualificare l’evento dannoso come infortunio, in ragione della franchigia prevista è stata esclusa l’operatività per esso della copertura della polizza prevista per tale evenienza – ed alla quale l’attrice in nome e per conto della figlia avevano aderito al momento dell’iscrizione all’attività sportiva collettiva gestita dall’associazione convenuta – ha invero prospettato una responsabilità in capo alla Associazione Basket 2000 per culpa in eligendo, dolendosi la signora Da. Si. di non essere stata adeguatamente edotta al momento della sottoscrizione di tale scopertura assicurativa, ed ha invocato per tale ragioni la lesione di obblighi di informazioni previsti a presidio e garanzia dei diritti da essa vantati in qualità di consumatore.

Anche così prospettata la domanda, articolata dalla difesa attorea anche con richiamo ad un precedente di legittimità, deve ritenersi infondata, e va rigettata.

Deve in primo luogo escludersi che sia legislativamente previsto un obbligo in capo alle Associazioni di promozione sportiva – quale è l’attuale convenuta – di stipulare coperture assicurative per la totalità degli infortuni che possano verificarsi in danno dei propri associati (obbligo che invece, come è dato leggere nella motivazione della pronuncia n. 26293/07 della Suprema Corte – richiamata dalla difesa di parte attrice – scaturiva da legge della Regione Lazio ed ha costituito la ragione dell’accoglimento della domanda risarcitoria formulata in quel giudizio).

La materia è disciplinata all’art. 51 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni in materia di assicurazione degli sportivi, cui ha dato concreta attuazione il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3.11.2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 296 del 20 Dicembre 2010, nel quale – dopo che in via generale è stato introdotto nell’ordinamento l’obbligo assicurativo nell’interesse degli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive associate e di tutti li enti di promozione sportiva – all’art. 11 si precisa peraltro che è possibile che detta copertura assicurativa possa anche prevedere una franchigia per gli infortuni che determinino una invalidità permanente a condizione che essa non ecceda la misura del al 10%.

La predetta previsione, quella di una possibile scopertura assicurativa secondo le condizioni di polizza per infortuni di non grave entità, proprio in quanto consentita da fonte legislativa deve presumersi conoscibile con l’ordinaria diligenza da parte di ogni aderente cui sia stata proposta e sottoposta l’adesione, come secondo quanto prospettato in citazione dalla medesima attrice è accaduto nella vicenda in esame. Né, si ritiene, può invocarsi una responsabilità in capo all’Associazione per inadeguatezza di informazioni fornite dalla medesima, che risulta mera fruitrice in quanto aderente all’UISP della Polizza cumulativamente stipulata da quest’ultima, perché l’obbligo di fornire adeguate informazioni circa gli effetti dell’iscrizione all’Associazione Sportiva – necessaria per poter essere inserita nelle attività ricreative proposte – non può spingersi fino al punto di configurare un vero e proprio obbligo civilmente sanzionato in capo alla medesima di rendere edotto l’aderente (in questo caso, gli esercenti la potestà genitoriale sulla minore) anche di ogni dettaglio in ordine alle caratteristiche e condizioni previste nei rapporti assicurativi per i quali l’aderente stesso figura come terzo beneficiario, e dei quali con la consegna di apposito tagliando assicurativo abbia, come nel caso di specie, avuto specifica indicazione nominativa della società assicurativa contraente (Zurich) e della tipologia (“Tipo G”) di copertura, e ciò perché grava a questo punto sugli aderenti l’onere di acquisire – eventualmente anche mediante espressa richiesta formulata all’Associazione stessa, della quale non è stata tuttavia fornita nel presente giudizio prova alcuna – le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.

Per le ragioni che precedono la domanda deve essere rigettata perché infondata.

La decisione sulle spese di lite tiene conto della evoluzione giurisprudenziale intervenuta in materia di responsabilità contrattuale per danni riportati da minori in attività sportiva – che come sopra riportato si è con più decisa tendenza meglio delineata nell’ultimo triennio, in epoca dunque successiva alla data (23.5.2016) di introduzione del presente giudizio – ragione questa che può annoverarsi tra quelle altre ipotesi illegittimamente non considerate dall’art. 92 c.p.c. anch’essa è riconducibile alla clausola generale delle “gravi ed eccezionali ragioni” analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma e che, in forza dell’interpretazione fornita dalla Corte Costituzionale legittimità con la recente pronuncia n. 77 del 21018, consente di disporre la compensazione integrale tra le parti delle medesime spese

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigetta la domanda svolta da Da. Si. nei confronti dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Basket 2000 Nichelino; compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.

Torino, 9 febbraio 2019

Depositata in Cancelleria il 11 febbraio 2019

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