CORTE D’APPELLO DI TRENTO; sentenza 9 luglio 2002 (decisa il)
CORTE D’APPELLO DI TRENTO; 9 luglio 2002 (decisa il); pres. Luchini, est. Platania, z. S.r.l. (avv. Mazzoni, romoli) c. X. Milano assicurazioni s.p.a. (avv. Valle) e assicurazioni generali s.p.a. (avv.valle) e x. (avv. Borghesan, di mattia). Riforma trib. Rovereto, 26 novembre 1999 (ma solo in punto di interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, conferma nell’an e nel quantum della responsabilità per il resto).
Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Presenza di un dislivello a margine del tracciato – Assenza di segnalazione – Infortunio di uno sciatore – Responsabilità extracontrattuale – Sussistenza
Rientra negli obblighi di prudenza incombenti sui gestori di piste da sci quello di assicurare una corretta manutenzione che permetta di evitare tempestivamente situazioni di pericolo, tra cui la predisposizione di idonee segnalazioni (nella specie, il gestore degli impianti sciistici è stato ritenuto responsabile dell’infortunio di un utente della pista per essere rovinosamente caduto a causa della presenza di un muretto ai margini del tracciato ma non adeguatamente segnalato né visibile).
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