L.R. Emilia-Romagna 1 febbraio 1994, n. 3

L.R. Emilia-Romagna 1 febbraio 1994, n. 3 (1)

 

Ordinamento della professione di guida alpina (2)

 

(1) Pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna 3 febbraio 1994, n. 10.

(2) Titolo così sostituito dall’art. 13, comma 1, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4. Il testo originario era il seguente: «Ordinamento delle professioni di guida alpina e di accompagnatore di montagna».

 

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge disciplina l’ordinamento della professione di guida alpina in Emilia-Romagna, in attuazione della legge 2 gennaio 1989, n. 6, modificata con legge 8 marzo 1991, n. 81 (3).

(3) Articolo così modificato dall’art. 13, comma 2, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4.

 

TITOLO I

Guida alpina

Art. 2

Gradi della professione.

1. La professione si articola in due gradi:

a) aspirante guida;

b) guida alpina-maestro di alpinismo.

2. L’aspirante guida può svolgere le attività di cui all’art. 2 della legge n. 6 del 1989, con esclusione delle ascensioni di grado superiore al sesto. Il divieto di cui sopra non sussiste se l’aspirante guida fa parte di comitive condotte da una guida alpina-maestro di sci alpinismo.

 

Art. 3

Esercizio della professione in Emilia-Romagna.

1. A norma dell’art. 4 della legge n. 6 del 1989 è istituito l’Albo professionale delle guide alpine della regione Emilia-Romagna. L’iscrizione all’Albo è subordinata al conseguimento della abilitazione tecnica di cui all’art. 7 della legge n. 6 del 1989 ed al possesso dei requisiti prescritti dall’art. 5 della medesima legge n. 6 del 1989.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di guida alpina nel territorio regionale soltanto le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide che risultino iscritti nell’Albo di cui al comma 1.

2-bis. Ai fini dell’iscrizione all’Albo, i soggetti interessati procedono con dichiarazione di inizio attività con effetti immediati ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Con la dichiarazione è necessario certificare e attestare quanto indicato dal comma 1 (4).

(4) Comma aggiunto dall’art. 38, comma 1, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

 

Art. 4

Trasferimento ed aggregazione temporanea.

1. Le guide alpine – maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritti nell’Albo di un’altra Regione o Provincia autonoma, che intendano esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, devono comunicare il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo professionale della Regione Emilia-Romagna al Collegio regionale delle guide di cui all’articolo 13 della legge n. 6 del 1989. Il Collegio procede all’iscrizione previa verifica dei requisiti di cui all’articolo 3 (5).

2. Le guide alpine – maestri di alpinismo iscritti in Albi di altre Regioni o Province autonome, che svolgono temporaneamente l’attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo dell’Emilia-Romagna, possono richiedere l’aggregazione temporanea all’Albo di cui all’articolo 3, conservando l’iscrizione nell’Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l’aggregazione temporanea delle aspiranti guide (6).

3. Il Collegio regionale delle guide dispone l’aggregazione temporanea di cui al comma 2, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall’Albo coloro che hanno trasferito l’iscrizione in altro Albo regionale (7).

4. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi precedenti l’esercizio saltuario dell’attività da parte di guide alpine-maestri di alpinismo o di aspiranti guide provenienti con loro clienti da altre regioni o province autonome o da altri Stati.

4-bis. All’esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma temporanea o stabile, da parte di guide alpine – maestri di alpinismo e aspiranti guide provenienti da Stati membri dell’Unione europea diversi dall’Italia, non iscritti in Albi professionali italiani, si applicano le specifiche disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania) (8).

4-ter. L’esercizio professionale in Emilia-Romagna, in forma stabile o temporanea, da parte di guide alpine – maestri di alpinismo e aspiranti guide che non siano cittadini dell’Unione europea e che possiedano un titolo rilasciato dallo Stato di provenienza senza essere iscritti in Albi professionali italiani, è sottoposto alle norme di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e sue disposizioni attuative (9).

4-quater. Nei casi di cui ai commi 4-bis e 4-ter, ai fini dell’esercizio in forma stabile, trova inoltre applicazione l’articolo 3 (10).

(5) Comma così sostituito dall’art. 38, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «1. Le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide iscritte in Albo di altra Regione o Provincia autonoma, che intendono esercitare stabilmente la professione in Emilia-Romagna, possono richiedere il trasferimento dell’iscrizione nell’Albo professionale della Regione Emilia-Romagna.».

(6) Comma così sostituito dall’art. 38, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «2. La guida alpina-maestro di alpinismo iscritta in Albo di altra Regione o Provincia autonoma che intende svolgere, per periodi determinati della durata massima di sei mesi, l’attività di insegnamento presso scuole di alpinismo o di sci alpinismo può richiedere l’aggregazione temporanea all’Albo dell’Emilia-Romagna, conservando l’iscrizione nell’Albo della Regione o Provincia autonoma di provenienza. Non è consentita l’aggregazione temporanea delle aspiranti guide.».

(7) Comma così sostituito dall’art. 38, comma 2, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. L’iscrizione per trasferimento o l’aggregazione temporanea sono disposte dal Collegio regionale delle guide di cui all’art. 13 della legge n. 6 del 1989, previa verifica della sussistenza dei necessari requisiti del richiedente. Il Collegio provvede altresì a cancellare dall’Albo coloro che hanno trasferito l’iscrizione in altro Albo regionale.».

(8) Comma aggiunto dall’art. 38, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(9) Comma aggiunto dall’art. 38, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

(10) Comma aggiunto dall’art. 38, comma 3, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 5

Abilitazione tecnica, aggiornamento e specializzazione professionale.

1. I corsi di qualificazione professionale per le guide alpine e aspiranti guide alpine che precedono, a norma dell’art. 7 della legge n. 6 del 1989, l’esame di abilitazione all’esercizio della professione, ed i corsi di aggiornamento cui è subordinato il rinnovo dell’iscrizione a norma dell’art. 9 della legge n. 6 del 1989, sono istituiti dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline.

3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide, delibera la durata, i programmi, l’organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, determinando contestualmente l’ammontare delle spese a carico dei frequentanti. Il programma dei corsi è stabilito considerando come minimi i criteri fissati dall’art. 7, comma 7, della legge n. 6 del 1989.

4. L’ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica.

5. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, la guida alpina-maestro di alpinismo e l’aspirante guida sono tenute a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento. La validità dell’iscrizione nell’Albo è prorogata fino alla frequenza di tale corso, e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.

Art. 6

Commissione esaminatrice.

1. La Commissione esaminatrice per l’abilitazione tecnica all’esercizio della professione è istituita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale delle guide, che deve essere formulata entro trenta giorni dalla formale richiesta dell’Assessorato regionale competente. Decorso detto termine senza che la proposta sia pervenuta, la Giunta regionale procede senz’altro alla nomina della Commissione.

2. La Commissione è composta da:

a) un esperto in materia, designato dall’Assessore regionale competente, che la presiede (11);

b) tre istruttori di guida alpina in possesso del diploma di cui all’art. 7, comma 8, della legge n. 6 del 1989;

c) due esperti nelle materie teoriche previste dai programmi;

d) un medico esperto in medicina sportiva designato dalla Federazione medico- sportiva regionale.

3. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del Presidente, è nominato un membro supplente.

4. La prova relativa alla valutazione tecnica compete ad una Sottocommissione composta da:

a) l’esperto di cui al comma 2, lett. a) (12);

b) i tre istruttori di guida alpina di cui al comma 2, lettera b).

5. Le funzioni di Segretario della Commissione e della Sottocommissione sono svolte da un dipendente dell’Assessorato regionale competente (13).

6. Negli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione, la Commissione è integrata con uno o più esperti, nelle materie oggetto della specializzazione, nominati dal Presidente della Giunta regionale.

7. I componenti, titolari e supplenti, della Commissione esaminatrice vengono assicurati per i rischi di danno subito e per la responsabilità civile verso terzi derivanti dall’espletamento delle funzioni previste dalla presente legge. La Giunta regionale stipula le relative polizze di assicurazione stabilendo modalità e massimali.

8. Ai membri della Commissione spettano i compensi ed i rimborsi riconosciuti dalla legge regionale ai componenti delle Commissioni esaminatrici.

(11) Lettera così modificata dall’art. 15, comma 5, L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

(12) Lettera così modificata dall’art. 15, comma 6, L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

(13) Comma così modificato dall’art. 15, comma 7, L.R. 25 febbraio 2000, n. 13.

Art. 7

Pubblicità dei compensi professionali.

1. Il materiale pubblicitario e informativo delle prestazioni professionali deve contenere i relativi prezzi.

2. Gli Enti locali possono pubblicizzare le tariffe che le Associazioni comunichino entro il mese di ottobre e che gli associati applicheranno per l’anno di riferimento (14).

(14) Articolo così sostituito dall’art. 13, comma 3, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4. Il testo originario così disponeva: «Art. 7. Tariffe professionali. 1. Le tariffe per le prestazioni professionali delle guide alpine- maestri di alpinismo e delle aspiranti guide devono essere contenute nei limiti massimi e minimi delle tariffe annualmente determinate dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide.».

Art. 8

Collegio regionale delle guide alpine.

1. A norma dell’art. 13 della legge n. 6 del 1989 è istituito il Collegio regionale delle guide alpine-maestri di alpinismo e delle aspiranti guide dell’Emilia-Romagna, nei modi e con le competenze previste dallo stesso art. 13.

2. Il Collegio regionale ha un Direttivo composto da rappresentanti eletti da tutti i membri del Collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti del Collegio.

3. La vigilanza sul Collegio regionale delle guide, nonché l’approvazione dei regolamenti adottati dal Collegio, spettano alla Giunta regionale.

4. Le sedute dell’Assemblea sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei membri.

5. Le sedute del Direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri del Direttivo e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei membri.

6. Il Direttivo del Collegio regionale delle guide stabilisce la misura del contributo annuale a carico degli iscritti all’Albo da devolvere al Collegio regionale.

Art. 9

Scuole di alpinismo e di sci alpinismo.

1. Le scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono riconosciute dalla Giunta regionale e sono iscritte in un apposito elenco.

2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale (15).

3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all’articolo 19 della legge n. 6 del 1989 (16).

4. [La denominazione “Scuola di alpinismo e di sci alpinismo” può essere usata solo dagli organismi riconosciuti ai sensi del presente articolo] (17).

(15) Comma così sostituito dall’art. 38, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «2. Le richieste di riconoscimento delle scuole di alpinismo e di sci alpinismo sono presentate alla Giunta regionale, tramite il Collegio regionale delle guide che formula il proprio parere in merito.».

(16) Comma così sostituito dall’art. 38, comma 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4. Il testo originario era così formulato: «3. La Giunta regionale verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui all’art. 19 della legge n. 6 del 89, tramite il Collegio regionale delle guide e adotta i conseguenti provvedimenti.».

(17) Comma abrogato dall’art. 38, comma 5, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 10

Sanzioni amministrative.

1. Chi, essendo iscritto ad un Albo di altra Regione o Provincia autonoma, esercita la professione stabilmente in Emilia-Romagna in violazione delle norme dell’art. 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 51 Euro a 516 Euro (18).

2. L’esercizio abusivo di scuola di alpinismo o di sci di alpinismo e, in ogni caso, l’apertura e l’esercizio di scuole di alpinismo comunque denominate in difetto del riconoscimento regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 Euro a 1.549 Euro a carico di ciascuna persona che pratichi l’attività di guida alpina nell’ambito dell’organizzazione abusiva (19).

3. [L’applicazione di tariffe professionali, superiori a quelle determinate ai sensi dell’art. 7, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a nove volte la tariffa applicata] (20).

4. L’accertamento delle violazioni, e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge, è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

(18) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l’art. 5 della stessa legge.

(19) Comma così modificato dall’art. 2, comma 1 e relativa tabella A, L.R. 13 novembre 2001, n. 38, a decorrere dal 1° gennaio 2002, come prevede l’art. 5 della stessa legge.

(20) Comma abrogato dall’art. 38, comma 6, L.R. 12 febbraio 2010, n. 4.

Art. 11

Norme transitorie.

1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritte di diritto negli Albi professionali e fanno parte del Collegio regionale delle guide tutte le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide autorizzate all’esercizio della professione ai sensi della presente legge, nonché le guide alpine-maestri di alpinismo e le aspiranti guide che abbiano cessato l’attività per anzianità o invalidità.

2. Fermo restando quanto previsto al comma 1 dell’art. 24 della legge n. 6 del 1989, ed in deroga a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, della legge n. 6 del 1989, le aspiranti guide che si iscrivono nell’Albo e che hanno compiuto quarant’anni alla data di entrata in vigore della legge n. 6 del 1989, possono restare iscritte anche se non conseguono il grado di guida alpina-maestro di alpinismo.

3. Fino a quando non è costituito il Collegio nazionale delle guide, per l’organizzazione dei corsi di formazione professionale e l’espletamento dei relativi esami, la Regione si avvale dell’Associazione guide alpine italiane.

4. Le elezioni del primo Direttivo del Collegio regionale sono indette dal Presidente della Regione.

TITOLO II

Accompagnatore di montagna (21)

Art. 12

Esercizio della professione.

[1. L’esercizio della professione di accompagnatore di montagna nella regione Emilia-Romagna è disciplinato dalla presente legge.

2. Possono esercitare stabilmente la professione di accompagnatore di montagna in Emilia-Romagna soltanto coloro che risultino iscritti nell’Elenco speciale di cui all’art. 13] (22).

(21) Il presente titolo, comprendente gli articoli da 12 a 20, è stato abrogato dall’art. 13, comma 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 della stessa legge.

(22) Il titolo II, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall’art. 13, comma 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 della stessa legge.

Art. 13

Elenco speciale degli accompagnatori di montagna.

[1. Nella regione Emilia-Romagna è istituito l’Elenco speciale degli accompagnatori di montagna. L’iscrizione all’Elenco è subordinata al conseguimento dell’abilitazione tecnica di cui all’art. 14 della presente legge ed al possesso dei requisiti previsti dall’art. 5, comma 1, lettere a), c), d), e) e f) della legge n. 6 del 89, nonché al requisito dell’età minima di anni diciotto.

2. Agli accompagnatori di montagna iscritti nell’Elenco speciale della regione Emilia-Romagna si applicano le disposizioni previste dall’art. 21 e dall’art. 22 della legge n. 6 del 89.

3. Gli iscritti all’Elenco di cui al comma 1 fanno parte dell’Elenco regionale delle guide. Partecipano, senza diritto di voto, all’assemblea del Collegio regionale medesimo ed eleggono un proprio rappresentante che integra la composizione del Direttivo del Collegio regionale nonché un proprio rappresentante che partecipa, senza diritto di voto, al Direttivo del Collegio nazionale] (23).

(23) Il titolo II, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall’art. 13, comma 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 della stessa legge.

Art. 14

Abilitazione tecnica all’esercizio della professione di accompagnatore di montagna.

[1. L’abilitazione tecnica all’esercizio della professione di accompagnatore di montagna si consegue mediante la frequenza di appositi corsi teorico-pratici ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi sono organizzati su base regionale, d’intesa con la Regione, dal Collegio regionale delle guide alpine.

3. La Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide alpine, delibera la durata, i programmi, l’organizzazione, il luogo di svolgimento e le prove finali dei corsi, determinando contestualmente l’ammontare della spesa a carico dei frequentanti.

4. Le funzioni di istruttore tecnico nei corsi sono affidate esclusivamente a guide alpine che abbiano conseguito il diploma di istruttore, rilasciato a seguito della frequenza di appositi corsi organizzati dal Collegio nazionale delle guide.

5. L’ammissione ai corsi di formazione professionale è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. La frequenza ai corsi è obbligatoria] (24).

(24) Il titolo II, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall’art. 13, comma 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 della stessa legge.

Art. 15

Aggiornamento e specializzazione professionale.

[1. Gli accompagnatori di montagna sono tenuti a frequentare, almeno ogni tre anni, un apposito corso di aggiornamento organizzato dal Collegio regionale delle guide alpine, d’intesa con la Regione, nel cui Elenco speciale essi sono iscritti.

2. La frequenza ai corsi è obbligatoria. Nel caso di impossibilità di frequenza ai corsi di aggiornamento, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, l’accompagnatore di montagna è tenuto a frequentare il corso immediatamente successivo alla cessazione dell’impedimento; la validità dell’iscrizione nell’Elenco speciale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e, in ogni caso, per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.

3. La Giunta regionale può istituire altresì corsi di specializzazione in peculiari discipline] (25).

(25) Il titolo II, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall’art. 13, comma 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 della stessa legge.

Art. 16

Commissione esaminatrice.

[1. La Commissione esaminatrice per l’abilitazione all’esercizio della professione è istituita con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Collegio regionale delle guide alpine, che deve essere formulata entro trenta giorni dalla formale richiesta dell’Assessorato regionale competente. Decorso detto termine senza che la proposta sia pervenuta, la Giunta regionale procede senz’altro alla nomina della Commissione.

2. La Commissione è composta da:

a) un dirigente regionale esperto in materia, designato dall’Assessore regionale competente, che la presiede;

b) cinque esperti nelle materie previste dai programmi, scelti tra docenti universitari, rappresentanti delle associazioni protezionistiche o di studio ambientale più rappresentative nel territorio della regione Emilia-Romagna e rappresentanti del Collegio regionale delle guide alpine;

c) un medico esperto in medicina sportiva designato dalla Federazione medico-sportiva regionale.

3. Per ogni membro della Commissione, ad eccezione del Presidente, è nominato un membro supplente] (26).

(26) Il titolo II, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall’art. 13, comma 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 della stessa legge.

Art. 17

Tariffe professionali.

[1. Le tariffe per le prestazioni professionali degli accompagnatori di montagna devono essere contenute nei limiti massimi e minimi delle tariffe annualmente determinate dalla Giunta regionale, sentito il Collegio regionale delle guide, nel rispetto della tariffa minima giornaliera fissata dal Collegio nazionale delle guide] (27).

(27) Il titolo II, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall’art. 13, comma 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 della stessa legge.

Art. 18

Sanzioni amministrative.

[1. Chi, senza essere iscritto nell’Elenco speciale di cui all’art. 13, esercita stabilmente la professione di accompagnatore di montagna in Emilia-Romagna in violazione delle norme della presente legge, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2. L’applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell’art. 17 comporta il pagamento delle sanzioni amministrative di competenza regionale.

3. L’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo è delegato ai Comuni, nel rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 28 aprile 1984, n. 21, di disciplina delle sanzioni amministrative di competenza regionale] (28).

(28) Il titolo II, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall’art. 13, comma 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 della stessa legge.

Art. 19

Oneri finanziari.

[1. All’onere finanziario relativo agli interventi di cui agli art. 5 e 15 della presente legge la Regione fa fronte mediante l’utilizzo dei propri mezzi finanziari correnti e con l’istituzione di apposito capitolo di spesa nel bilancio di previsione che sarà dotato della necessaria disponibilità con la legge annuale di bilancio, a norma dell’art. 11, primo comma, della L.R. 6 luglio 1977, n. 31] (29).

(29) Il titolo II, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall’art. 13, comma 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 della stessa legge.

Art. 20

Norma transitoria.

[1. In sede di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nell’Elenco speciale degli accompagnatori di montagna, gli accompagnatori di montagna della regione, che risultino iscritti in un elenco trasmesso al Presidente della Regione dal Presidente dell’Associazione nazionale delle guide alpine italiane entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge] (30).

(30) Il titolo II, nel quale è compreso il presente articolo, è stato abrogato dall’art. 13, comma 4, L.R. 1 febbraio 2000, n. 4, salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 11 della stessa legge.

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