TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 25 maggio 1994, n. 688
TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 25 maggio 1994, n. 688; Pres. Est. Zancan; SCHWÄBISCH GMÜNDER ERSATZKASSE e altro (Avv. Schramm) c. CA (Avv. Leiter)
Responsabilità civile – Incidente sciistico – Scontro tra sciatori – Sosta al centro della pista – Responsabilità dell’investitore – Sussiste
Lo sciatore che si ferma al centro di una pista da sci larga e con ampia visibilità per soccorrere i congiunti caduti non tiene una condotta colposa; ne consegue che nel caso in cui venga investito da uno sciatore che sopraggiunge da tergo, unico responsabile dei danni riportati dall danneggiato è l’investitore. (Nella specie, la cassa malattia germanica del danneggiato ha citato in giudizio il convenuto per vedere rifuse le spese sostenute. Il danneggiato è entrato nel processo quale interventore. Il danneggiato intervenuto si era fermato nel centro di una pista larga e in condizioni di buona visibilità per assistere la figlia che era caduta per terra)
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