TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 26 aprile 1986, n. 448

TRIBUNALE DI TRENTO; 26 aprile 1986, n. 448; Pres. LATORRE, Rel. DE BENEDETTO, S. G. (avv.ti DALLA FIOR, MILANI) c. G. Funivie s.p.a. (avv. STEFENELLI).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza degli impianti di risalita – Skilift – Contratto di trasporto – Infortunio di una sciatore – Responsabilità per danni – Nesso di causalità – Fatto del terzo

 

Posto che il contratto di risalita stipulato tra gestore e sciatore rientra nella fattispecie del contratto di trasporto, ivi compreso il caso del trasporto a mezzo skilift e senza potersi escludere che lo sciatore sia chiamato a collaborare attivamente all’operazione di trasporto a monte, il gestore non è responsabile del danno riportato dallo sciatore durante il tragitto che sia causalmente riconducibile al fatto di un terzo(nella specie, dopo essere caduta al suolo durante il tragitto di risalita a mezzo skilift, una sciatrice veniva colpita al volto dal piattello di traino abbandonato bruscamente dallo sciatore che la seguiva, il quale per non precisate ragioni decideva anch’egli di interrompere la risalita. Essendo il fatto lesivo interamente riconducibile alla condotta imprudente di quest’ultimo, il quale non lasciava dolcemente il piattello, ma lo abbandonava al meccanismo di ritorno della molla, la domanda risarcitoria promossa nei confronti del gestore dell’impianto viene respinta).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata

 

Testo della sentenza

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