TRIBUNALE DI TRENTO; sentenza 29 giugno 1992, n. 585

TRIBUNALE DI TRENTO; 29 giugno 1992, n. 585; Pres. Rel. PAOLUCCI, T. A. (avv.ti BORTOLOTTI, ORTICA) c. Funivie A. C. (avv.ti LARENTIS, GIOVANNINI).

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore di impianti sciistici – Sicurezza delle piste – Cedimento del bordo – Infortunio di uno sciatore – Pista nera – Responsabilità per danni – Insussistenza

 

Il gestore degli impianti sciistici non è responsabile del danno subito da uno sciatore in fase di discesa per aver omesso di segnalare un pericolo presente sul tracciato, ove il pericolo sia stato altrimenti visibile e prevedibile dallo sciatore stesso (nella specie, uno sciatore, dopo essersi fermato, sostava sul bordo della pista e, a causa del cedimento di questo, cadeva nella scarpata sottostante. Il collegio respinge l’istanza di risarcimento dei danni subiti avanzata dallo sciatore nei confronti del gestore considerando che il pericolo relativo all’instabilità del bordo era visibile e percepibile dallo sciatore, il quale non ha dal canto suo adottato tutta la prudenza del caso, tenuto anche conto che si trattava di una pista nera, cioè di una pista che richiede particolari abilità ed esperienza, e che ciò era adeguatamente segnalato all’inizio del tracciato).

 

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Testo della sentenza

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