PIEMONTE: legge regionale sul turismo

Legge regionale 11/07/2016, n. 14 – Piemonte

Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte.

Pubblicata nel B.U. Piemonte 14 luglio 2016, n. 28.

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

                           

promulga

la seguente legge: CAPO I

Generalità

Art. 1 Oggetto.

In vigore dal 29 luglio 2016

  1. 1. La presente legge disciplina l’esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l’organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle

Art. 2 Funzioni.

In vigore dal 21 ottobre 2021

  1. Nell’ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:
  2. a) favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica;
  3. b) cura i rapporti con il Governo e l’Unione europea per quanto riguarda la materia del turismo;
  1. c) svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività e sovrintende all’organizzazione turistica;
  2. predispone i programmi annuali di cui all’articolo 3;
  1. monitora, anche tramite l’Osservatorio del turismo di cui all’articolo 4, lo sviluppo del sistema di informazione, di accoglienza e promozione turistica, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
  2. promuove la costituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte, denominata Visit Piemonte Scrl, di cui all’articolo 5 [4];
  3. riconosce le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e vigila sul loro operato;
  • -bis) promuove il più ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento;[3]
  • ) effettua interventi di sostegno  dell’organizzazione  turistica,  della  promozione  e

commercializzazione del prodotto turistico.

  1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA), le province, la Città metropolitana di Torino, le unioni di comuni, i comuni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla presente legge, partecipano alla formazione dei programmi annuali di cui all’articolo 3, concorrono alla costituzione di Visit Piemonte Scrl e delle ATL, nonché alle attività di accoglienza, informazione e promozione turistica locale [5].

Note:

  • Lettera aggiunta dall’ 10, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 .
  • Lettera così modificata dall’ 7, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).
  • Comma così modificato dall’ 7, comma 2, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).

Art. 3 Programmazione delle attività [11].

In vigore dal 21 ottobre 2021

  1. La Regione coordina e indirizza le attività di cui all’articolo 1 predisponendo uno o più programmi annuali, avvalendosi anche di Visit Piemonte Scrl [9].
  2. I programmi annuali di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, che può aggiornarli nel corso dell’anno e indicano:
    1. l’andamento della domanda turistica in Piemonte, le tendenze e le prospettive di mercato;
  1. gli obiettivi di consolidamento e incremento del movimento turistico in Piemonte, articolati per prodotti turistici e ambiti territoriali;
  2. c) gli indirizzi e le modalità di coordinamento dell’azione promozionale della Regione e di quella svolta da altri soggetti pubblici e privati, con particolare riferimento all’attività coordinata ed integrata tra Visit Piemonte Scrl e le ATL; [6]
  1. le azioni coordinate ed i principali strumenti comuni, in particolar modo basati sull’utilizzo della rete web, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi dei programmi annuali e degli obiettivi di risultato, le risorse da destinare all’attività di promozione turistica svolta da Visit Piemonte Scrl e dalle ATL, nonché i criteri di riparto delle stesse;[8]

e ) i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio regionale per l’anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l’attività di Visit Piemonte Scrl, delle ATL e degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) [10];

e-bis) le modalità di attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso i social media e il web, per i mercati nazionali o internazionali, nonché dei progetti tematici trasversali, come la promozione e lo sviluppo del turismo sociale e accessibile, e del turismo collegato alle manifestazioni sportive;[7]

e-ter) la promozione e l’ incentivazione alla creazione di percorsi turistici, con l’obiettivo di migliorare sia l’esperienza di visita turistica che la valorizzazione dell’offerta di un territorio.[7]

  1. Per la predisposizione e l’aggiornamento dei programmi annuali, nonché per la verifica dei risultati dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, la Regione assicura la consultazione degli enti e delle categorie interessate al

Note:

  • Lettera così sostituita dall’ 11, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 .
  • Lettera dapprima sostituita dall’ 11, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 e poi così modificata dall’art. 8, comma 2,

L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 135, comma 1, della medesima legge).

  • Lettera dapprima sostituita dall’ 35, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 e poi così modificata dall’art. 8, comma 3, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’ art. 135, comma 1, della medesima legge).
  • Comma così modificato dall’ 8, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).
  • Lettera così modificata dall’ 8, comma 4, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).
  • In attuazione del presente articolo, vedi la G.R. 22 dicembre 2017, n. 71-6263, la Delib.G.R. 11 maggio 2018, n. 24- 6842 e la Delib.G.R. 7 dicembre 2018, n. 54-8037. Vedi, anche, la Delib.G.R. 6 dicembre 2019, n. 18-643, la Delib.G.R. 5

agosto 2020, n. 3-1822, la Delib.G.R. 16 aprile 2021, n. 26-3107 e la Delib.G.R. 14 giugno 2022, n. 61-5221.

Art. 4 Osservatorio del turismo.

In vigore dal 21 ottobre 2021

  1. L’Osservatorio del turismo, gestito da Visit Piemonte Scrl, analizza la situazione dell’offerta, l’andamento e l’evoluzione della domanda e dei ftussi attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati [12].
  2. 2. L’Osservatorio del turismo monitora, altresì, l’offerta sportiva sul territorio, nella sua declinazione professionale ed amatoriale e la sua ricaduta in termini turistici.

Note:

  • Comma così modificato dall’ 9, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).

CAPO II

Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in piemonte

Art. 5 Costituzione e finalità.

In vigore dal 21 ottobre 2021

  1. La Regione promuove la costituzione di Visit Piemonte Scrl, mediante la fusione e la trasformazione dell’Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte c.p.a. di cui alla legge regionale

20 novembre 2002, n. 29 (Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte) e di Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l. di cui all’ articolo 57 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007), che assume la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico [13].

  1. Il personale delle due società conftuisce nella costituenda nuova società. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre ed attuare tutti gli atti necessari e conseguenti.
  2. Visit Piemonte Scrl valorizza le risorse turistiche ed agroalimentari del Piemonte, favorendo la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali, anche mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nel rispetto del diritto dell’Unione europea [14].

3-bis. Visit Piemonte Scrl esercita le funzioni di promozione turistico sportiva di cui all’articolo 20 della legge regionale 1° ottobre 2020, n. 23 (Norme in materia di promozione e di impiantistica sportiva) utilizzando la denominazione Piemonte Sport Commission” [15].

4 . La Regione si avvale, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, del supporto tecnico e organizzativo di Visit Piemonte Scrl per l’attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti

la promozione turistica e l’analisi e la consulenza di marketing turistico [16].

Note:

  • Comma così modificato dall’ 10, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).
  • Comma così modificato dall’ 10, comma 2, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).
  • Comma aggiunto dall’ 10, comma 3, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).
  • Comma così modificato dall’ 10, comma 4, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).

Art. 6 Attività.

In vigore dal 21 ottobre 2021

  1. Visit Piemonte Scrl, supportando le strutture regionali nel coordinamento dell’attività di promozione turistica e dei prodotti agroalimentari, agevola, operando in stretta collaborazione con le ATL, il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte e partecipa alla definizione di obiettivi e azioni strategiche tramite l’ interazione tra i soggetti pubblici e privati, al fine di incrementare i flussi turistici verso la Regione [18].
  2. In particolare, Visit Piemonte Scrl [19]:
    1. gestisce l’Osservatorio del turismo di cui all’articolo 4;
  1. b) fornisce le informazioni sull’evoluzione della domanda e dei mercati e la consulenza per la definizione delle strategie di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico e agroalimentare;
  2. c) informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici e agroalimentari del Piemonte, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;
  3. d) realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell’offerta turistica piemontese e delle produzioni agroalimentari piemontesi nonché, per segmenti particolari di pubblico, su attrattive di particolare rilevanza regionale;
  1. assicura la promozione commerciale del prodotto turistico e agroalimentare piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche mediante l’organizzazione o la partecipazione a fiere ed altre iniziative di promozione turistica e agroalimentare favorendo e organizzando la partecipazione degli operatori turistici interessati;
  2. conduce operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale;
  3. g) organizza corsi e attività di formazione specialistica per operatori tecnici su temi di marketing turistico ed enogastronomico;
  4. h) svolge attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali;

h-bis) predispone e realizza le attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte.[17]

h – t e r ) predispone e realizza le attività di promozione utili allo sviluppo del turismo sportivo in Piemonte favorendo l’aggregazione dell’offerta turistica e sportiva [20];

h-quater) favorisce l’attrazione di eventi sportivi con ricadute turistiche, promuovendo il Piemonte quale destinazione di turismo sportivo [20].

Note:

  • Lettera aggiunta dall’ 36, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 , a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 170, comma 1, della stessa legge).
  • Comma così modificato dall’ 11, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).
  • Alinea così modificato dall’ 11, comma 2, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).
  • Lettera aggiunta dall’ 11, comma 3, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).

Art. 7 Composizione e statuto.

In vigore dal 21 ottobre 2021

  1. Possono essere soci di Visit Piemonte Scrl, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, le CCIAA, i consorzi di operatori turistici di cui all’articolo 18, altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo in Piemonte [21].
  2. Lo statuto di Visit Piemonte Scrl, approvato dalla Giunta regionale, stabilisce che i soci sono tenuti a versare annualmente una quota di partecipazione in misura proporzionale alle quote consortili e che la società è senza scopo di lucro [22].

Note:

  • Comma così modificato dall’ 12, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).
  • Comma così modificato dall’ 12, comma 2, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).

CAPO III

Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale

Art. 8 Costituzione e finalità.

In vigore dal 29 luglio 2016

  1. Allo scopo di valorizzare le risorse turistiche locali, favorire la loro conoscenza mediante l’attività di informazione, migliorare il sistema di accoglienza e di assistenza per i turisti è promossa la costituzione delle ATL.

Art. 9 Attività.

In vigore dal 17 novembre 2017

  1. 1. Le ATL svolgono servizi di interesse generale, organizzando a livello locale l’attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta dai soggetti pubblici e In particolare:[23]

a ) raccolgono e diffondono le informazioni turistiche riferite all’ambito di competenza territoriale, organizzando a tal fine e coordinando gli IAT;

b ) forniscono assistenza ai turisti, compresa la prenotazione e la vendita di servizi turistici, nel rispetto delle normative vigenti;

c ) promuovono e realizzano iniziative per la valorizzazione delle risorse turistiche del territorio, nonché manifestazioni ed eventi finalizzati ad attrarre i flussi turistici;

d ) contribuiscono alla diffusione sul proprio territorio di una cultura di accoglienza e ospitalità turistica;

  1. favoriscono la formazione di proposte e pacchetti di offerta turistica da parte degli operatori;
  1. coordinano i soggetti del turismo congressuale operanti nel territorio di competenza;
  1. promuovono e gestiscono servizi specifici in ambito turistico a favore dei propri

Note:

  • Alinea così modificato dall’ 12, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 .

Art. 10 Forma giuridica.

In vigore dal 29 luglio 2016

  1. La Regione promuove l’organizzazione delle ATL secondo principi e criteri di economicità, efficacia ed omogeneità, con l’obiettivo di conseguire il contenimento della spesa.
  2. Le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, hanno capitale prevalentemente pubblico e sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile ed esercitano le attività di cui all’articolo 9 per l’ambito territoriale di

Art. 11 Statuto.

In vigore dal 29 luglio 2016

  1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con propria deliberazione lo statuto tipo delle
  2. Le ATL adottano i propri statuti in conformità dello statuto tipo di cui al comma

Art. 12 Organi delle ATL.

In vigore dal 29 luglio 2016

  1. Sono organi delle ATL il presidente, l’assemblea, il consiglio di amministrazione e l’organo di controllo che può essere costituito come revisore unico o come collegio dei revisori.
  2. 2. Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per un triennio e sono nominati secondo le modalità definite dallo statuto.
  3. Il consiglio di amministrazione delle ATL è composto da tre o cinque membri nominati dall’assemblea. In caso di partecipazione minoritaria regionale almeno un componente è designato dalla Regione.
  4. I consiglieri di amministrazione delle ATL sono scelti tra soggetti qualificati in materia di turismo, cultura, sport e tempo libero o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nell’amministrazione e gestione di enti di diritto pubblico o privato, aziende, società, consorzi o associazioni.
  5. La partecipazione al consiglio di amministrazione delle ATL è a titolo
  1. Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell’ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati
  2. Il consiglio di amministrazione presenta annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente le valutazioni sull’attività e operatività dell’ATL.

Art. 13 Modalità di gestione dell’attività.

In vigore dal 17 novembre 2017

  1. 1. Le ATL svolgono la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, nonché dei principi e delle norme regionali e, in quanto applicabili, nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.
  1. Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell’Unione europea, esclusivamente:
    1. la Regione, le province, la Città metropolitana di Torino, i comuni e le relative unioni, le CCIAA e gli altri enti pubblici interessati;
    2. le associazioni turistiche pro loco;
  1. c) i consorzi di operatori turistici di cui all’articolo 18, nonché gli operatori che perseguono fini analoghi a quelli di cui all’articolo 9;
  1. le associazioni, le fondazioni e gli altri enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica interessati al turismo, alla cultura, allo sport, alla promozione dei prodotti enogastronomici locali e allo sviluppo del territorio;
  2. gli istituti bancari e le fondazioni [24]

2-bis. L’ATL pubblica un avviso per consentire l’ ingresso di nuovi soci, sulla base del Piano di azioni approvato dall’Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).[25]

  1. Per ciascun ambito territoriale turisticamente rilevante, individuato ai sensi dell’articolo 14, non può essere costituita più di una Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.
  2. È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque
  1. È vietato ai soggetti di cui al comma 2, lettera c) la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi o forniture in favore delle ATL, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto del diritto dell’Unione europea e della normativa
  2. Le ATL, costituite nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capo, sono riconosciute dalla La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le condizioni e le modalità per il loro riconoscimento e disciplina i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento stesso.

Note:

  • Comma così sostituito dall’ 13, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 .
  • Comma aggiunto dall’ 13, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 .

Art. 14 Ambiti territoriali turisticamente rilevanti.

In vigore dal 29 luglio 2016

  1. Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le ATL:
    1. Ambito 1: Comune di Torino e comuni della Città metropolitana di Torino;
  1. Ambito 2: comuni della Provincia di Biella;
  1. Ambito 3: comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli;
  1. d) Ambito 4: comuni dei Laghi Maggiore, d’Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell’Ossola;
  1. Ambito 5: comuni della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell’Ambito 4;
  1. Ambito 6: comuni delle Langhe e del Roero;
  1. Ambito 7: comuni della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell’Ambito 6;
  1. Ambito 8: comuni della Provincia di Alessandria;
  1. Ambito 9: comuni della Provincia di

Art. 15 Disposizioni per la trasformazione delle ATL.

In vigore dal 18 dicembre 2018

  1. La costituzione delle società consortili di cui all’articolo 10 può avvenire anche mediante la trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio. In tal caso, le società consortili subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione.
  2. Le ATL preesistenti che non si conformano alle disposizioni della presente legge entro il termine di quindici mesi dall’approvazione dello statuto tipo di cui all’articolo 11 sono poste in In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell’assemblea dei soci, la Regione procede all’alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla società. [26]
  3. I collegi dei revisori delle preesistenti ATL rimangono in carica fino alla data di approvazione della
  4. Tutti i riferimenti alle ATL contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s’ intendono fatti alle ATL riordinate ai sensi della presente legge.

Note:

  • Comma così modificato dall’ 37, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 , a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 170, comma 1, della stessa legge).

CAPO IV

Altri soggetti del sistema turistico regionale

Art. 16 Uffici di informazione e di accoglienza turistica[31].

In vigore dal 18 dicembre 2018

  1. Al fine di garantire l’elevata qualità del servizio offerto e l’omogeneità dell’accoglienza turistica in Piemonte, la Giunta regionale, con regolamento, ai sensi dell’articolo 27 dello Statuto, definisce, in relazione ai flussi turistici, all’ampiezza e alla ricettività del territorio di riferimento, i requisiti minimi degli IAT, sulla base dei seguenti criteri: [27]
    1. orari di apertura al pubblico;
  1. qualificazione professionale degli operatori;
  1. ubicazione degli
  1. Le ATL provvedono all’ istituzione degli IAT e ne danno comunicazione alla Regione, indicandone l’ubicazione, l’orario di apertura, il numero di addetti e le modalità di gestione.
  2. Le ATL possono, nel rispetto del diritto dell’Unione europea e dell’ordinamento vigente, affidare la gestione degli IAT da esse istituiti alle associazioni turistiche pro loco, ad organismi associativi di sviluppo turistico locale nonché ad enti gestori dei servizi di interesse
  3. È riservato agli IAT istituiti dalle ATL o convenzionati con le medesime l’utilizzo del segno distintivo “IAT” conforme al modello grafico approvato dalla Giunta [28]
  4. Gli enti locali, le associazioni turistiche pro loco e i consorzi di operatori turistici di cui all’articolo 18 possono istituire punti informativi sul territorio che assumono la denominazione IAT solo attraverso la stipula di apposita convenzione con l’ATL di riferimento. [30]
  5. Entro il termine di un anno dall’entrata in vigore della presente legge gli IAT, istituiti da soggetti diversi dalle ATL ai sensi delle norme previgenti, si conformano alle disposizioni del presente articolo. [29]

Note:

  • Alinea così modificato dall’ 14, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 .
  • Comma così modificato dall’ 14, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 .
  • Comma abrogato dall’ 14, comma 3, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 .
  • Comma così modificato dall’ 38, comma 1, L.R. 17 dicembre 2018, n. 19, a decorrere dal 18 dicembre 2018 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 170, comma 1, della stessa legge).
  • In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il P.G.R. 25 settembre 2017, n. 10/R e l’art. 18, comma 1

L.R. 31 ottobre 2017, n. 16.

Art. 17 Comuni turistici[32].

In vigore dal 29 luglio 2016

  1. 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le procedure per l’individuazione e il riconoscimento dei comuni turistici del Piemonte.
  2. Gli elenchi dei comuni turistici rilevano ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011,
  3. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale).

Note:

  • Vedi, anche, la G.R. 2 febbraio 2018, n. 9-6438 .

Art. 18 Consorzi di operatori turistici [38].

In vigore dal 17 novembre 2017

  1. I consorzi di operatori turistici sono aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.
  2. La Regione riconosce sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, i consorzi di operatori turistici di rilevante interesse regionale [33].
  3. Il limite della disponibilità di mille posti letto è derogabile a duecentocinquanta per i consorzi di operatori turistici che sorgono nei comuni montani, ovvero quando l’ambito turistico nel suo complesso non raggiunga tale disponibilità minima.

[34]

  1. I consorzi di operatori turistici attuano, all’ interno di uno degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti o di aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell’offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi turistici.
  2. I consorzi di operatori turistici hanno sede nel territorio dell’ambito territoriale turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente.
  3. I consorzi di operatori turistici, riconosciuti ai sensi del comma 2, possono beneficiare dei contributi di cui agli articoli 19, comma 4, e 21. [36]

6-bis. La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l’aggregazione di imprese [35] [37].

Note:

  • Comma così sostituito dall’ 6, comma 1, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 , a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 della stessa legge).
  • Comma abrogato dall’ 6, comma 2, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 , a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 della stessa legge).
  • Comma aggiunto dall’ 6, comma 3, L.R. 25 ottobre 2016, n. 19 , a decorrere dal 27 ottobre 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 23, comma 1 della stessa legge).
  • Comma così sostituito dall’ 15, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 .
  • Comma abrogato dall’ 15, comma 2, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 .
  • Vedi, anche, la G.R. 15 maggio 2017, n. 21-5049 e la Delib.G.R. 26 marzo 2021, n. 26-3037.

CAPO V

Interventi di sostegno

Art. 19 Contributi per l’organizzazione turistica.[39]

In vigore dal 17 novembre 2017

  1. La Regione concede annualmente contributi alle ATL, ai sensi dell’articolo 2615-ter del Codice civile sulla base del bilancio di previsione e relativo Piano di azioni approvati dall’Assemblea. I contributi sono erogati, nel rispetto di quanto previsto all’articolo 13, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad esse
  2. Al fine di sostenere la riorganizzazione del sistema turistico regionale e garantirne l’efficienza e l’efficacia, la Regione è autorizzata ad acquisire ulteriori quote consortili fino alla misura massima del 40 per cento del capitale sociale delle singole ATL.
  3. La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per la concessione di contributi annuali a favore delle ATL, quali soggetti titolari degli uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT), di cui all’articolo 16, per le spese di gestione degli IAT direttamente o indirettamente gestiti, anche attraverso la definizione di costi standard[41].
  4. La Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, sostiene i consorzi di operatori turistici favorendo l’aggregazione di imprese. I contributi sono concessi in proporzione al numero di associati con sede nell’ambito territoriale turisticamente rilevante oggetto dell’intervento [40].

Note:

  • Articolo così sostituito dall’ 16, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 .
  • Vedi, anche, la G.R. 24 novembre 2017, n. 37-5981.
  • Vedi, anche, la G.R. 23 febbraio 2018, n. 23-6513 e la Delib.G.R. 30 novembre 2018, n. 51-7982 .

Art. 20 Contributi per manifestazioni e iniziative turistiche[43].

In vigore dal 21 ottobre 2021

  1. Al fine di valorizzare turisticamente l’eccellenza del territorio, sono concessi contributi alle ATL, ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative di comunicazione e di attività di promo-pubblicità nell’ambito di manifestazioni ed eventi organizzati nelle località del Piemonte.
  2. I contributi sono concessi prioritariamente per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio
  3. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi.

3 – bis. La Giunta regionale individua annualmente le iniziative prioritarie ritenute di interesse strategico per le finalità di cui al comma 2, stabilendo specifici criteri e modalità. Per tali iniziative la concessione dei contributi è estesa anche ad attività diverse da quelle di comunicazione e di promo- pubblicità nell’ambito di manifestazioni ed eventi di cui al comma 1, purché funzionali alle predette finalità [42].

Note:

  • Comma aggiunto dall’ 13, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25, a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).
  • Vedi, anche, la G.R. 14 settembre 2021, n. 2-3779, la Det. reg. 6 dicembre 2021, n. 328 e la Delib.G.R. 22 dicembre

2022, n. 29-6322.

Art. 21 Contributi per la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici [44].

In vigore dal 29 luglio 2016

  1. La Regione, al fine di incrementare i flussi turistici verso ed all’ interno del Piemonte e sviluppare l’economia turistica regionale, sostiene progetti di promozione e commercializzazione di prodotti turistici
  2. Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1:
    1. le ATL;
  1. i consorzi di operatori turistici riconosciuti ai sensi dell’articolo
  1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 6 della L.R. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi, privilegiando progetti su più ambiti e compartecipazioni da parte di soggetti È facoltà della Giunta regionale di prevedere specifici criteri di premialità per la realizzazione di particolari progetti di area turistica condivisi, gestiti e sviluppati congiuntamente dalle ATL e dai consorzi di operatori turistici.

Note:

  • Vedi, anche, la G.R. 3 novembre 2017, n. 12-5867 e la Det. reg. 7 dicembre 2021, n. 335 .

Art. 22 Contributi a favore della formazione degli operatori.

In vigore dal 29 luglio 2016

  1. La Regione concede finanziamenti agli istituti universitari, agli istituti tecnici superiori (ITS) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e ai soggetti accreditati alla Regione Piemonte per le attività formative o per il lavoro, che operano nel settore turistico o alberghiero, per l’organizzazione e la gestione di attività formative rivolte agli operatori del settore turistico.
  2. Sono inoltre concessi finanziamenti a favore dei soggetti di cui al comma 1 per l’organizzazione di corsi di formazione professionale per l’accesso alle professioni turistiche disciplinate da specifiche normative

CAPO VI

Disposizioni transitorie, finali, abrogative e finanziarie

Art. 23 Clausola valutativa.

In vigore dal 21 ottobre 2021

  1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica, nonché di consolidamento e incremento del movimento turistico in
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle analisi dell’Osservatorio del turismo di cui all’articolo 4, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorso un anno dall’entrata

in vigore della presente legge e successivamente con periodicità biennale, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

  1. a) un quadro dell’andamento della domanda turistica in Piemonte e negli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all’articolo 14;
    1. un quadro delle azioni, degli strumenti, delle iniziative, nonché delle risorse e del loro riparto e modalità di utilizzo, anche in relazione agli obiettivi e ai criteri di cui all’articolo 3;
    2. una descrizione delle modalità di costituzione di Visit Piemonte Scrl e delle ATL, e dell’ istituzione degli IAT, nonché una sintesi delle loro attività [45];

d ) una descrizione analitica dei contributi previsti al capo V, così come programmati, concessi ed erogati.

  1. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a ) una stima del contributo al movimento turistico in Piemonte attribuibile alle iniziative e agli interventi previsti dalla presente legge;

b ) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori degli enti e delle categorie interessate al turismo.

  1. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
  2. I soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dai commi Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all’articolo 27.

Note:

  • Lettera così modificata dall’ 14, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).

Art. 24 Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato.

In vigore dal 29 luglio 2016

  1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Art. 25 Norma transitoria [47].

In vigore dal 29 maggio 2020

  1. Al fine di consentire il regolare funzionamento delle ATL nella fase di adeguamento al nuovo assetto organizzativo la Regione concede alle ATL contributi straordinari nei limiti dello stanziamento previsto nella missione 0.7 programma 07.01 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, sulla base di criteri approvati dalla Giunta regionale che tengano conto in via prioritaria delle presenze turistiche e del numero dei posti letto. [46]

Note:

  • Comma così modificato dall’ 29, comma 1, L.R. 29 maggio 2020, n. 13 , a decorrere dal 29 maggio 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 87, comma 1, della medesima legge). In precedenza, il presente comma era già stato modificato dall’art. 17, comma 1, L.R. 31 ottobre 2017, n. 16 , dall’art. 24, comma 1, L.R. 22 novembre 2017, n. 18 e dall’art. 36, comma 1,

L.R. 5 aprile 2018, n. 4.

  • Vedi, anche, la G.R. 22 novembre 2019, n. 24-554, la Delib.G.R. 11 dicembre 2020, n. 22-2534, la Delib.G.R. 22

ottobre 2021, n. 20-3962 e la Det. reg. 9 novembre 2021, n. 269 .

Art. 26 Abrogazioni.

In vigore dal 21 ottobre 2021

  1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni regionali:
  2. a) il comma 6 dell’articolo 2 della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enoteche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino);
    1. la legge regionale 22 ottobre 1996, 75 (Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte);
    2. la legge regionale 20 novembre 1998, 37 (Modifica della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 “Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”);
    3. la legge regionale 6 marzo 2000, n. 19 (Modifica degli ambiti territoriali turisticamente rilevanti di cui all’articolo 12 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 “Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”);
    4. la lettera d) del comma 2 dell’articolo 83 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l’attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”);
    5. gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, i commi 1 e 2 dell’articolo 10, l’articolo 11 e le parole “2, 3, 4, 5, 6, 7” del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale del 7 gennaio 2002, 1 (Interventi a sostegno dei prodotti turistici di interesse regionale ed a sostegno del turismo piemontese in caso di eventi eccezionali. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 “Organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte”);
    6. l’articolo 24 della legge regionale 4 marzo 2003, 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003);

h ) l’articolo 6 della legge regionale 13 marzo 2006, n. 13 (Costituzione della società consortile per azioni per l’internazionalizzazione del sistema Piemonte);

i ) gli articoli 47 e 49 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2009);

  1. l) l’articolo 14 della legge regionale 11 luglio 2011, 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011);

m ) l’articolo 10 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013).

  1. n) il numero 2) della voce turismo dell’allegato A alla legge regionale 29 ottobre 2015, 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”);

o ) l’articolo 47 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2015).

  1. Dalla data della costituzione di Visit Piemonte Scrl, di cui all’articolo 5, sono abrogate le seguenti disposizioni regionali [48]:
  2. la legge regionale 29/2002;
  1. l’articolo 57 della L.R. 9/2007;
  1. gli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 25 giugno 2008, 17 (Norme per il comparto agricolo);
  1. l’articolo 15 della R. 10/2011;
  1. la legge regionale 27 luglio 2011, 12 (Modifica alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l’anno 2011”).
  1. l’articolo 51 della R. 26/2015.

Note:

  • Alinea così modificato dall’ 14, comma 1, L.R. 19 ottobre 2021, n. 25 , a decorrere dal 21 ottobre 2021 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 135, comma 1, della medesima legge).

Art. 27 Norma finanziaria.

In vigore dal 29 luglio 2016

  1. In una fase di prima attuazione della legge, agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, quantificati complessivamente nell’esercizio finanziario 2016 in euro 8.900.000,00, in termini di competenza e di cassa, iscritti nella missione 07 programma 01, si fa fronte con le risorse finanziarie allocate nella medesima missione e programma del bilancio di previsione finanziario 2016-2018.
  2. Alle spese a carattere pluriennale di cui al comma 1 per ciascun anno del biennio 2017-2018 si fa fronte con le modalità previste dall’articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 42).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

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