PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica
Legge provinciale 15 maggio 2002, n. 7 – Trento – Provincia autonoma[1]
Disciplina degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri e promozione della qualità della ricettività turistica [2].
Note:
[1]Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 28 maggio 2002, n. 23.
[2] Si veda il D.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg: regolamento di esecuzione della presente legge.
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 Finalità della disciplina.
1. La presente legge disciplina la tipologia e la classifica degli esercizi alberghieri nonché la tipologia e le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri e reca disposizioni volte a favorire la realizzazione di un marchio di qualità e di marchi di prodotto con riferimento all’offerta degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri, al fine di promuovere la qualificazione del turismo trentino e di garantire al consumatore l’effettivo rispetto del livello dei servizi offerti.
Titolo II
Ricettività alberghiera
Capo I
Disciplina della ricettività alberghiera
Art. 2 Definizione dell’attività alberghiera.
1. Gli esercizi alberghieri sono esercizi ricettivi a gestione unitaria dotati di almeno sette unità abitative e organizzati per prestare al pubblico, verso corrispettivo di un prezzo, servizio di alloggio nelle unità abitative e servizio di prima colazione, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e altri servizi accessori.
2. Si intendono per unità abitative, sempre che siano dotate dei requisiti previsti dal regolamento di esecuzione:
a) le camere;
b) le suite;
c) gli appartamenti con o senza servizio autonomo di cucina.
3. La prestazione del servizio di alloggio e di quello di prima colazione nonché, se previsti, dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere fornita all’interno dell’unico immobile costituente l’esercizio alberghiero, salvo quanto disposto per le dipendenze dall’articolo 4 e per i villaggi alberghieri dall’articolo 5, comma 5. [3]
3-bis. La prestazione dei servizi previsti al comma 3 può essere inoltre fornita negli alloggi a uso turistico posti in prossimità dell’esercizio alberghiero nel rispetto delle seguenti condizioni: [4]
a) il gestore del servizio di alloggio deve avere la disponibilità degli alloggi a uso turistico nei periodi di mancato utilizzo da parte del proprietario;
b) [gli alloggi a uso turistico devono essere collocati in un’area nella quale è consentita anche la realizzazione di esercizi alberghieri;][5]
c) la distanza massima degli alloggi a uso turistico dall’unico immobile costituente l’esercizio alberghiero o dalla “casa madre” non deve superare i 750 metri calcolati misurando il percorso pedonale che collega i rispettivi ingressi principali. Il comune territorialmente competente può autorizzare una distanza maggiore, comunque non superiore a 1.500 metri, nei casi e nel rispetto delle condizioni stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale; [6]
c-bis) il numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico non può superare il 30 per cento dei posti letto collocati nelle unità abitative dell’esercizio alberghiero;[7]
d) gli alloggi a uso turistico devono possedere i requisiti e i parametri previsti da questa legge e dal regolamento di esecuzione per gli appartamenti con servizio autonomo di cucina previsti al comma 2, lettera c); [8]
e) gli alloggi ad uso turistico o l’immobile nel quale sono collocati devono essere dotati di idoneo sistema di sorveglianza;
f) la superficie delle sale comuni dell’esercizio alberghiero, riferita al numero dei posti letto collocati negli alloggi a uso turistico, è calcolata nella misura del 20 per cento rispetto a quella richiesta per gli appartamenti con servizio autonomo di cucina previsti dal comma 2, lettera c);[9]
g) l’esercizio alberghiero deve essere classificato ad almeno tre stelle ottenute nel rispetto dei parametri previsti dall’articolo 9 di questa legge;[10]
g-bis) la prestazione del servizio di prima colazione va resa direttamente presso l’alloggio a uso turistico, se richiesta dall’ospite;[11]
h) [deve essere assicurato il rispetto delle disposizioni per la gestione funzionalmente integrata dell’esercizio alberghiero stabilite con la deliberazione della Giunta provinciale prevista dall’articolo 13-bis, comma 1-quater, lettera d).][12]
Nel caso di violazione delle predette disposizioni si applica la sanzione prevista dall’articolo 13-bis, comma 1-sexies, ridotta alla metà.[13]
3-ter. La prestazione dei servizi previsti dal comma 3 negli alloggi a uso turistico, ai sensi del comma 3-bis, è subordinata alla presentazione da parte del gestore dell’esercizio alberghiero della dichiarazione di autoclassifica prevista dall’articolo 10, comma 1; nella dichiarazione dev’essere indicato il periodo annuale di disponibilità di ciascun alloggio. Nei periodi di disponibilità dell’alloggio da parte del gestore dell’albergo si applica l’articolo 5, comma 6.[14]
3-quater. L’utilizzo degli alloggi ad uso turistico ai sensi del comma 3-bis non ne comporta il cambio d’uso. Per tali alloggi rimane fermo il rispetto delle disposizioni previste dall’articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008).[15]
Note:
[3]Comma così modificato dall’art. 1, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[4]Alinea così modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a), L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[5]Lettera abrogata dall’art. 19, comma 1, lett. b), L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[6]Lettera così modificata dall’art. 19, comma 1, lett. c), L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[7]Lettera aggiunta dall’art. 19, comma 1, lett. d), L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[8]Lettera così modificata dall’art. 19, comma 1, lett. e), L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[9]Lettera così sostituita dall’art. 19, comma 1, lett. f), L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[10]Lettera così modificata dall’art. 19, comma 1, lett. g), L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[11]Lettera aggiunta dall’art. 19, comma 1, lett. h), L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[12]Lettera abrogata dall’art. 19, comma 1, lett. i), L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[13]Comma aggiunto dall’art. 29, comma 1, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016.
[14]Comma aggiunto dall’art. 19, comma 2, L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[15]Comma aggiunto dall’art. 19, comma 2, L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
Art. 3 Gestione unitaria.
1. Si considerano unitarie, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’articolo 2, comma 3, le gestioni che in alternativa:
a) facciano capo a un unico soggetto per la fornitura dei servizi di alloggio e di prima colazione, degli eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande e di ogni altro servizio accessorio;
b) prevedano in capo a soggetti diversi dal fornitore del servizio di alloggio la fornitura dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande o di altri eventuali servizi accessori rilevanti ai fini della classificazione; in tal caso la gestione del settore separato è affidata mediante apposita convenzione.
2. I soggetti gestori ai sensi del comma 1, lettera b), dei servizi di prima colazione, di somministrazione di alimenti e bevande e degli altri servizi accessori sono tenuti a munirsi delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia per le specifiche attività svolte.
3. Alle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b), si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo 74della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale) e le relative norme di esecuzione. Ulteriori contenuti obbligatori delle convenzioni per la gestione di cui al comma 1, lettera b), possono essere stabiliti dal regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 4 Dipendenze dell’esercizio alberghiero.
1. Negli esercizi alberghieri costituiti da più immobili, ovvero da più strutture di un unico immobile aventi ingressi separati e autonomi, sono dipendenze gli immobili o le strutture diversi dalla sede, detta “casa madre”, nella quale sono ubicati il servizio di ricevimento e almeno sette unità abitative.
2. L’esercizio alberghiero può disporre di una o più dipendenze, che devono essere dotate di servizio di ricevimento o in alternativa di idoneo sistema di sorveglianza.
3. I servizi possono essere offerti ai clienti sia nella casa madre che nelle dipendenze.
4. Alla casa madre e a ciascuna dipendenza è attribuita una propria classifica. Alle dipendenze non può essere attribuito un livello di classifica superiore a quello attribuito alla casa madre. Qualora in relazione ai requisiti posseduti debba essere attribuito alla dipendenza un livello di classifica inferiore a quello posseduto dalla casa madre, l’eventuale differenza tra la casa madre e la dipendenza non può essere superiore ad una stella.
5. Il regolamento di esecuzione stabilisce il percorso massimo tra la casa madre e le dipendenze e le modalità per la sua misurazione nonché il numero minimo delle unità abitative di cui le dipendenze devono essere dotate.
Capo II
Tipologie
Art. 5 Tipologie degli esercizi alberghieri.
1. Gli esercizi alberghieri si distinguono in:
a) alberghi;
b) alberghi garnì;
c) residenze turistico alberghiere;
d) villaggi alberghieri;
d-bis) condhotel [16].
2. Sono alberghi gli esercizi alberghieri che forniscono servizio di somministrazione di alimenti e bevande nonché alloggio e prima colazione agli ospiti in unità abitative prive di servizio autonomo di cucina o fornite di detto servizio per una quota massima del 30 per cento dei posti letto.
3. Sono alberghi garnì gli esercizi individuati al comma 2 nei quali sono forniti il servizio di prima colazione e di somministrazione di bevande. Ove dotati di esercizio di somministrazione di bevande aperto al pubblico gli alberghi garnì possono altresì somministrare pasti veloci, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di pubblici esercizi.[17]
4. Sono residenze turistico alberghiere gli esercizi alberghieri che forniscono alloggio agli ospiti esclusivamente in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina ovvero in unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina per una quota minima del 70 per cento dei posti letto. Nelle residenze turistico alberghiere devono essere forniti i servizi di prima colazione e di somministrazione di bevande.[18]
5. Sono villaggi alberghieri gli alberghi e gli alberghi garnì, situati in un’unica area delimitata secondo i criteri definiti dal regolamento di esecuzione, che forniscono servizi centralizzati agli ospiti di unità abitative dislocate in più stabili.[19]
5-bis. Sono condhotel gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto in unità abitative destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in unità immobiliari a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina la cui superficie complessiva non può superare il 40 per cento della superficie utile netta totale destinata alle unità abitative alla data di entrata in vigore di questo comma; il predetto limite è ridotto in misura pari alla superficie netta totale eventualmente realizzata utilizzando la facoltà di cui al comma 1-quater dell’articolo 13-bis. I condhotel hanno una portineria unica per gli ospiti dell’esercizio alberghiero e per i proprietari delle unità immobiliari a uso residenziale, con la possibilità di prevedere un ingresso specifico e separato a uso esclusivo di dipendenti e fornitori; sono escluse da tale previsione le dipendenze di cui all’articolo 4.[20] [21]
5-ter. Gli immobili di cui si compone il condhotel sono soggetti al vincolo di destinazione a condhotel, che è annotato al libro fondiario. Il vincolo di destinazione a condhotel è iscritto su richiesta del proprietario degli immobili di cui si compone il condhotel in base al provvedimento previsto dall’articolo 10, comma 3-bis. In base allo stesso provvedimento è richiesta per le unità immobiliari a uso residenziale la cancellazione del vincolo di non frazionabilità previsto dall’articolo 13-bis, comma 1, e del divieto di divisione stabilito dall’articolo 13-bis, comma 1-bis. La cancellazione del vincolo di destinazione a condhotel avviene in caso di modifica della tipologia alberghiera; in tal caso la modifica della tipologia alberghiera avviene mediante la presentazione della dichiarazione di autoclassifica prevista dall’articolo 10 che deve necessariamente ricomprendere, nell’esercizio alberghiero oggetto di classificazione, le unità immobiliari a uso residenziale facenti parte del condhotel. Alla scadenza del termine per la gestione unitaria individuato dal contratto di trasferimento della proprietà, il proprietario dell’unità immobiliare a destinazione residenziale può chiedere la cancellazione del vincolo di destinazione a condhotel. Entro sei mesi dalla cancellazione del vincolo sull’ultima unità immobiliare rimanente nel condhotel, il gestore dell’esercizio presenta una dichiarazione di autoclassifica per la modifica della tipologia alberghiera.[22] [23]
5-quater. I condhotel devono rispettare le condizioni previste dall’articolo 13-bis, comma 1-quater, lettere a) e b bis). La gestione unitaria è disciplinata nel contratto di trasferimento della proprietà delle unità immobiliari a uso residenziale ubicate nel condhotel, secondo quanto previsto dalla disciplina statale in materia.[24] [25]
5-quinquies. I commi da 5-bis a 5-quater si applicano solo agli esercizi alberghieri esistenti, intendendosi a tal fine gli immobili che, alla data di entrata in vigore di questo comma, anche se l’attività è cessata o sospesa, hanno destinazione ricettiva alberghiera sui quali è stato apposto il vincolo di non frazionabilità o sui quali sussiste il divieto di divisione delle unità abitative, previsti rispettivamente dai commi 1 e 1-bis dell’articolo 13-bis. Il cambio d’uso assicurato alle unità immobiliari a destinazione residenziale è ammesso nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 57 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale 2008), fermo restando che il cambio d’uso di volumi esistenti alla data di entrata in vigore del comma 1-quater dell’articolo 13-bis di questa legge è ammesso prescindendo dalla disciplina di cui al comma 3 dell’articolo 57 della legge urbanistica provinciale, con l’applicazione, in quanto compatibili, delle sanzioni previste dall’articolo 57, commi 9 e 10, e dal titolo VI, capo III, della legge urbanistica provinciale 2008. Nel rispetto del piano urbanistico provinciale, gli interventi previsti dai commi da 5-bis a 5-quater sono compatibili con la destinazione alberghiera e residenziale prevista dagli strumenti urbanistici, salvo che il comune con variante al piano regolatore generale non stabilisca diversamente. Nel caso di esercizi alberghieri situati in zona con destinazione diversa da quella residenziale o alberghiera gli interventi sono ammessi solo se previsti espressamente con variante al PRG. Resta fermo in ogni caso il rispetto del PUP. La realizzazione delle unità immobiliari a destinazione residenziale è soggetta, ove necessario, a cambio d’uso e alla corresponsione del contributo di costruzione secondo le disposizioni della legge provinciale per il governo del territorio 2015 e del regolamento urbanistico-edilizio provinciale.[26] [27]
6. In ogni caso il gestore del servizio di alloggio deve avere la disponibilità dei locali in cui è svolto il servizio. In caso di vendita, di locazione o di ogni altra forma di cessione, ivi compresa quella in multiproprietà, delle unità abitative che faccia venir meno nelle medesime la prestazione del servizio di alloggio, la classifica alberghiera è revocata. Per gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1, lettere c) e d), resta fermo quanto previsto dall’articolo 13-bis. [28]
7. Il regolamento di esecuzione individua le dizioni riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l’utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.[29]
Note:
[16]Lettera aggiunta dall’art. 26, comma 1, L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.
[17]Comma così sostituito dall’art. 2, comma 1, lett. a), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[18]Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. b), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[19]Comma così modificato dall’art. 2, comma 1, lett. c), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[20]Comma aggiunto dall’art. 26, comma 2, L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.
[21]In attuazione del presente comma vedi il D.P.P. 21 giugno 2021, n. 13-47/Leg.
[22]Comma aggiunto dall’art. 26, comma 2, L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.
[23]In attuazione del presente comma vedi il D.P.P. 21 giugno 2021, n. 13-47/Leg.
[24]Comma aggiunto dall’art. 26, comma 2, L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.
[25]In attuazione del presente comma vedi il D.P.P. 21 giugno 2021, n. 13-47/Leg.
[26]Comma aggiunto dall’art. 26, comma 2, L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.
[27]In attuazione del presente comma vedi il D.P.P. 21 giugno 2021, n. 13-47/Leg.
[28] Comma così modificato dall’art. 18, comma 1, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3.
[29]In attuazione del presente comma vedi il D.P.P. 21 giugno 2021, n. 13-47/Leg.
Art. 6 Pertinenze degli esercizi alberghieri.
1. Ai fini di questa legge sono considerate pertinenze degli esercizi alberghieri le aree e gli immobili destinati all’erogazione dei servizi accessori, anche non direttamente collegati con l’area principale e posti nell’immediata prossimità dell’esercizio.
2. Il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra l’esercizio alberghiero e le pertinenze nonché le modalità per la sua misurazione [30].
Note:
[30]Articolo sostituito dall’art. 3, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
Capo III
Classifica
Art. 7 Classifica alberghiera.
1. La classifica consiste nel riconoscimento della denominazione, della specifica tipologia e dei requisiti posseduti da ciascun esercizio alberghiero.
2. In relazione ai requisiti posseduti, gli esercizi alberghieri sono classificati in cinque livelli, contrassegnati in ordine decrescente da 5, 4, 3, 2 e 1 stella.
[3. Fermo restando il possesso dei requisiti minimi prescritti dall’articolo 8, gli esercizi alberghieri privi dei requisiti previsti per la classifica a una stella sono classificati e possono operare con la dizione, agli stessi riservata, di “locanda”. I predetti esercizi per finalità diverse da quelle di cui alla presente legge sono equiparati agli esercizi a una stella. Gli esercizi alberghieri esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui denominazione contenga il termine “locanda”, possono continuare a usare tale termine][31].
4. Gli esercizi classificati con tre e quattro stelle possono assumere la dizione aggiuntiva «superior» quando sono in possesso di specifici parametri qualitativi indicati nel regolamento di esecuzione. La dizione aggiuntiva «superior» è identificata con il segno distintivo «S» posto dopo il numero di stelle attribuito all’esercizio alberghiero [32].
4-bis. Gli esercizi classificati con cinque stelle possono assumere la dizione aggiuntiva “lusso” quando sono in possesso degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale nonché in presenza di spazi, servizi e management orientati all’esclusività e all’eccellenza dell’offerta secondo i parametri individuati con deliberazione della Giunta provinciale. La dizione aggiuntiva “lusso” è identificata con il segno distintivo “L” posto dopo il numero di stelle attribuito all’esercizio alberghiero [33].
5. L’attribuzione di un livello di classifica [o della dizione di locanda][34]è obbligatoria, precede ed è presupposto per il rilascio e per il mantenimento della licenza di pubblico esercizio e ha validità a tempo indeterminato.
6. Ciascun esercizio alberghiero deve utilizzare nella ditta, nell’insegna, nella promozione e nella commercializzazione la tipologia e il livello o la dizione non classificato assegnati in sede di classifica, più gli eventuali marchi. È comunque fatta salva la possibilità di non utilizzare in tali sedi alcuna tipologia.[35]
7. Il segno distintivo di ciascun esercizio alberghiero, contenente la tipologia e il numero delle stelle o la dizione non classificato, deve essere in ogni caso esposto all’esterno e all’interno dell’esercizio rispettivamente in prossimità dell’ingresso principale e nella zona di ricevimento. Il modello e le caratteristiche dei segni distintivi sono stabiliti con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo. [36]
8. Per la classifica degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico annessi ad esercizi alberghieri si applica la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi.
Note:
[31]Comma abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. a), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20, a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. L’abrogazione è stata resa effettiva dall’art. 23, D.P.P. 20 ottobre 2008, n. 46-153/Leg.
[32]Comma prima modificato dall’art. 4, comma 1, lett. a), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20 e poi così sostituito dall’art. 16, comma 1, L.P. 4 aprile 2011, n. 6.
[33]Comma aggiunto dall’art. 16, comma 2, L.P. 4 aprile 2011, n. 6.
[34]Parole soppresse dall’art. 4, comma 1, lett. b), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[35]Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett. c), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[36]Comma modificato dall’art. 4, comma 1, lett. c), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
Art. 8 Requisiti minimi.
1. Gli esercizi alberghieri, a pena di diniego o di revoca della classifica, devono assicurare in ogni caso i seguenti requisiti minimi:
a) pulizia giornaliera delle unità abitative;
b) cambio settimanale della biancheria;
c) servizio di chiamata ventiquattro ore su ventiquattro;
d) lavandino con acqua corrente calda e fredda in tutte le unità abitative;
e) almeno un bagno completo a uso comune nell’esercizio e in ciascuna dipendenza, in luogo funzionale alle unità abitative, salvo che ciascuna delle unità abitative disponga del bagno completo;
f) almeno un apparecchio telefonico a uso comune;
g) sale comuni per una superficie complessiva di almeno un metro quadrato per posto letto;
h) servizi igienici distinti per sesso per i locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande.
1-bis. Per garantire la tutela dei consumatori assicurando nell’ambito di ciascuna categoria di classificazione livelli qualitativi minimi dell’offerta alberghiera, la Provincia può ridurre di un livello la classifica attribuita ai sensi dell’articolo 10 all’esercizio alberghiero che non rispetti i predetti livelli. A tal fine la Provincia costituisce una commissione formata da un dipendente della Provincia e da due componenti designati dalle associazioni di categoria degli operatori alberghieri maggiormente rappresentative a livello provinciale. Se la designazione non perviene entro trenta giorni dalla richiesta, la Provincia nomina i componenti prescindendo dalla stessa.[37]
1-ter. La commissione dura in carica per cinque anni e opera su richiesta della Provincia in presenza di segnalazioni ripetute e concordanti da parte di utenti o di organismi competenti per materia che evidenziano deficienze qualitative del servizio alberghiero. Se la commissione, sentito il titolare dell’esercizio alberghiero, ritiene che il servizio fornito non sia compatibile con i livelli qualitativi minimi relativi alla categoria di appartenenza tenuto conto dei parametri per la classifica, invita il titolare dell’esercizio ad adeguarsi alle prescrizioni segnalate entro un congruo termine. Decorso tale termine, se l’esercizio non risulta essersi adeguato, la commissione ne dà comunicazione alla struttura provinciale competente che può ridurre il livello di classifica attribuito. I criteri adottati dalla commissione sono pubblici.[38]
2. Il regolamento di esecuzione specifica i requisiti minimi di cui al comma 1 e individua gli ulteriori requisiti necessari.
Note:
[37]Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[38]Comma aggiunto dall’art. 5, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
Art. 9 Parametri per la classifica.
1. Il regolamento di esecuzione individua i parametri strutturali e funzionali per la classifica e prevede ulteriori parametri in relazione al numero delle stelle. In relazione all’assetto urbanistico del territorio provinciale il regolamento di esecuzione può altresì prevedere i casi in cui è possibile derogare ai predetti parametri.
2. Per favorire l’integrazione tra gli esercizi alberghieri limitrofi, ai fini della classifica dell’esercizio alberghiero sono considerati anche i servizi accessori comuni secondo i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione. Nella classifica alberghiera non rileva l’utilizzo di servizi accessori di un esercizio alberghiero adiacente, ancorché messi a disposizione della clientela attraverso accesso diretto.[39]
Note:
[39]Comma sostituito dall’art. 6, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
Art. 10 Procedimento per la classifica. [40]
1. Il gestore dell’esercizio alberghiero presenta al servizio provinciale competente in materia di turismo, anche per il tramite del comune sul cui territorio è situato l’esercizio alberghiero, una dichiarazione concernente l’autoclassifica dell’esercizio debitamente compilata e contenente l’indicazione della denominazione dell’esercizio, degli elementi necessari per la classifica, del livello di classifica, della tipologia da assegnare all’esercizio. Tale dichiarazione va presentata per i nuovi esercizi e per segnalare tutte le variazioni intervenute negli elementi di classifica anche se non comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia.
2. La dichiarazione di autoclassifica deve essere presentata da un unico soggetto anche nel caso delle gestioni unitarie di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b).
3. La dichiarazione di autoclassifica diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla data di presentazione ovvero prima di detto termine a seguito di apposita comunicazione in senso favorevole da parte del servizio provinciale competente in materia di turismo, salvo che il dirigente del medesimo servizio, sentiti gli interessati, entro il predetto termine, avendo riscontrato incoerenza fra i requisiti denunciati e quelli risultanti dalla documentazione allegata o in atti od anche fra requisiti denunciati e livello e tipologia autoattribuiti, non provveda direttamente a classificare l’esercizio, rideterminando il livello o ridefinendo la tipologia autoattribuita ovvero non emani provvedimento di diniego della classifica in caso di mancanza dei requisiti minimi prescritti. Nel caso di riduzione del livello di classifica previsto dall’articolo 8, la dichiarazione di autoclassifica deve indicare l’adeguamento ai livelli qualitativi minimi dell’offerta alberghiera segnalati.[41]
3-bis. Per le strutture previste dall’articolo 5, comma 1, lettera d bis), la dichiarazione di autoclassifica presentata dal gestore dell’esercizio alberghiero diviene efficace a seguito di provvedimento espresso favorevole adottato dal servizio provinciale competente in materia di turismo.[42] [43]
4. Avverso il provvedimento negativo o di rideterminazione della classifica è ammesso ricorso alla Giunta provinciale che si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.
5. La Giunta provinciale individua con propria deliberazione gli elementi della dichiarazione di autoclassifica, le modalità di presentazione della medesima nonché la documentazione da allegare alla dichiarazione, specificando quella indispensabile ai fini dell’efficacia della stessa.
6. La classifica quale risulta dalla dichiarazione di autoclassifica o dal provvedimento di classifica è modificata o revocata d’ufficio dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, secondo quanto previsto dal comma 3, qualora venga accertata in qualunque momento l’intervenuta variazione di elementi di classifica o l’insussistenza di requisiti dichiarati che comportino mutamenti nel livello di classifica o nella tipologia attribuita o che comportino la non classificabilità dell’esercizio.
7. Le dichiarazioni di autoclassifica ovvero i provvedimenti di classifica o di revoca o modifica della classifica sono trasmessi dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo al comune in cui ha sede l’esercizio entro trenta giorni rispettivamente dalla loro assunzione di efficacia o dalla loro adozione, unitamente alla relativa documentazione.
Note:
[40]Per particolari disposizioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 vedi l’art. 50, comma 1, L.P. 13 maggio 2020, n. 3, entrata in vigore il 14 maggio 2020.
[41]Comma così modificato dall’art. 7, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[42]Comma aggiunto dall’art. 26, comma 3, L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.
[43]In attuazione del presente comma vedi il D.P.P. 21 giugno 2021, n. 13-47/Leg.
Art. 11 Diminuzioni temporanee dell’offerta ricettiva.
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 10, il gestore dell’esercizio alberghiero non è tenuto a presentare la dichiarazione di modifica dell’autoclassifica qualora l’offerta ricettiva sia inferiore per quantità o qualità a quella normalmente disponibile per circostanze eccezionali o per ragioni legate a temporanee difficoltà di organizzazione gestionale ovvero all’esecuzione di opere di ristrutturazione.
2. Nei casi di cui al comma 1, la continuazione dell’attività senza necessità di modifiche alla classifica è subordinata al previo assenso del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, ferme restando le norme in materia di pubblici esercizi.
3. Il regolamento di esecuzione individua i casi in cui l’attività ricettiva può essere continuata senza modifiche alla classificazione, i termini e le modalità per la richiesta e per il rilascio del provvedimento di assenso di cui al comma 2.
Art. 12 Denominazioni.
1. Le denominazioni degli esercizi alberghieri non devono generare confusione con quelle di altri esercizi alberghieri presenti nel territorio di uno stesso ambito turistico come definito dalla legge provinciale in materia di organizzazione della promozione turistica della Provincia autonoma di Trento, ovvero, per gli esercizi ubicati fuori dai predetti ambiti turistici, con le denominazioni di altri esercizi alberghieri presenti nel territorio di uno stesso comune.
2. Le denominazioni dei locali ove si svolge il servizio di somministrazione di alimenti e bevande o gli altri servizi accessori annessi all’esercizio alberghiero determinanti ai fini della classificazione, qualora diverse dalla denominazione dell’esercizio nel suo complesso, non devono generare confusione con quelle di altre imprese che esercitano il medesimo tipo di attività nel territorio dello stesso comune.
3. Sono fatte salve le denominazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 13 Visto di corrispondenza e attestazione di conformità. [44]
1. Per garantire il possesso dei requisiti necessari, la realizzazione degli interventi edilizi riferiti a strutture con destinazione alberghiera soggetti a permesso di costruire ai sensi dell’articolo 80 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 è subordinata alla presentazione al comune in cui ha sede l’esercizio alberghiero del visto di corrispondenza del progetto alla tipologia e ai requisiti minimi previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione.[45]
2. Nel rispetto della procedura prevista dal regolamento di esecuzione, il visto di corrispondenza è rilasciato dalla Provincia.[46]
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, per gli interventi edilizi riferiti a strutture alberghiere non espressamente compresi tra quelli liberi ai sensi dell’articolo 78, comma 2, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, in luogo del visto di corrispondenza l’interessato presenta al comune una dichiarazione del progettista che attesti la conformità delle opere da realizzare alla presente legge e al relativo regolamento di esecuzione. In ogni caso una copia dell’attestazione di conformità e degli allegati sono immediatamente trasmessi dal comune al servizio provinciale competente in materia di turismo.[47]
Note:
[44]Rubrica così modificata dall’art. 49, comma 1, L.P. 13 maggio 2020, n. 3, entrata in vigore il 14 maggio 2020.
[45]Comma così sostituito dall’art. 49, comma 2, L.P. 13 maggio 2020, n. 3, entrata in vigore il 14 maggio 2020.
[46]Comma prima sostituito dall’art. 8, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20 (vedi, anche, l’art. 41 della medesima legge) e poi così modificato dall’art. 49, comma 3, L.P. 13 maggio 2020, n. 3, entrata in vigore il 14 maggio 2020.
[47]Comma così modificato dall’art. 49, commi 4 e 5, L.P. 13 maggio 2020, n. 3, entrata in vigore il 14 maggio 2020.
Art. 13-bis Disposizioni in materia di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere.(4) [48]
1. Nel caso di realizzazione di villaggi alberghieri e di residenze turistico alberghiere previste dalle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 5, la proprietà di tali strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell’area interessata. Il vincolo di non frazionabilità è annotato nel libro fondiario a cura del comune e a spese del concessionario, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione.
1-bis. Per tutti gli esercizi alberghieri è comunque fatto divieto di divisione delle unità abitative come definite all’articolo 2 in unità immobiliari autonome. Il mancato rispetto del divieto comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria, irrogata al proprietario dell’esercizio alberghiero, pari al valore venale del bene frazionato [49].
1-ter. Il valore venale del bene al quale è commisurata la sanzione pecuniaria è quello risultante dalla valutazione dello stesso quale unità immobiliare autonoma considerata finita ed agibile. La determinazione del valore venale è effettuata dall’agenzia del territorio su richiesta del servizio provinciale competente in materia di turismo. La stima dell’agenzia e le spese per la valutazione sono comunicate ai destinatari della sanzione in allegato al provvedimento d’irrogazione della sanzione medesima; i responsabili dell’abuso provvedono direttamente al pagamento delle spese all’agenzia del territorio [50].
1-quater. Al fine di promuovere la riqualificazione, anche energetica, e il miglioramento qualitativo del patrimonio alberghiero, il vincolo di non frazionabilità previsto dal comma 1 e il divieto di divisione stabilito dal comma 1-bis possono essere limitati nel caso di interventi di ristrutturazione o di demolizione e ricostruzione degli esercizi alberghieri di cui all’articolo 5, lettere a), b), c), d), anche se l’attività è cessata o sospesa, nel rispetto delle seguenti condizioni:[51]
a) gli interventi assicurino o confermino l’attribuzione di un livello di classifica dell’esercizio di almeno 3 stelle, ottenuto nel rispetto dei parametri previsti dall’articolo 9 di questa legge e senza ricorso alle deroghe previste dal medesimo articolo;
b) l’esclusione del vincolo e del divieto interessi una porzione dell’edificio in misura complessivamente non superiore al 25 per cento del volume; tale limite è ridotto della volumetria corrispondente agli interventi eventualmente realizzati utilizzando la facoltà prevista dal comma 5-bis dell’articolo 5;[52]
b-bis) presenza di almeno sette unità abitative, al netto della porzione dell’edificio di cui alla lettera b), all’esito degli interventi di riqualificazione, ubicate in una o più unità immobiliari inserite in un contesto unitario e collocate nel medesimo comune, a una distanza non superiore a 200 metri lineari dall’edificio alberghiero sede del ricevimento;[53]
c) [l’eventuale cambio d’uso assicurato alla porzione dell’edificio di cui alla lettera b) garantisca il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 57della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) con riferimento alle unità immobiliari configurabili come alloggio, fermo restando che il cambio d’uso di volumi esistenti alla data di entrata in vigore di questo comma è ammesso prescindendo dalla disciplina di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 57 della legge urbanistica provinciale;][54]
d) siano rispettate le disposizioni previste con deliberazione della Giunta provinciale per la gestione funzionalmente integrata dell’esercizio alberghiero con la porzione dell’edificio di cui alla lettera b). La deliberazione individua anche le tipologie di utilizzo, escluso quello abitativo, cui può essere destinata la porzione dell’edificio di cui alla lettera b). La deliberazione è adottata previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale[55]. [56]
1-quinquies. [Il comma 1-quater si applica anche alla nuova costruzione di esercizi alberghieri, se ciò è previsto dai piani regolatori generali. In questo caso la percentuale prevista dalla lettera b) del medesimo comma è determinata dal piano regolatore generale nel limite massimo del 25 per cento del volume complessivo.][57]
1-sexies. Gli interventi previsti dai commi 1-quater e 1-quinquies sono compatibili con la destinazione alberghiera prevista dagli strumenti urbanistici, salvo che il comune con variante al PRG non stabilisca diversamente, e comunque nel rispetto del piano urbanistico provinciale; il visto di corrispondenza previsto dall’articolo 13 attesta anche la conformità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1-quater, lettere a), b) e b-bis). Nel caso di violazione delle prescrizioni sulla gestione unitaria il gestore dell’esercizio alberghiero è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 7.000 a 15.000 euro.[58]
Note:
[48] Articolo aggiunto dall’art. 18, comma 2, della L.P. 11 marzo 2005, n. 3 e poi modificato dall’art. 9, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20 a cui si rimanda per ulteriori disposizioni.
[49]Comma aggiunto dall’art. 155 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1.
[50]Comma aggiunto dall’art. 155 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1.
[51]Alinea così modificato dall’art. 26, comma 4, lett. a), L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.
[52]Lettera così modificata dall’art. 26, comma 4, lett. b), L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.
[53]Lettera aggiunta dall’art. 26, comma 4, lett. c), L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.
[54]Lettera abrogata dall’art. 26, comma 4, lett. d), L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.
[55]Lettera così sostituita dall’art. 26, comma 4, lett. e), L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019.
[56]Comma aggiunto dall’art. 16, comma 1, L.P. 15 maggio 2013, n. 9, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[57]Comma aggiunto dall’art. 16, comma 1, L.P. 15 maggio 2013, n. 9, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi abrogato dall’art. 26, comma 5, L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019 (vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo).
[58]Comma aggiunto dall’art. 16, comma 1, L.P. 15 maggio 2013, n. 9, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e poi così modificato dall’art. 26, comma 6, lett. a), b), c), L.P. 6 agosto 2019, n. 5, entrata in vigore il 7 agosto 2019 (vedi, anche, il comma 7 dello stesso articolo).
Art. 13-ter Recupero e valorizzazione di esercizi alberghieri dismessi. [59]
1. Per assicurare elevati livelli qualitativi dell’offerta turistico-ricettiva sul territorio provinciale, la Provincia promuove il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio dismesso destinato a funzioni turistico-ricettive. Per i fini di quest’articolo, per esercizi alberghieri dismessi si intendono gli esercizi alberghieri esistenti alla sua data di entrata in vigore in cui l’attività alberghiera è cessata da più di dicci anni e che in tale periodo non sono stati utilizzati per altre attività ricettive.
2. Per i fini del comma 1 i comuni, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore di quest’articolo, effettuano un censimento degli esercizi alberghieri dismessi presenti sul loro territorio e comunicano alla Provincia i relativi dati secondo le indicazioni fomite dalla Provincia medesima.
3. Sulla base dei dati del censimento, la Provincia elabora misure di intervento, anche normativo, di carattere finanziario, fiscale, urbanistico o amministrativo finalizzate al recupero degli esercizi alberghieri dismessi, sia al line della riqualificazione di tale patrimonio a fini turistico-ricettivi, sia al fine del suo riutilizzo per finalità diverse, tenuto conto, con riferimento ai singoli territori, delle esigenze residenziali, di attrezzature e di servizi. Tali misure promuovono anche l’imprenditoria giovanile e la collaborazione tra i proprietari degli immobili e i gestori delle attività ricettive. Queste misure sono trasmesse alle categorie economiche interessate per l’acquisizione di proposte e osservazioni, nonché alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale e al Consiglio delle autonomie locali per i relativi pareri.
4. Nel caso di modifica della destinazione urbanistica delle aree interessate dall’esercizio alberghiero dismesso, il certificato di destinazione urbanistica che attesta la modifica della destinazione d’uso costituisce titolo per la cancellazione del vincolo di non frazionabilità previsto dall’articolo 13-bis, comma 1, e del divieto di divisione stabilito dall’articolo 13-bis, comma 1-bis.
5. In attesa dell’attuazione del comma 3 la Provincia può concedere specifici contributi, per l’anno 2020, volti a concorrere alle spese per la demolizione degli esercizi alberghieri dismessi ai sensi di quest’articolo e per il ripristino delle aree interessate, in alternativa alla ri-localizzazione del volume o della superficie utile lorda ai sensi dell’articolo 111, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio 2015. I contributi, a titolo di de minimis nel caso in cui i beneficiari siano imprese, sono concessi a valere sul fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del paesaggio previsto dall’articolo 72 della legge provinciale per il governo del territorio 2015. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti criteri, modalità e condizioni per l’applicazione di questo comma.
Note:
[59]Articolo aggiunto dall’art. 29, comma 1, L.P. 23 dicembre 2019, n. 13, entrata in vigore il 25 dicembre 2019.
Titolo III
Marchio di qualità e marchi di prodotto
Art. 14 Generalità.
1. Il marchio di qualità costituisce lo strumento per la valutazione della qualità dell’offerta, con riferimento agli aspetti gestionali relativi alla conduzione, all’ospitalità e alla professionalità degli imprenditori e dei collaboratori, nonché agli altri elementi di valorizzazione dell’offerta ricettiva.[60]
2. I marchi di prodotto turistico sono finalizzati alla specializzazione dell’offerta verso prodotti specifici e riferiti a esigenze ben caratterizzate della domanda.
Note:
[60]Comma modificato dall’art. 10, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
Capo I
Marchio di qualità
Art. 15 Caratteristiche del marchio di qualità.
1. Il marchio di qualità dell’offerta alberghiera ed extra-alberghiera della provincia di Trento è rivolto a garantire, sulla base della cultura dell’ospitalità trentina, il livello qualitativo dell’offerta e il suo sviluppo, orientando anche la scelta del consumatore.
Art. 16 Creazione, modificazione, approvazione e sostegno del marchio di qualità. [61]
1. La Provincia promuove le condizioni necessarie alla definizione, alla affermazione e alla corretta gestione del marchio di qualità.
2. La Giunta provinciale riconosce un solo marchio a condizione che esso sia costituito consultando le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri maggiormente rappresentative a livello provinciale mediante l’istituzione di un unico soggetto gestore del marchio. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia sostiene le spese per la definizione del marchio e collabora con il soggetto gestore per la sua corretta diffusione e sviluppo, anche attraverso la messa a disposizione di locali e attrezzature.[62]
3. Il soggetto gestore del marchio procede alla definizione del marchio e del relativo disciplinare e ne chiede il riconoscimento al dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.
4. Il regolamento di esecuzione disciplina le procedure di definizione e modifica del marchio e le modalità per la sua gestione nonché il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento del marchio di qualità, sentite le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale.
Note:
[61]Rubrica sostituita dall’art. 11, comma 1, lett. a), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[62]Comma sostituito dall’art. 11, comma 1, lett. b), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
Art. 17 Sostegno provinciale.
[1. La Provincia è autorizzata a concedere al soggetto gestore del marchio di qualità contributi in conto capitale fino al 50 per cento delle spese sostenute per la definizione e la diffusione del marchio di qualità e per le relative modifiche.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse dalla Provincia, sulla base di criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale, subordinatamente alla stipula di apposita convenzione e previa valutazione della congruità tecnico-amministrativa delle spese sostenute. Con la medesima deliberazione sono altresì stabilite le modalità di erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo e di rendicontazione delle spese sostenute.
3. La Provincia è autorizzata a mettere a disposizione dell’ente gestore locali e attrezzature in relazione alle attività connesse alla gestione del marchio di qualità][63].
Note:
[63]Articolo abrogato dall’art. 42, comma 1, lett. a), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20, a cui si rimanda per la decorrenza dell’abrogazione. L’abrogazione è stata resa effettiva dall’art. 23, D.P.P. 20 ottobre 2008, n. 46-153/Leg.
Capo II
Marchi di prodotto turistico
Art. 18 Riconoscimento dei marchi di prodotto turistico.
1. La Giunta provinciale riconosce i marchi di prodotto che presentano valenza strategica o per i quali si prevede una significativa diffusione. In particolare possono essere riconosciuti dalla Giunta provinciale:
a) marchi provinciali o subprovinciali che associano esercizi alberghieri o extra-alberghieri operanti nel territorio provinciale in numero idoneo a rappresentare la specifica tipologia di offerta, secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione [64];
b) marchi interregionali o internazionali che associano operatori alberghieri o extra-alberghieri situati nel territorio provinciale a operatori di aree turistiche limitrofe o aventi caratteristiche analoghe, e che comprendono complessivamente un numero di esercizi alberghieri o extra-alberghieri situati in territorio provinciale non inferiore a quello stabilito dal regolamento di esecuzione.
2. I soggetti appartenenti all’organizzazione turistica provinciale come disciplinata dalla legislazione provinciale in materia concorrono all’attività di informazione e promozione dei marchi di prodotto riconosciuti ai sensi del presente articolo.
3. Il regolamento di esecuzione prevede la disciplina e il procedimento per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento dei marchi di prodotto turistico.
Note:
[64]Lettera così sostituita dall’art. 18, L.P. 17 giugno 2010, n. 14.
Titolo IV
Prezzi e pubblicità [65]
Art. 19 Prezzi dei servizi degli esercizi alberghieri.[66]
[1. Ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284 (Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche) i prezzi delle prestazioni fornite dagli esercizi alberghieri di cui alla presente legge sono determinati liberamente da ciascun gestore.
2. I gestori degli esercizi alberghieri sono obbligati a comunicare ai soggetti individuati dal regolamento di esecuzione i prezzi massimi che intendono praticare. I gestori che omettono la comunicazione dei prezzi sono tenuti ad applicare i prezzi risultanti dall’ultima comunicazione fatta pervenire.
3. Nella comunicazione sono indicati i prezzi massimi da applicare per il periodo di apertura compreso fra il 1° dicembre e il 30 novembre dell’anno successivo.
4. Con il regolamento di esecuzione sono individuate le disposizioni nonché la disciplina transitoria per l’applicazione del presente articolo. La modulistica relativa alla comunicazione dei prezzi è approvata con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo].
Note:
[65]Titolo abrogato dall’art. 12, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
[66]Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Art. 20 Tabella e lista dei prezzi.[67]
[1. I gestori degli esercizi alberghieri devono esporre in modo ben visibile e leggibile nella zona di ricevimento degli ospiti una tabella riportante l’indicazione dei prezzi massimi di cui all’articolo 19. Non possono essere applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati.
2. Nei locali dove vengono svolti i servizi di somministrazione di alimenti e bevande si applica per quanto concerne la pubblicità dei prezzi la normativa specifica prevista per tale tipo di esercizi, comprese le norme sulle sanzioni.
3. I prezzi degli altri servizi accessori devono essere resi noti agli ospiti mediante la loro esposizione, in luogo visibile, all’interno dell’esercizio alberghiero].
Note:
[67]Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Art. 21 Cartellino dei prezzi.[68]
[1. All’interno di ciascuna unità abitativa va esposto, in luogo visibile, un cartellino riportante i prezzi e il numero dei letti autorizzati, secondo le modalità indicate nel regolamento di esecuzione].
Note:
[68]Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Art. 22 Reclami.[69]
[1. I clienti di un esercizio alberghiero ai quali sono stati applicati prezzi superiori a quelli massimi indicati nella tabella di cui all’articolo 20, comma 1, possono presentare al servizio provinciale competente in materia di turismo, entro i trenta giorni successivi a quello in cui si è verificato il fatto, un reclamo contenente la denominazione e l’indirizzo dell’esercizio alberghiero e la descrizione dei fatti contestati.
2. Il servizio competente in materia di turismo richiede le controdeduzioni del gestore sul reclamo che può farle pervenire in forma scritta entro trenta giorni dalla relativa richiesta.
3. Nel caso in cui il reclamo risulti fondato, il dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo comunica con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al reclamante e al gestore dell’esercizio il prezzo massimo che poteva essere richiesto dall’albergatore per i servizi forniti e dà corso al procedimento per l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 26, comma 1.
4. Il gestore è tenuto a rimborsare al cliente l’importo pagato in più entro quindici giorni dalla comunicazione prevista al comma 3 e a comunicare nello stesso termine gli estremi dell’avvenuto pagamento al servizio provinciale competente in materia di turismo].
Note:
[69]Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Art. 23 Elenchi degli esercizi alberghieri e altre pubblicazioni.[70]
[1. I soggetti che ricevono la comunicazione dei prezzi di cui all’articolo 19 provvedono alla compilazione e pubblicazione, con cadenza almeno annuale, dell’elenco degli esercizi alberghieri.
2. La Provincia e i soggetti di cui al comma 1, nonché gli organismi gestori dei marchi di qualità e di prodotto controllano e garantiscono, per i dati di rispettiva competenza, la veridicità, l’esattezza e l’aggiornamento delle informazioni contenute negli annuari di cui al presente articolo.
3. Con il regolamento di esecuzione sono stabiliti i contenuti informativi minimi delle pubblicazioni di cui al comma 1.
4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella provincia di Trento deve attenersi a quelli comunicati ai sensi dell’articolo 19].
Note:
[70]Articolo abrogato dall’art. 12, comma 1, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Titolo V
Sanzioni amministrative
Art. 24 Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti la classifica alberghiera.
1. Chiunque utilizzi abusivamente il titolo di esercizio alberghiero o le dizioni riservate dalla presente legge o dal regolamento di esecuzione senza aver ottenuto la classifica è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 250,00 euro a 2.000,00 euro.
2. Il gestore di un esercizio alberghiero che utilizzi abusivamente un livello di classifica o una dizione diversi da quelli attribuiti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
3. Il gestore dell’esercizio alberghiero che nella dichiarazione di autoclassifica di cui all’articolo 10 dichiari requisiti insussistenti ai fini del conseguimento di un livello di classifica o di una tipologia diversi da quelli spettanti è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
4. Il gestore dell’esercizio alberghiero che non comunichi la perdita o la variazione peggiorativa dei requisiti dichiarati intervenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione di autoclassifica, ovvero che non comunichi le variazioni alla convenzione per la gestione unitaria di cui all’articolo 3, qualora tale perdita o variazione comporti una modifica del livello di classifica o una modifica tipologica, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore di esercizio alberghiero che ometta di fornire agli alloggiati, senza giustificato motivo, i servizi indicati nella dichiarazione di autoclassifica.
5. Soggiace alla sanzione prevista dal comma 4 il gestore dell’esercizio alberghiero che offra servizio di alloggio in misura maggiore a quanto autorizzato, fatte salve le possibilità di letto aggiunto previste dal regolamento di esecuzione, o che non presenti la dichiarazione di autoclassifica nei casi previsti dall’articolo 2, comma 3-bis. [71]
6. Il gestore dell’esercizio alberghiero che ometta la comunicazione di variazioni peggiorative dei requisiti previsti per la classifica ovvero di variazioni della convenzione per la gestione unitaria di cui all’articolo 3, qualora tali variazioni non siano determinanti ai fini del mantenimento della classifica o della tipologia, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetto il gestore che non comunica la variazione del numero degli alloggi a uso turistico di cui ha la disponibilità ai sensi dell’articolo 2, comma 3-bis.[72]
7. Il gestore di un esercizio alberghiero che non espone il segno distintivo dell’esercizio alberghiero secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 7, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 si applica la norma di cui all’articolo 26, comma 6, della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo II della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
Note:
[71]Comma così modificato dall’art. 19, comma 3, lett. a), L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[72]Comma così modificato dall’art. 19, comma 3, lett. b), L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
Art. 25 Sanzioni per la violazione delle disposizioni concernenti i marchi.
1. Chiunque utilizzi abusivamente il marchio di qualità di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro. Resta ferma la facoltà del soggetto gestore del marchio di tutelare i propri diritti in tutti i modi e le sedi ritenuti opportuni.
2. Il soggetto gestore del marchio di qualità che non rispetta le disposizioni concernenti i marchi contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
3. La revoca del riconoscimento di cui all’articolo 16, comma 2, comporta per il soggetto gestore del marchio di qualità l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro nonché la restituzione dei contributi concessi a sostegno del marchio con riferimento ai due ultimi esercizi finanziari.
4. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo III della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
Art. 26 Sanzioni inerenti i prezzi. [73]
[1. Il gestore di un esercizio alberghiero che applica prezzi superiori al massimo rispetto a quelli risultanti nella tabella dei prezzi di cui all’articolo 20, comma 1, ovvero non espone la medesima tabella, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione. Alla medesima sanzione è soggetto il gestore che espone una tabella incompleta o una tabella riportante prezzi differenti da quelli comunicati ai sensi dell’articolo 19.
2. Il gestore di un esercizio alberghiero che non rispetta l’obbligo di cui all’articolo 20, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 70,00 euro a 750,00 euro per ciascuna violazione.
3. Il gestore che non rispetta gli obblighi di cui all’articolo 22, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro.
4. Chiunque provveda a pubblicare prezzi massimi e dati concernenti la classifica degli esercizi alberghieri operanti nella provincia di Trento senza osservare quanto disposto all’articolo 23, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro per ciascuna violazione.
5. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal titolo IV della presente legge, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.]
Note:
[73]Articolo abrogato dall’art. 52, comma 1, lett. a), L.P. 4 agosto 2021, n. 18, entrata in vigore il 5 agosto 2021.
Art. 27 Recidiva e rivalutazione.
1. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente titolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.
2. Per le violazioni previste dall’articolo 24, l’autorità competente all’irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 1, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione del provvedimento di classifica fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, il provvedimento di classifica può essere revocato e non si può attribuire una nuova classifica se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.
3. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente titolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell’andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall’ISTAT.
Art. 28 Vigilanza.
1. L’accertamento della sussistenza dei requisiti per la classificazione nonché la vigilanza sul rispetto delle altre disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento di esecuzione sono svolti dai dipendenti dei comuni e dai dipendenti della Provincia assegnati al servizio provinciale competente in materia di turismo, autorizzati rispettivamente dal comune o dalla Provincia. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni concernenti i marchi è svolta dai dipendenti della Provincia assegnati al servizio competente in materia di turismo, autorizzati dalla Provincia.
1-bis. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni contenute nell’articolo 2, comma 3-bis, lettere a), d), e) e g bis), è svolta, ai sensi dell’articolo 28, limitatamente ai periodi di disponibilità dell’alloggio da parte del gestore dell’albergo.[74]
2. Ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni le persone indicate al comma 1, munite di apposita tessera di riconoscimento, hanno accesso ai locali adibiti a esercizio alberghiero.
Note:
[74]Comma aggiunto dall’art. 19, comma 4, L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
Art. 29 Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative.
1. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689(Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18della legge n. 689 del 1981, come modificato dall’articolo 10della legge 3 agosto 1999, n. 265, spetta al dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo.
3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.
Titolo VI
Ricettività extra-alberghiera
Capo I
Tipologie
Art. 30 Tipologie degli esercizi extra-alberghieri.
1. Gli esercizi extra-alberghieri si distinguono in:
a) esercizi di affittacamere;[75]
b) esercizi rurali;
c) bed and breakfast;
d) case e appartamenti per vacanze;
e) ostelli per la gioventù;
f) case per ferie.
f-bis) alberghi diffusi[76].
2. Fatto salvo quanto previsto dal titolo III e dagli articoli 25, 37-ter e 48-bis, la presente legge non si applica alle strutture ricettive all’aria aperta e ai rifugi alpini ed escursionistici che rimangono disciplinati dalla specifica normativa provinciale che li riguarda.[77]
Note:
[75]Per particolari disposizioni connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 vedi l’art. 42, comma 15, L.P. 13 maggio 2020, n. 3, entrata in vigore il 14 maggio 2020.
[76]Lettera aggiunta dall’art. 12, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[77]Comma così modificato dall’art. 12, comma 2, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11 e dall’art. 13, comma 1, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.
Capo II
Art. 31 Esercizi di affittacamere.
1. Sono esercizi di affittacamere gli esercizi ricettivi dotati di non più di venticinque camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti di uno stesso edificio o di edifici diversi, comunque direttamente collegati fra loro, nei quali si fornisce servizio di alloggio, nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione di quelle superalcoliche, ed altri servizi accessori.
1-bis. La Giunta provinciale, sentite le associazioni degli esercizi di affittacamere maggiormente rappresentative a livello provinciale, individua parametri e modalità per il riconoscimento dei diversi livelli qualitativi, in coerenza con le metodologie presenti a livello nazionale e internazionale.[78]
2. L’eventuale somministrazione di alimenti e bevande è limitata alle persone alloggiate.
3. L’attività di affittacamere può altresì essere esercitata in modo complementare rispetto agli esercizi per la somministrazione al pubblico di pasti tradizionali, purché sia svolta dallo stesso titolare e nello stesso complesso immobiliare. In tal caso non si applica la disposizione di cui al comma 2.
Note:
[78]Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
Art. 32 Esercizi rurali.
1. Sono esercizi rurali gli esercizi ricettivi ubicati in edifici tradizionali esistenti ed inseriti in ambiente rurale, dotati di camere destinate agli ospiti, anche disposte in più appartamenti dello stesso edificio forniti di angolo cottura o servizio autonomo di cucina, nei quali si fornisce servizio di alloggio ed eventuale servizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Coloro che offrono ospitalità turistica in esercizi rurali si impegnano ad effettuare, per un periodo non inferiore a dieci anni, interventi di manutenzione ambientale delle pertinenze dell’edificio o del territorio comunale di appartenenza nei limiti e secondo le modalità stabilite da un’apposita convenzione che il richiedente stipula con il comune competente per territorio. In caso di violazione degli obblighi assunti, la convenzione prevede l’esecuzione degli interventi di manutenzione da parte del comune a spese del richiedente.
3. Il regolamento di esecuzione individua le aree del territorio provinciale in cui possono essere ubicati gli esercizi rurali, definisce le tipologie e le caratteristiche degli edifici tradizionali di cui al comma 1 e stabilisce i criteri per la disciplina degli interventi di manutenzione ambientale di cui al comma 2.
Art. 33 Bed and breakfast.
1. Si definisce “bed and breakfast” l’ospitalità turistica offerta con carattere saltuario da coloro che, avvalendosi della sola organizzazione familiare, utilizzano parte dell’edificio in cui risiedono, fino ad un massimo di quattro camere, fornendo servizio di alloggio e di prima colazione. Il regolamento di esecuzione definisce i casi nei quali l’ospitalità “bed and breakfast” è consentita nell’edificio in cui è stato eletto domicilio.[79]
2. Il servizio di prima colazione è assicurato fornendo cibi e bevande secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione[80].
Note:
[79]Comma così modificato prima dall’art. 14, comma 1, lett. a), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20 e poi dall’art. 12, comma 3, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[80]Comma modificato dall’art. 14, comma 1, lett. b), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
Art. 34 Case e appartamenti per vacanze. [81]
1. Sono case e appartamenti per vacanze le unità abitative arredate e dotate di angolo cottura o di servizio autonomo di cucina gestite, in numero superiore a tre, da chi ne ha la disponibilità a qualsiasi titolo e le offre in locazione ai turisti, ssicurando loro i servizi essenziali previsti dal regolamento di esecuzione.[82]
2. La disciplina delle case e appartamenti per vacanze si applica anche a coloro che hanno in disponibilità fino a tre unità abitative se gestite in forma imprenditoriale. Si applica inoltre al gestore che, per la locazione delle unità abitative indicate nel comma 1, si avvale di soggetti che svolgono attività di mediazione immobiliare nel rispetto della normativa statale vigente in materia.[83]
3. Nelle case e appartamenti per vacanze non è consentita l’offerta di prestazioni di tipo alberghiero, né la somministrazione di alimenti e bevande.
Note:
[81]Articolo sostituito dall’art. 15, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[82]Comma così modificato dall’art. 29, comma 1, lettera a), L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[83]Comma modificato dall’art. 16, comma 2, L.P. 15 maggio 2013, n. 9, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, sostituito dall’art. 29, comma 1, lettera b), L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e nuovamente modificato dall’art. 19, comma 5, L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
Art. 34-bis Interpretazione autentica dell’articolo 34.[84]
1. Per disponibilità delle unità abitative ai sensi dell’articolo 34, comma 1, si intende la possibilità di disporre delle stesse per esercitarvi l’attività di case e appartamenti per vacanze; il contratto di mandato non è un titolo idoneo per l’acquisizione della predetta disponibilità.
Note:
[84]Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.P. 16 giugno 2014, n. 5.
Art. 35 Ostelli per la gioventù.
1. Gli ostelli per la gioventù sono strutture ricettive attrezzate per ospitare giovani in viaggio e loro accompagnatori, realizzate su iniziativa di enti pubblici o privati.
2. Il regolamento di esecuzione determina le modalità attraverso le quali gli ostelli assicurano ospitalità prioritariamente ai giovani, i requisiti strutturali e di servizio in linea con gli ostelli europei, nonché i periodi di permanenza massima degli ospiti.[85]
Note:
[85]Articolo sostituito dall’art. 16, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
Art. 36 Case per ferie.
1. Le case per ferie sono esercizi ricettivi attrezzati per ospitare temporaneamente persone o gruppi e gestiti, in via diretta o indiretta, senza fine di lucro.
2. Nelle case per ferie sono ospitate prevalentemente le categorie di persone indicate nella denuncia di inizio attività di cui all’articolo 38 e che risultano dipendenti di amministrazioni o aziende pubbliche o private ovvero soci di enti, associazioni o altre organizzazioni operanti per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive. [86]
3. La disciplina delle case per ferie, ad eccezione di quanto previsto al comma 2, si applica anche ai complessi ricettivi che, gestiti per le predette finalità, assumono in relazione alla particolare funzione svolta la denominazione di foresterie, pensionati studenteschi, casa della giovane, case religiose di ospitalità, centri di vacanze per anziani o minori e simili.
Note:
[86]Comma così modificato dall’art. 71, comma 1, L.P. 16 giugno 2017, n. 3.
Art. 36-bis Alberghi diffusi
1. Al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente ed il recupero degli immobili in disuso, promuovere nuove forme di ricettività e valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio rurale e urbano, la Provincia disciplina l’esercizio degli alberghi diffusi.
2. Sono alberghi diffusi gli esercizi ricettivi a gestione unitaria, dotati di almeno sette unità abitative, come definite dall’articolo 2, comma 2, dislocate in edifici diversi, integrate tra loro da servizi centralizzati ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti. Gli alberghi diffusi assicurano i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, come definiti dall’articolo 8, il servizio di prima colazione nonché eventuali servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori.
3. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le associazioni di categoria, sono stabiliti parametri e modalità per il riconoscimento dei diversi livelli qualitativi degli alberghi diffusi, in coerenza con le metodologie presenti a livello nazionale e internazionale.
4. Le unità abitative sono ubicate nel comune in cui ha sede l’ufficio di ricevimento dell’albergo diffuso o in comuni a questo confinanti.
5. Il regolamento di esecuzione stabilisce la distanza massima tra le unità abitative e i servizi centralizzati, le modalità per la misurazione nonché i requisiti strutturali minimi.[87]
Note:
[87]Articolo aggiunto dall’art. 17, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
Art. 37 Utilizzo di immobili diversi.
1. Al fine di garantire il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, promuovere nuove forme di ricettività e valorizzare le specifiche caratteristiche dell’edilizia locale, la Giunta provinciale definisce i criteri sulla base dei quali i comuni possono consentire agli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo di svolgere la propria attività in più immobili ubicati nello stesso comune e posti nelle immediate vicinanze.
Art. 37-bis Alloggi per uso turistico. [88]
1. La Provincia acquisisce, nell’ambito del proprio sistema informativo del turismo, i dati relativi alla ricettività degli alloggi in locazione ad uso turistico diversi dalle tipologie degli esercizi extra-alberghieri previsti dall’articolo 30.
2. Per i fini di cui al comma 1, chi offre in locazione ai turisti case o appartamenti di cui ha la disponibilità a qualsiasi titolo deve presentare al comune competente per territorio un’apposita comunicazione e deve provvedere ai relativi aggiornamenti; i contenuti della comunicazione e i casi di aggiornamento sono previsti dal regolamento di esecuzione. Il comune trasmette alla Provincia le comunicazioni pervenute e i relativi aggiornamenti. L’omessa o incompleta presentazione della comunicazione o degli aggiornamenti entro i termini previsti ai sensi del comma 3 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 600 euro per ciascuna casa o appartamento. [89]
3. Il regolamento di cui al comma 2 stabilisce altresì i termini e le modalità di presentazione della comunicazione.
Note:
[88]Articolo aggiunto dall’art. 18, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[89]Comma così sostituito dall’art. 69, comma 1, L.P. 30 dicembre 2014, n. 14, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 37-ter Codice identificativo turistico provinciale. [90][91]
1. Per semplificare l’attività di vigilanza e i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell’offerta, la Provincia attribuisce agli esercizi alberghieri dell’articolo 5, agli esercizi extra-alberghieri dell’articolo 30, nonché agli agriturismi che svolgono le attività previste dall’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge provinciale 30 ottobre 2019, n. 10(legge provinciale sull’agriturismo 2019), ai campeggi, campeggi-villaggio e campeggi parco per vacanze previsti dalla legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19(legge provinciale sui campeggi 2012), ai rifugi alpini e ai rifugi escursionistici previsti dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), e agli alloggi per uso turistico dell’articolo 37-bis un codice identificativo turistico provinciale (CIPAT), univoco per ogni singola struttura e alloggio.[92]
2. I titolari o i gestori delle strutture ricettive di cui al comma 1 e coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico ai sensi dell’articolo 37-bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale nelle iniziative di pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta, effettuate direttamente o indirettamente attraverso qualsiasi forma di intermediazione con scritti, stampati, supporti digitali o con qualsiasi altro mezzo.[93]
2-bis. Coloro che offrono in locazione alloggi per uso turistico dell’articolo 37-bis espongono una targa recante il codice identificativo turistico provinciale, visibile all’esterno dell’alloggio o dell’edificio in cui è collocato l’alloggio, nel rispetto delle disposizioni del codice civile e delle disposizioni in materia di beni culturali. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le caratteristiche della targa.[94]
3. I soggetti indicati nel comma 2, coloro che esercitano attività d’intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le strutture ricettive indicate nel comma 1 e gli alloggi per uso turistico di cui all’articolo 37-bis devono pubblicare il codice identificativo turistico provinciale sugli strumenti utilizzati. Il CIPAT dev’essere indicato ed esposto in modo tale da garantire la visibilità e un facile riconoscimento da parte degli utenti.[95]
4. La Giunta provinciale con propria deliberazione stabilisce le modalità di attribuzione del CIPAT, del suo inserimento nel sistema informativo del turismo e la data da cui inizia ad applicarsi quest’articolo.[96]
5. Le comunicazioni previste dall’articolo 37-bis, i relativi aggiornamenti e il codice identificativo dell’alloggio sono inseriti con le modalità stabilite dalla deliberazione della Giunta provinciale prevista dal comma 4, nell’ambito del sistema informativo del turismo, il cui accesso è consentito ai comuni per lo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo di loro competenza.
Note:
[90]Articolo aggiunto dall’art. 30, comma 1, L.P. 23 dicembre 2019, n. 13, entrata in vigore il 25 dicembre 2019.
[91]Per l’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 373, comma 1, L.P. 27 dicembre 2021, n. 22, entrata in vigore il 28 dicembre 2021.
[92]Comma così modificato dall’art. 13, comma 2, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.
[93]Comma così modificato dall’art. 13, comma 3, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.
[94]Comma aggiunto dall’art. 42, comma 1, L.P. 4 agosto 2022, n. 10, entrata in vigore il 9 agosto 2022, e poi così modificato dall’art. 13, comma 4, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.
[95]Comma così sostituito dall’art. 13, comma 5, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.
[96]Comma così sostituito dall’art. 13, comma 6, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.
Capo III
Norme comuni
Art. 38 Adempimenti amministrativi.
1. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), c), d), e), f) ed f-bis), sono consentiti previa presentazione al comune competente per territorio di una denuncia di inizio attività ai sensi dell’articolo 23 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo), come sostituito dall’articolo 14della legge provinciale 8 settembre 1997, n. 13. [97]
2. L’apertura, il trasferimento e l’ampliamento degli esercizi extra-alberghieri di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b), sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio previa stipulazione della convenzione di cui all’articolo 32, comma 2.
3. Il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 2 è subordinato al parere favorevole della conferenza di servizi composta da un rappresentante dei servizi provinciali competenti in materia di turismo, agricoltura, polizia amministrativa, urbanistica e sanità e da uno del comune competente per territorio.
4. La conferenza di servizi è convocata a cura del comune competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda e ad essa si applicano le disposizioni di cui alla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, come da ultimo modificata dall’articolo 1della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
5. L’esercizio delle attività di cui ai commi 1 e 2 è comunque subordinato alla conformità dei locali ai requisiti minimi di cui all’articolo 40 nonché al possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11e 92del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
6. Il gestore dell’esercizio extra-alberghiero deve comunicare tempestivamente al comune la cessazione dell’attività e la chiusura temporanea dell’esercizio nonché ogni variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia o al rilascio dell’autorizzazione; le disposizioni del presente comma si applicano anche al subentrante nel caso di trasferimento dell’azienda in proprietà o in gestione.
7. La Giunta provinciale determina, con propria deliberazione, la documentazione da allegare alla denuncia e alla domanda, il loro contenuto e le modalità per la loro presentazione e per ogni successiva comunicazione.
7-bis. Salvo che non sia diversamente previsto con deliberazione della Giunta provinciale, i comuni trasmettono al servizio provinciale competente in materia di turismo la documentazione relativa all’apertura, all’ampliamento, al trasferimento e a ogni variazione degli esercizi extra-alberghieri previsti dall’articolo 30, per consentire l’aggiornamento del sistema informativo turistico[98].
Note:
[97]Comma modificato dall’art. 19, comma 1, della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
[98]Comma aggiunto dall’art. 12, comma 4, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Art. 39 Rilevazioni statistiche.
1. I gestori degli esercizi extra-alberghieri sono tenuti a comunicare agli enti preposti alla rilevazione statistica, i dati riguardanti le presenze turistiche negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo. [99]
Note:
[99]Comma così modificato dall’art. 33, comma 6, L.P. 2 agosto 2017, n. 9, entrata in vigore il 4 agosto 2017.
Art. 40 Requisiti minimi.
1. I locali destinati all’ospitalità turistica negli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo devono possedere i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione ed essere conformi alle norme urbanistiche, sanitarie, di prevenzione incendi e di sicurezza.
2. Il regolamento di esecuzione specifica le caratteristiche degli esercizi extra-alberghieri di cui al capo II, individua i servizi minimi che devono essere garantiti a coloro che vi soggiornano e le ulteriori dizioni specifiche e riservate a ciascuna tipologia e stabilisce le modalità per la traduzione e l’utilizzo in lingua estera della dizione italiana riservata a ciascuna tipologia.
Capo IV
Prezzi e pubblicità [100]
Art. 41 Disposizioni concernenti i prezzi.[101]
[1. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 della presente legge si applicano anche agli esercizi extra-alberghieri disciplinati dal presente titolo].
Note:
[100]Capo abrogato dall’art. 12, comma 5, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
[101]Articolo abrogato dall’art. 12, comma 5, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Art. 42 Elenco degli esercizi extra-alberghieri.[102]
[1. Gli esercizi extra-alberghieri sono inseriti in specifico elenco che i comuni aggiornano e trasmettono periodicamente all’organismo competente alla gestione del sistema informativo turistico, fornendo tutti i dati e le informazioni descrittivi l’ospitalità negli esercizi extra-alberghieri, secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione].
Note:
[102]Articolo abrogato dall’art. 12, comma 5, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Capo V
Sanzioni e vigilanza
Art. 43 Sanzioni.
1. Chiunque offra ospitalità turistica in uno degli esercizi extra-alberghieri di cui al presente titolo senza la presentazione della denuncia di inizio attività prevista dall’articolo 38, comma 1, o senza l’autorizzazione prevista dall’articolo 38, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500,00 euro a 3.000,00 euro.
2. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non comunichi la variazione dei requisiti intervenuta successivamente alla presentazione della denuncia di inizio attività o al rilascio dell’autorizzazione ovvero la chiusura temporanea dell’esercizio o la cessazione della sua attività, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100,00 euro a 1.000,00 euro; alla stessa sanzione è soggetto il subentrante che non comunichi il trasferimento dell’azienda in proprietà o in gestione.
3. Chiunque utilizzi abusivamente le dizioni riservate alle tipologie previste dal presente titolo per gli esercizi extra-alberghieri, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro a 1.500,00 euro.
4. Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che offre servizio di alloggio in locali diversi da quelli autorizzati, ovvero in misura maggiore a quanto consentito è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200,00 euro e 1.500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetto il gestore dell’esercizio extra-alberghiero previsto dall’articolo 36 in caso di violazione del comma 2 del medesimo articolo.[103]
4-bis. Coloro che non ottemperano agli obblighi previsti dall’articolo 37-ter, commi 2, 2-bis e 3, sono soggetti all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è maggiorata del doppio.[104]
5. [Il gestore di un esercizio extra-alberghiero che non rispetta le disposizioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22, è soggetto alle sanzioni amministrative previste all’articolo 26 della presente legge][105].
6. Per la violazione delle ulteriori norme previste dal presente titolo, non punita ai sensi di questo articolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50,00 euro a 500,00 euro.
7. Le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo e dal regolamento di esecuzione sono raddoppiate in caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte nel corso del medesimo quinquennio.
8. Per le violazioni previste dai commi 2, 3 e 4, l’autorità competente all’irrogazione della sanzione pecuniaria può inoltre applicare, nei casi di particolare gravità o di recidiva di cui al comma 7, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell’attività fino ad un massimo di tre mesi; in caso di ulteriore violazione della stessa disposizione nel corso del medesimo quinquennio, l’autorizzazione può essere revocata e non è consentita la presentazione di una nuova denuncia di inizio attività o il rilascio di una nuova autorizzazione se non sia trascorso almeno un anno dal giorno della revoca.
9. Gli importi delle sanzioni pecuniarie di cui al presente articolo possono essere aggiornati ogni triennio con determinazione del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo, sulla base dell’andamento della dinamica del livello generale dei prezzi al consumo delle famiglie rilevato dall’ISTAT.
Note:
[103]Comma così modificato dall’art. 72, comma 1, L.P. 16 giugno 2017, n. 3.
[104]Comma aggiunto dall’art. 30, comma 2, L.P. 23 dicembre 2019, n. 13, entrata in vigore il 25 dicembre 2019, modificato dall’art. 42, comma 2, L.P. 4 agosto 2022, n. 10, entrata in vigore il 9 agosto 2022, e sostituito dall’art. 13, comma 7, L.P. 29 dicembre 2022, n. 19, entrata in vigore il 30 dicembre 2022.
[105]Comma abrogato dall’art. 12, comma 6, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Art. 44 Vigilanza.
1. Per le funzioni di vigilanza e di controllo sull’osservanza delle norme di cui al presente titolo si osservano le disposizioni di cui all’articolo 28.
Art. 45 Disciplina applicabile alle sanzioni amministrative.
1. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente titolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), come da ultimo modificata dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388.
2. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18della legge n. 689 del 1981, come modificato dall’articolo 10della legge 3 agosto 1999, n. 265, spetta al comune competente per territorio.
3. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio del comune.
Titolo VI-bis[106]
Disposizioni per l’ospitalità diffusa
Art. 45-bis Ospitalità diffusa. [107]
1. Al fine di favorire la messa in rete e la promozione congiunta dell’offerta ricettiva, la Provincia riconosce la denominazione aggiuntiva di “ospitalità diffusa” alle strutture destinate alla ricettività e alla somministrazione di alimenti e bevande proposte al pubblico in forma aggregata all’interno di una specifica area territoriale.
2. L’ospitalità diffusa è caratterizzata dalla presenza di un centro di ricevimento che può essere collocato anche all’interno di una delle strutture aggregate ai sensi del comma 3. Nel centro di ricevimento sono forniti in modo unitario i servizi di accoglienza e di informazione e può essere assicurato il servizio di prenotazione delle strutture aggregate.
3. L’utilizzo della denominazione aggiuntiva è consentito agli operatori riuniti in forma consortile o associativa o aderenti a un contratto di rete o a forme equivalenti di aggregazione che assicurino l’autonomia giuridica e gestionale dei singoli partecipanti. La denominazione aggiuntiva può essere utilizzata per gli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri previsti dagli articoli 5 e 30 della presente legge, le strutture ricettive all’aperto previste dagli articoli 3e 23della legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 (legge provinciale sui campeggi 2012), gli esercizi di agriturismo previsti dall’articolo 2 della legge provinciale 19 dicembre 2001, n. 10 (legge provinciale sull’agriturismo 2001), i rifugi escursionistici previsti dall’articolo 23 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini 1993), gli alloggi per uso turistico previsti dall’articolo 37-bis della presente legge e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande previsti dall’articolo 4 della legge provinciale n. 9 del 2000.
4. Le strutture aggregate rimangono disciplinate dalla normativa provinciale vigente e ciascun operatore è responsabile delle prestazioni rese e degli adempimenti assunti nei confronti degli ospiti.
5. Il regolamento di esecuzione prevede le modalità per il riconoscimento e la revoca della denominazione aggiuntiva, i requisiti minimi, le caratteristiche delle aree territoriali interessate dall’ospitalità diffusa e ogni altra disposizione necessaria per l’attuazione di questo articolo.
5-bis. Alle strutture che ottengono il riconoscimento della denominazione aggiuntiva la Provincia può riconoscere delle premialità nell’attribuzione delle agevolazioni previste dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese 1999 e dalle leggi provinciali di settore.[108]
Note:
[106]Titolo aggiunto dall’art. 19, comma 6, L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[107]Articolo aggiunto dall’art. 19, comma 7, L.P. 29 dicembre 2017, n. 17, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
[108]Comma aggiunto dall’art. 37, comma 1, L.P. 29 dicembre 2017, n. 18, entrata in vigore il 30 dicembre 2017.
Titolo VII
Disposizioni varie
Art. 46 Modificazioni della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 (Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e dell’attività alberghiera, nonché modifica all’articolo74 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 in materia di personale).
1. All’articolo 3della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9, nel comma 1, alla lettera d), le parole: “a complessi ricettivi a carattere turistico-sociale” sono sostituite dalle seguenti:
…[109].
All’articolo 30 della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche
a) al comma 1, la lettera c) è abrogata;
b) al comma 2 dopo le parole “esercizi alberghieri” sono inserite le seguenti:
…[110].
c) al comma 2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
…[111].
Note:
[109] Testo riportato in modifica alla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9.
[110] Testo riportato in modifica alla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9.
[111] Testo riportato in modifica alla legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9.
Art. 47 Diminuzione del numero di stelle degli esercizi alberghieri.
1. La diminuzione, in applicazione della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione, del livello di classifica di un esercizio ricettivo alberghiero che abbia beneficiato di agevolazioni provinciali non comporta il mancato rispetto dell’obbligo di mantenere il livello di classificazione nel caso in cui l’esercizio medesimo conservi i parametri strutturali e funzionali richiesti dalle norme provinciali in materia di classificazione alberghiera vigenti al momento della concessione delle agevolazioni stesse.
Art. 48 Deroghe urbanistiche.
1. Le deroghe previste a favore dell’edilizia alberghiera dalle vigenti norme urbanistiche per le residenze turistico alberghiere e per gli esercizi alberghieri esistenti aventi una ricettività in appartamenti forniti di autonoma cucina superiore al 30 per cento del totale dei posti letto si applicano solamente per interventi riguardanti le parti ad uso comune.
2. Gli esercizi alberghieri che hanno goduto di deroghe urbanistiche comunque denominate possono trasformarsi in residenze turistico alberghiere solo se sono trascorsi quindici anni dall’ottenimento dell’ultima deroga urbanistica, sempre che venga mantenuto invariato il rapporto fra il numero dei posti letto e le superfici dei locali ad uso comune.
Art. 48-bis Accompagnamento degli ospiti sul territorio. [112]
1. I gestori degli esercizi alberghieri ed extra-alberghieri al fine di promuovere e incoraggiare i propri clienti a frequentare, ammirare e meglio apprezzare il patrimonio ambientale e naturalistico locale, possono organizzare percorsi di accompagnamento sul territorio.
2. L’attività di accompagnamento prevista dal comma 1 può essere svolta dai gestori o dai familiari che operano nella struttura ricettiva, esclusivamente per i propri clienti, purché sia garantita una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per lo svolgimento dell’attività. Sono comunque escluse le escursioni che comportano difficoltà richiedenti l’uso di tecniche e materiali alpinistici.
Note:
[112]Articolo aggiunto dall’art. 12, comma 7, L.P. 23 ottobre 2014, n. 11.
Titolo VIII
Disposizioni finali, transitorie e finanziarie
Art. 49 Regolamento di esecuzione.
1. Il regolamento di esecuzione della presente legge è approvato dalla Giunta provinciale entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della medesima, sentite le associazioni degli operatori alberghieri ed extra-alberghieri più rappresentative a livello provinciale operanti sul territorio provinciale e previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale [113].
2. Per le infrazioni alle sue norme il regolamento di esecuzione può prevedere sanzioni amministrative pecuniarie da 100,00 euro a 1.000,00 euro. In assenza di specifiche disposizioni, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50,00 euro a 500,00 euro.
Note:
[113] Si veda il D.P.P. 25 settembre 2003, n. 28-149/Leg: regolamento di esecuzione della presente legge.
Art. 50 Disciplina transitoria.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 49. Fino alla medesima data continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate dall’articolo 51, nonché il testo previgente delle disposizioni modificate dall’articolo 46.
2. I gestori degli esercizi alberghieri classificati ai sensi della legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23(Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell’ospitalità turistica familiare), come da ultimo modificata dalla legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3, presentano la dichiarazione di autoclassifica di cui all’articolo 10, comma 1, entro diciotto mesi dalla data di applicazione della presente legge, tenendo conto delle deroghe ai criteri di classifica stabilite ai commi 3, 4, 5, 6 e 7. In presenza di giustificati motivi il dirigente del servizio provinciale competente può consentire al gestore dell’esercizio alberghiero di presentare la dichiarazione di autoclassifica anche oltre la predetta scadenza, purché entro il 31 dicembre 2005. In tutti i casi predetti, il termine per l’efficacia della dichiarazione di autoclassifica, nonché per la relativa attività del dirigente del servizio provinciale competente in materia di turismo di cui all’articolo 10, comma 3, è fissato in centottanta giorni. Nel frattempo resta efficace per i predetti esercizi la classifica posseduta. La mancata presentazione ai sensi del presente comma della dichiarazione di autoclassifica da parte del gestore dell’esercizio alberghiero comporta, sentito l’interessato, la classificazione d’ufficio dell’esercizio medesimo a locanda, purché sia dotato dei requisiti minimi di cui all’articolo 8. [114]
3. Gli esercizi di cui al comma 2 sono classificati con la denominazione di locanda anche se non dispongono dei requisiti minimi di cui all’articolo 8, comma 1, lettere d), e), g) e h). Tali esercizi devono comunque dotarsi del requisito di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge a pena di revoca della classifica.
4. Gli esercizi di cui al comma 2 conservano il livello di classifica posseduto anche se non dispongono dei parametri strutturali di cui all’articolo 9. Tali esercizi sono riclassificati d’ufficio qualora entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge non si siano dotati dei parametri strutturali richiesti per il livello posseduto. I medesimi esercizi sono tenuti all’immediato rispetto dei parametri strutturali di cui all’articolo 9 in caso di ristrutturazione totale ovvero di demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia di urbanistica, nonché in caso di ristrutturazione parziale o di ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle unità abitative interessate.
5. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 che non forniscono il servizio di prima colazione sono classificati indipendentemente dalla prestazione di tale servizio. Tali esercizi devono comunque dotarsi del servizio di prima colazione entro cinque anni dalla data di applicazione della presente legge a pena di revoca della classifica, salvo specifica autorizzazione del comune in cui ha sede l’esercizio alberghiero a proseguire l’attività senza tale servizio in presenza di motivate ragioni strutturali, urbanistiche o economiche che giustifichino l’impossibilità di erogare il servizio.
6. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di unità abitative con servizio autonomo di cucina per una quota superiore al 30 per cento ed inferiore al 70 per cento dei posti letto, mantengono il livello di classifica e la tipologia in deroga a quanto previsto all’articolo 5.
7. Gli esercizi di cui al comma 2 classificati albergo o albergo garnì ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, dotati di unità abitative con servizio autonomo di cucina per una quota compresa tra il 70 e il 100 per cento dei posti letto, sono classificati residenza turistico alberghiera.
8. I visti di corrispondenza rilasciati ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 mantengono validità fino alla scadenza della concessione o dell’autorizzazione edilizia, se queste ultime siano state rilasciate prima della data di applicazione della presente legge o vengano rilasciate entro un anno dalla data di applicazione della presente legge.
9. Il regolamento di esecuzione prevede apposite norme transitorie per la classifica degli esercizi alberghieri in possesso del visto di corrispondenza rilasciato ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981, che non abbiano ottenuto la classificazione anteriormente alla data di applicazione della presente legge.
10. Le deroghe previste dai commi 3, 4, 5, 6 e 7 cessano di avere applicazione nei confronti degli esercizi alberghieri di cui al comma 2 per i quali vengano meno i requisiti minimi di cui all’articolo 8 e i parametri strutturali di cui all’articolo 9 rilevanti ai fini del livello di classifica posseduto alla data di applicazione della presente legge.
11. Gli esercizi extra-alberghieri di cui all’articolo 30, comma 1, lettere a), c), d), e) e f), già in esercizio alla data di applicazione della presente legge, devono adeguarsi entro cinque anni da tale data ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione. Durante tale periodo è consentita la prosecuzione dell’attività a condizione che sussistano i requisiti previsti dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di applicazione della presente legge.
12. Gli esercizi di affittacamere classificati come tali ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 e dotati di più di sei camere alla data di applicazione della presente legge, possono essere classificati mediante l’attribuzione della corrispondente tipologia, seguita dalla dizione “non classificato” purché dispongano dei requisiti minimi di cui all’articolo 8. Per finalità diverse da quelle della presente legge, tali esercizi sono equiparati agli esercizi ad una stella.[115]
13. Per gli esercizi di affittacamere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si deroga al requisito relativo al numero massimo delle camere destinate agli ospiti.
14. Per tutte le violazioni in materia di esercizi alberghieri ed extra-alberghieri accertate fino alla data di applicazione della presente legge rimangono applicabili le sanzioni e le procedure previste dalla legislazione provinciale vigente anteriormente alla data di applicazione della presente legge.
Note:
[114] Comma modificato dall’art. 30, comma 1, lett. a), b) e c), della L.P. 10 febbraio 2005, n. 1.
[115]Comma modificato dall’art. 20, comma 1, lett. a) e b), della L.P. 15 novembre 2007, n. 20. Per ulteriori disposizioni si veda l’art. 41 della medesima legge.
Art. 50-bis Esercizi alberghieri non classificati. [116]
1. Per favorire il permanere dell’utilizzo alberghiero delle strutture ricettive, gli esercizi alberghieri già classificati villaggio-albergo ai sensi della legge provinciale n. 23 del 1981 possono classificarsi come villaggio alberghiero, anche con riferimento alla tipologia prevista dall’articolo 5, comma 4, e secondo il corrispondente livello di classifica.
2. Se gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 dispongono dei soli requisiti minimi indicati nell’articolo 8 e nel regolamento di esecuzione e dei parametri strutturali delle unità abitative per la classificazione a una stella, possono classificarsi e operare con la dizione “non classificato”. Ai fini della classificazione di questi esercizi, nelle unità abitative previste dall’articolo 2, comma 2, lettera c), lo spazio adibito a cucina, di superficie non inferiore a due metri quadrati, può essere ricavato all’interno della camera. Per finalità diverse da quelle di questa legge questi esercizi sono equiparati agli esercizi a una stella.[117]
2-bis. Gli esercizi alberghieri previsti dal comma 1 non sono tenuti a fornire il servizio di prima colazione, né di somministrazione di alimenti e bevande, se tutte le unità abitative sono dotate del servizio autonomo di cucina. Negli altri casi questi servizi devono essere assicurati agli ospiti delle unità abitative prive del servizio autonomo di cucina.[118]
2-ter. Gli esercizi alberghieri classificati ai sensi di questo articolo devono rispettare le corrispondenti disposizioni normative previste per gli esercizi alberghieri di cui all’articolo 50, comma 2, nei seguenti casi:
a) ristrutturazione totale oppure demolizione e ricostruzione, come definiti dalla legislazione provinciale in materia urbanistica;
b) ristrutturazione parziale o ogni altra variazione della ricettività, limitatamente alle parti interessate da tali interventi;
c) variazione della tipologia e del livello di classifica posseduti.[119]
3. [Le deroghe previste dal comma 2, secondo periodo, cessano di avere applicazione decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo.][120]
3-bis. [Il termine fissato nel comma 3 è prorogato di ulteriori due anni, ferma restando l’applicazione della sanzione prevista dall’articolo 24, comma 3, qualora il gestore dell’esercizio alberghiero non classificato provveda, entro il termine previsto dal comma 3, a sottoscrivere con gli enti pubblici competenti una convenzione con la quale si impegna a completare entro i due anni di proroga gli interventi necessari a conformare l’esercizio alberghiero alle previsioni della normativa vigente, secondo quanto previsto dal comma 1 e dal comma 2, primo periodo. Il mancato adeguamento comporta, alla scadenza del termine prorogato, il divieto di prosecuzione dell’attività.][121]
Note:
[116]Articolo aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.P. 2 dicembre 2010, n. 25, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[117]Comma prima sostituito dall’art. 21, comma 2, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016, e poi così modificato dall’art. 16, comma 1, L.P. 11 giugno 2019, n. 2, a decorrere dal 12 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 33 della stessa legge).
[118]Comma aggiunto dall’art. 21, comma 3, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016.
[119]Comma aggiunto dall’art. 16, comma 2, L.P. 11 giugno 2019, n. 2, a decorrere dal 12 giugno 2019 (ai sensi di quanto disposto dall’art. 33 della stessa legge).
[120]Comma abrogato dall’art. 21, comma 4, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016.
[121]Comma aggiunto dall’art. 29, comma 2, L.P. 9 agosto 2013, n. 16, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e poi abrogato dall’art. 21, comma 4, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016.
Art. 51 Abrogazioni.
1. Sono abrogati:
a) la legge provinciale 16 novembre 1981, n. 23(Disciplina degli esercizi alberghieri, degli esercizi di affittacamere e dell’ospitalità turistica familiare);
b) la legge provinciale 27 dicembre 1982, n. 31;
c) l’articolo 10della legge provinciale 15 marzo 1983, n. 6;
d) l’articolo 81della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46;
e) la legge provinciale 10 dicembre 1984, n. 12(Ulteriori modificazioni ed integrazioni alle norme concernenti la classificazione ed i prezzi degli esercizi alberghieri e degli esercizi di affittacamere e disciplina degli alberghi-rifugio e delle case e appartamenti per vacanze);
f) la lettera g) del comma 2 dell’articolo 19della legge provinciale 19 gennaio 1988, n. 4;
g) l’articolo 25della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2;
h) la lettera c) del comma 1 dell’articolo 36della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8;
i) l’articolo 20della legge provinciale 22 marzo 2001, n. 3;
l) il comma 2 dell’articolo 49della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1.
2. Limitatamente al territorio della provincia di Trento, dalla data di applicazione della presente legge cessa di avere efficacia la legge regionale 5 maggio 1958, n. 10 (Disciplina dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico-sociale).
Art. 52 Disposizione finanziaria.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 17 si provvede con le autorizzazioni di spesa già disposte per i fini di cui alle disposizioni di legge richiamate al capitolo 49600 (u.p.b. 54.1.210) del documento tecnico di accompagnamento e di specificazione del bilancio 2002-2004.