PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: Disciplina dell’esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre

Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 12 – Trento – Provincia autonoma[1]

Disciplina dell’esercizio delle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre [2].

Note:

[1]Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 25 febbraio 1992, n. 9.

[2]In attuazione della presente legge vedi il D.P.P. 26 gennaio 2011,  n. 1-59/Leg.

Art. 1 Finalità.

1. La presente legge disciplina l’accesso alle professioni di guida turistica, accompagnatore turistico, assistente di turismo equestre e stabilisce i requisiti per l’esercizio delle medesime attività.

Art. 2 Definizioni.

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a mostre, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

2. È accompagnatore turistico chi, per professione, accompagna ed assiste persone singole o gruppi di persone nei viaggi attraverso il territorio nazionale o all’estero, curando l’attuazione del programma di viaggio e fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito, al di fuori dell’ambito di competenza della guida turistica.

3. È assistente di turismo equestre chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone in gite od escursioni a cavallo, assicurando assistenza e fornendo notizie di interesse turistico sui luoghi di transito.

Art. 3 Condizioni per l’esercizio dell’attività professionale.

01. Nella provincia di Trento possono esercitare le attività professionali previste all’articolo 2:

a) i soggetti che hanno conseguito l’abilitazione prevista da questa legge;

b) i soggetti già abilitati all’esercizio di tale professione nella provincia di Bolzano o in altre regioni[3];

b-bis) limitatamente all’attività di assistente di turismo equestre, i soggetti in possesso di titoli abilitativi inerenti la pratica del turismo equestre e dell’equitazione di campagna rilasciati dalle federazioni sportive del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) che hanno conseguito l’abilitazione prevista dall’articolo 6 secondo le specifiche modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di esecuzione di questa legge [4];

c) i soggetti che intendono svolgere tali professioni in regime di libero stabilimento e che hanno conseguito il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[5].

c-bis) i cittadini provenienti da Stati membri dell’Unione europea, dalla Confederazione svizzera e dagli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992 che intendono svolgere in modo occasionale e temporaneo queste professioni in conformità al regime di libera prestazione dei servizi previsto dalla normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE [6] .

1. L’esercizio stabile nel territorio provinciale delle attività professionali indicate nell’articolo 2 è consentito previa presentazione al servizio competente in materia di turismo di una denuncia d’inizio attività ai sensi dell’articolo 23della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo).[7].

2. La cessazione dell’attività deve essere comunicata al servizio competente in materia di turismo entro novanta giorni.

3. Il servizio competente in materia di turismo rilascia a coloro che hanno effettuato la denuncia d’inizio attività di cui al comma 1 un distintivo munito di fotografia e recante tra l’altro l’indicazione dei dati anagrafici e, la professione per la quale l’abilitazione è stata accertata [8].

4. Il distintivo deve essere tenuto bene in vista nell’espletamento delle attività professionali e deve essere restituito al servizio competente in materia di turismo in caso di cessazione dell’attività [9].

4-bis. Coloro che esercitano la professione prevista all’articolo 2, comma 3, sono tenuti a garantire una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dallo svolgimento dell’attività, rispondente ai contenuti minimi stabiliti dalla Provincia [10].

Note:

[3]Lettera così modificata dall’art. 33, comma 1, lett. a), L.P. 30  dicembre 2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

[4]Lettera aggiunta dall’art. 1, comma 1, lettera a), L.P. 17 dicembre  2009, n. 18, con la decorrenza indicata nell’art. 6, comma 1 della stessa  legge.

[5]Comma aggiunto dall’art. 42, comma 1, lett. a), della L.P. 21  dicembre 2007, n. 23. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12  del medesimo articolo 42.

[6]Lettera aggiunta dall’art. 33, comma 1, lett. b), L.P. 30 dicembre  2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

[7]Comma così modificato dall’art. 42, comma 1, lett. b), della L.P.  21 dicembre 2007, n. 23 e dall’art. 33, comma 1, lett. c), L.P. 30 dicembre  2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12 del  medesimo articolo 42.

[8]Comma così modificato dall’art. 42, comma 1, lett. c), della L.P.  21 dicembre 2007, n. 23 e dall’art. 33, comma 1, lett. d) e e), L.P. 30  dicembre 2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12 del  medesimo articolo 42.

[9] Articolo sostituito dall’art. 45, comma 1 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

[10]Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera b), L.P. 17 dicembre  2009, n. 18, con la decorrenza indicata nell’art. 6, comma 1 della stessa  legge.

Art. 4 Rinnovo, sospensione e revoca della licenza.

[1. Le licenze rilasciate ai sensi della presente legge hanno validità triennale e vanno rinnovate su domanda da presentarsi dall’interessato almeno trenta giorni prima della data di scadenza, accompagnata dalla dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti.

2. La mancata presentazione della domanda di rinnovo della licenza comporta l’automatica sospensione della stessa e, decorsi dodici mesi, l’automatica decadenza.

3. La licenza può essere sospesa da uno a sei mesi in caso di reiterate violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge.

4. La licenza è revocata di diritto qualora il titolare abbia perduto taluno dei requisiti necessari per il rilascio della stessa.] [11].

Note:

[11] Articolo abrogato dall’art. 45, comma 2 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

Art. 5 Esonero dal possesso dell’abilitazione e dalla presentazione della denuncia d’inizio attività (4).[12]

1. Le disposizioni della presente legge relative al possesso dell’abilitazione per l’esercizio della professione e all’obbligo di presentare la denuncia di inizio attività non si applicano per [13]:

[a) gli accompagnatori aventi cittadinanza straniera, domiciliati all’estero e da qui provenienti in accompagnamento di stranieri, fatte salve le vigenti disposizioni di pubblica sicurezza;][14]

b) chi svolge non professionalmente e senza compenso le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore di soci od appartenenti ad associazioni ed organizzazioni operanti senza scopo di lucro con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, delle quali egli stesso sia socio, nell’osservanza delle norme provinciali in materia di agenzie di viaggio e turismo;

c) chi svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio e turismo attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

d) chi svolge attività equestre nell’ambito delle federazioni sportive del CONI o di circoli e associazioni a carattere sportivo [15];

e) chi svolge le attività di cui alla presente legge alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché tali attività siano direttamente rese in favore delle stesse amministrazioni;

f) i direttori tecnici di agenzie di viaggio e turismo quando svolgono occasionalmente attività di accompagnamento di clienti dell’agenzia nell’ambito del territorio provinciale;

f bis) chi, nell’ambito delle istituzioni museali provinciali e su incarico delle stesse o dei servizi provinciali che fanno capo al dipartimento competente in materia di cultura, svolge attività finalizzate a promuovere l’educazione al bene culturale attraverso iniziative educative basate su progetti culturali o approfondimenti tematici specifici programmati ed elaborati dalle istituzioni museali o dai servizi provinciali medesimi [16].

Note:

[12] Rubrica sostituita dall’art. 45, comma 3 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

[13] Paragrafo sostituito dall’art. 45, comma 3 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

[14]Lettera abrogata dall’art. 42, comma 2, della L.P. 21 dicembre  2007, n. 23. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12 del  medesimo articolo 42.

[15]Lettera così sostituita dall’art. 2, comma 1, L.P. 17 dicembre  2009, n. 18, con la decorrenza indicata nell’art. 6, comma 1 della stessa  legge.

[16] Lettera aggiunta dal comma 2 dell’articolo 30 della L.P. 7 luglio  1997, n. 10.

Art. 5-bis Libera prestazione dei servizi

[1. La prestazione occasionale e temporanea nel territorio provinciale delle attività professionali di cui all’articolo 2 è consentita ai cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, della Confederazione svizzera e degli Stati aderenti all’accordo sullo spazio economico europeo del 2 maggio 1992, in conformità al regime di libera prestazione dei servizi previsto dalla normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono esonerati dall’obbligo di presentare la denuncia d’inizio di attività prevista dall’articolo 3].[17]

Note:

[17]Articolo prima aggiunto dall’art. 42, comma 3, della L.P. 21  dicembre 2007, n. 23 e poi abrogato dall’art. 33, comma 2, L.P. 30 dicembre  2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12 del  medesimo articolo 42.

Art. 6 Abilitazione e riconoscimento.

1. L’abilitazione all’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 si consegue mediante il superamento di un apposito esame, indetto con deliberazione della Giunta provinciale da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La deliberazione fissa i termini, le modalità di presentazione delle domande e di effettuazione delle prove d’esame nonché le quote di iscrizione, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione di questa legge.

3. [L’abilitazione all’esercizio della professione di guida turistica, inoltre, è rilasciata a chi è in possesso di una laurea in lettere con indirizzo in storia dell’arte o archeologia o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio provinciale][18].

4. [L’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore turistico, inoltre, è rilasciata a chi è in possesso di una laurea o diploma universitario in materia turistica o di un titolo equipollente, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche che non sono state oggetto del corso di studi][19].

5. [Il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della normativa di recepimento della direttiva n. 2005/36/CE, per i soggetti non abilitati che ne hanno fatto richiesta, è effettuato dalla struttura provinciale competente in materia di turismo, sulla base della valutazione delle esperienze professionali e dei titoli di studio acquisiti all’estero, espressa nell’ambito di una conferenza di servizi appositamente indetta ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della legge provinciale n. 23 del 1992][20].

6. Il dirigente della struttura provinciale competente in materia di turismo rilascia l’attestato di abilitazione, in seguito al superamento degli esami e delle verifiche previsti da questo articolo[21].

7. I soggetti che presentano la denuncia di inizio attività prevista dall’articolo 3 sono inseriti in un elenco reso pubblico a cura della struttura provinciale competente in materia di turismo [22].

8. Il regolamento di esecuzione di questa legge individua, per ciascuna figura professionale, le materie su cui vertono le prove dell’esame di abilitazione da sostenere ai sensi del comma 1, nonché le altre disposizioni necessarie all’attuazione di questo articolo.[23]

Note:

[18]Comma abrogato abrogato dall’art. 33, comma 3, L.P. 30 dicembre  2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

[19]Comma abrogato abrogato dall’art. 33, comma 3, L.P. 30 dicembre  2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

[20]Comma abrogato dall’art. 22, comma 1, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016.

[21]Comma così modificato dall’art. 22, comma 2, L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, entrata in vigore il 31 dicembre 2016.

[22]Comma così modificato dall’art. 3, comma 1, L.P. 17 dicembre 2009,  n. 18, con la decorrenza indicata nell’art. 6, comma 1 della stessa  legge.

[23]Articolo sostituito dall’art. 42, comma 4, della L.P. 21 dicembre  2007, n. 23. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12 del  medesimo articolo 42.

Art. 7 Requisiti di ammissione all’esame.

1. Ai fini dell’ammissione all’esame di abilitazione, gli aspiranti all’esercizio delle professioni turistiche di cui all’articolo 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione europea. Sono equiparati i cittadini extracomunitari che hanno regolarizzato la loro posizione ai sensi del Lgs. 25 luglio 1998, n. 286(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);

b) maggiore età;

c) [idoneità psicofisica accertata da certificato medico][24];

d) diploma di scuola media superiore per le attività professionali di cui all’articolo 2, commi 1 e 2; diploma di scuola media inferiore o licenza elementare per i nati in data anteriore al 1 gennaio 1949, per l’attività professionale di cui all’articolo 2, comma 3. Per i titoli di studio conseguiti all’estero dev’essere dichiarata l’equivalenza dalla competente autorità italiana;

e) non aver riportato condanne penali che comportino l’interdizione, anche temporanea, all’esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione [25].

2. I requisiti richiesti per l’esame devono essere posseduti alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Note:

[24]Lettera abrogata dall’art. 33, comma 4, L.P. 30 dicembre 2015, n.  21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

[25] Comma sostituito dall’art. 45, comma 5 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

Art. 8 Materie d’esame (12).[26]

[1. Con regolamento di esecuzione della presente legge sono individuate, per ogni singola figura professionale, le materie attinenti alla professione, su cui vertono le prove d’esame per il conseguimento dell’abilitazione di cui all’articolo 6. ][27]

Note:

[26] Articolo sostituito dal comma 5 dell’articolo 30 della L.P. 7  luglio 1997, n. 10.

[27]Articolo abrogato dall’art. 42, comma 5, della L.P. 21 dicembre  2007, n. 23. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12 del  medesimo articolo 42.

Art. 9 Commissione esaminatrice (13).[28]

1. Gli esami e le verifiche previste dall’articolo 6 sono affidate a una commissione d’esame nominata dalla Giunta provinciale; il regolamento di esecuzione della presente legge stabilisce la composizione della commissione per ciascuna figura professionale in relazione alle materie d’esame. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da un dipendente assegnato al servizio competente in materia di turismo. [29]

2. La Giunta provinciale determina i criteri e le modalità per la determinazione dei compensi, dei rimborsi delle spese sostenute dai membri della commissione esaminatrice e per il pagamento delle spese relative ai pasti consumati dai componenti; per la misura dei compensi e per i rimborsi si fa riferimento agli importi massimi previsti dalla normativa provinciale per i membri delle commissioni esaminatrici nei concorsi per l’accesso all’impiego in Provincia [30].

Note:

[28] Articolo sostituito dal comma 6 dell’articolo 30 della L.P. 7  luglio 1997, n. 10.

[29]Comma modificato dall’art. 42, comma 6, della L.P. 21 dicembre  2007, n. 23. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12 del  medesimo articolo 42.

[30] Comma sostituito dall’art. 45, comma 6 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

Art. 9-bis Siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico.[31]

1. Per lo svolgimento dell’attività di guida turistica nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico localizzati nel territorio provinciale e individuati ai sensi dall’articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013), si applica quanto previsto dai decreti attuativi del predetto articolo 3, comprese le disposizioni transitorie per la loro prima applicazione. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le disposizioni per l’attuazione del presente articolo.

Note:

[31]Articolo aggiunto dall’art. 33, comma 5, L.P. 30 dicembre 2015, n.  21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua  pubblicazione.

Art. 10 Corsi di formazione professionale.

1. La Provincia può organizzare, per ciascuna professione, corsi di formazione ed aggiornamento professionale secondo le disposizioni della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente «Ordinamento della formazione professionale».

1-bis. Per migliorare la qualità dell’offerta del servizio la Provincia può organizzare, per le guide turistiche, corsi di specializzazione per favorire l’accesso all’attività di guida turistica esercitata ai sensi dell’articolo 9-bis[32].

Note:

[32]Comma prima aggiunto dall’art. 42, comma 7, della L.P. 21 dicembre  2007, n. 23e poi così modificato dall’art. 33, comma 6, L.P. 30 dicembre 2015,  n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12 del medesimo articolo  42.

Art. 11 Tariffe.

1. [Le tariffe da applicare per le prestazioni delle attività professionali di cui alla presente legge sono fissate annualmente dalla Giunta provinciale, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

2. Sono fissate tariffe speciali per le iniziative turistiche che rivestono particolare interesse sociale.] [33]

Note:

[33] Articolo abrogato dal comma 7 dell’articolo 30 della L.P. 7 luglio  1997, n. 10.

Art. 12 Agevolazioni.

1. Le guide turistiche nell’esercizio della propria attività professionale, previa esibizione del distintivo, sono ammesse gratuitamente, durante le ore di apertura al pubblico, in tutti i musei, le gallerie, i monumenti di proprietà della Provincia, degli enti locali e degli enti istituiti o disciplinati con legge provinciale [34].

Note:

[34] Comma modificato dall’art. 45, comma 7 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

Art. 13 Divieti.

1. Le guide turistiche, gli accompagnatori turistici e gli assistenti di turismo equestre non possono esercitare nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla loro professione. Il divieto comprende l’esercizio di attività in concorrenza con le agenzie di viaggio e turismo e l’accaparamento diretto o indiretto di clienti per conto di strutture ricettive, imprese di trasporto e simili.

2. È vietato avvalersi nell’esercizio di un’attività di impresa dell’opera di soggetti non abilitati all’esercizio dell’attività di guida turistica, accompagnatore turistico e di assistente di turismo equestre, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5[35].

3. È vietato esercitare attività professionale diversa da quella per la quale è stata conseguita l’abilitazione [36].

Note:

[35]Comma così modificato dall’art. 42, comma 8, della L.P. 21 dicembre  2007, n. 23 e aggiunto dall’art. 33, comma 7, L.P. 30 dicembre 2015, n. 21,  entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Per  l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12 del medesimo articolo  42.

[36] Comma modificato dall’art. 45, comma 8 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

Art. 14 Sanzioni amministrative pecuniarie.

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, l’esercizio dell’attività di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre senza il possesso della relativa abilitazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.800 euro; alla medesima sanzione è soggetto chiunque si avvalga nell’esercizio di una attività di impresa di soggetti privi dell’abilitazione prevista da questa legge[37].

1-bis. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, l’esercizio stabile delle attività di guida turistica, accompagnatore turistico e assistente di turismo equestre senza la presentazione della denuncia di cui all’articolo 3, o durante i periodi di sospensione disposti ai sensi dell’articolo 14-bis, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro[38].

1-bis 1. L’esercizio dell’attività di assistente di turismo equestre in mancanza della copertura assicurativa prevista dall’articolo 3, comma 4-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 500 euro [39].

1-ter. La violazione dell’articolo 13, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro[40].

1-quater. Per la violazione delle disposizioni di questa legge non punita ai sensi di questo articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 150 euro[41].

2. Le sanzioni sono raddoppiate in caso di recidiva.

3. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente «Modifiche al sistema penale».

4. L’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione di cui all’articolo 18della citata legge n. 689 del 1981 spetta al dirigente del servizio competente in materia di turismo.

5. Le somme riscosse sono introitate nel bilancio della Provincia.

Note:

[37]Comma prima sostituito dall’art. 42, comma 9, lett. a) della L.P.  21 dicembre 2007, n. 23 e poi così modificato dall’art. 33, comma 8, lett. a),  L.P. 30 dicembre 2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello  della sua pubblicazione. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e  12 del medesimo articolo 42.

[38]Comma prima aggiunto dall’art. 42, comma 9, lett. b) della L.P. 21  dicembre 2007, n. 23 e poi così sostituito dall’art. 33, comma 8, lett. b),  L.P. 30 dicembre 2015, n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello  della sua pubblicazione. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e  12 del medesimo articolo 42.

[39]Comma aggiunto dall’art. 4, comma 1, L.P. 17 dicembre 2009, n. 18,  con la decorrenza indicata nell’art. 6, comma 1 della stessa legge.

[40]Comma aggiunto dall’art. 42, comma 9, lett. b) della L.P. 21  dicembre 2007, n. 23. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12  del medesimo articolo 42.

[41]Comma aggiunto dall’art. 42, comma 9, lett. b) della L.P. 21  dicembre 2007, n. 23. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12  del medesimo articolo 42.

Art. 14-bis Altre sanzioni amministrative.

1. L’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 può essere sospeso da uno a sei mesi in caso di reiterate violazioni di questa legge. L’esercizio dell’attività di assistente di turismo equestre è sospeso inoltre nei casi di mancanza della copertura assicurativa prevista dall’articolo 3, comma 4-bis, e fino ad avvenuta regolarizzazione [42].

2. L’esercizio delle attività professionali di cui all’articolo 2 è vietato qualora l’interessato perda uno dei requisiti di cui all’articolo 7, comma 1; in tal caso è ritirato il distintivo di cui all’articolo 3 [43].

Note:

[42]Comma così modificato dall’art. 5, comma 1, L.P. 17 dicembre 2009,  n. 18, con la decorrenza indicata nell’art. 6, comma 1 della stessa  legge.

[43] Articolo aggiunto dall’art. 45, comma 10 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1.

Art. 15 Funzioni di vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sulle attività professionali di guida turistica, accompagnatore turistico ed assistente di turismo equestre sono esercitate dal servizio competente in materia di turismo. A tal fine sono incaricati dell’osservanza della presente legge i dipendenti addetti al medesimo servizio espressamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

1-bis. Le funzioni di vigilanza e di controllo di cui al comma 1 possono essere esercitate, previa convenzione con i comuni, anche dal personale appartenente alla polizia municipale [44].

1-ter. In qualsiasi momento il servizio competente in materia di turismo può accertare il mantenimento dei requisiti previsti dall’articolo 7, comma 1, lettera e) [45].

Note:

[44] Comma aggiunto dal comma 9 dell’articolo 30 della L.P. 7 luglio  1997, n. 10.

[45] Comma prima aggiunto dall’art. 45, comma 11 della L.P. 19 febbraio  2002, n. 1 e poi così sostituito dall’art. 33, comma 9, L.P. 30 dicembre 2015,  n. 21, entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

Art. 16 Disposizioni transitorie.

[1. Coloro che esercitano le professioni turistiche di cui all’articolo 2 in base a licenza rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 123 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono, previa restituzione della stessa, richiedere a pena di decadenza il rilascio della licenza di cui all’articolo 3 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le domande di cui al comma 1 il rilascio della nuova licenza è subordinato unicamente al requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3.][46]

Note:

[46]Articolo abrogato dall’art. 42, comma 10 della L.P. 21 dicembre  2007, n. 23. Per l’efficacia delle modifiche si vedano i commi 11 e 12 del  medesimo articolo 42.

Art. 17 Cessazione di efficacia di disposizioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa di applicarsi la disciplina prevista per le guide turistiche, gli interpreti turistici ed i corrieri dell’articolo 123, primo e terzo comma del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto legge 18 gennaio 1937, n. 448, concernente «Norme per la disciplina delle guide, degli interpreti e dei corrieri», convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1249, e dagli articoli 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240e 241del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, concernente «Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza».

Art. 18 Copertura degli oneri.

(Omissis)

Art. 19 Variazioni di bilancio.

(Omissis)

 

 

 

 

 

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