PUGLIA: normativa regionale sulle strutture ricettive

Legge regionale 11/02/1999, n. 11 – Puglia

Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro . Pubblicata nel B.U. Puglia 19 febbraio 1999, n. 18.

Art. 1 Finalità della legge .[3]

  1. Con la presente legge la Regione Puglia detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive, ai sensi dell’articolo 117, quarto comma della Costituzione, e in materia amministrativa e gestionale delle strutture a uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).

Note:

 

  • Articolo così sostituito dall’ 1, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo originario era così formulato: «Art. 1. Finalità della legge. 1. Con la presente legge la Regione Puglia, recependo il contenuto dell’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, detta norme in materia di classificazione e di regolamentazione delle strutture ricettive individuate ex artt. 6 e 10 della medesima legge n. 217 del 1983 e in materia amministrativa e gestionale delle strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione (stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, darsene).».

 

Art. 2 Competenze regionali .[4]

  1. La Regione esercita le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo attribuite dalle presenti disposizioni e in particolare:
    1. individua i requisiti per la classificazione delle strutture ricettive, determina gli standard di qualità delle strutture e le procedure per la verifica del loro rispetto;
    2. svolge attività di vigilanza e di controllo sulle procedure disciplinate dalla presente legge al fine di verificarne l’efficienza, l’efficacia e la trasparenza sulla base di criteri e standard prestabiliti.
  2. La Giunta regionale, anche in coordinamento con le altre regioni e nel rispetto degli standard minimi uniformi sul territorio nazionale, predispone un sistema di classificazione omogenea sul territorio regionale al fine di garantire la qualità dei servizi, tenendo conto anche degli orientamenti a livello

Note:

 

  • Articolo così sostituito dall’ 2, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo originario era così formulato: «Art. 2. Delega alle Province. 1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione delle strutture ricettive di cui alla presente legge, con esclusione di quelle espressamente riservate alla Regione, sono delegate, alle Province.
  1. Le Province, nell’esercizio di funzioni delegate, osservano le direttive e gli atti di programmazione, indirizzo e coordinamento emanati dalla Giunta
  2. La Giunta regionale esercita, ai sensi dell’art. 64 dello Statuto regionale, i poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo in ordine all’esercizio delle funzioni amministrative
  3. La Giunta regionale, in caso di accertato inadempimento o in caso di gravi reiterate violazioni delle norme regionali d i indirizzo, coordinamento e controllo, propone al Consiglio regionale la revoca della delega, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 2 della legge regionale 24 maggio 1985, n. 41.».

 

Art. 2-bis Competenze comunali . [5]

  1. I comuni, anche in forma associata, esercitano le funzioni relative:

 

  1. alle procedure amministrative per l’avvio e le trasformazioni delle attività turistiche ricettive mediante l’applicazione delle disposizioni relative allo sportello unico di cui all’articolo 38 del

 

decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e del relativo regolamento attuativo;

  1. alla vigilanza e controllo, compresa la lotta all’abusivismo, sulle strutture ricettive.

 

Note:

 

  • Articolo aggiunto dall’ 2, comma 2, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

TITOLO I

Attività ricettiva alberghiera

 

Art. 3 Destinatari.

  1. Ai fini della presente legge e con riferimento specifico all’esercizio dell’attività ricettiva alberghiera, sono individuate le seguenti strutture organizzate:
    1. alberghi;

 

  1. motel;

 

  1. villaggi-albergo;

 

  1. residenze turistico-alberghiere;

 

  1. alberghi dimora storica – residenza d’epoca;

 

  1. alberghi centro benessere; f-bis) condhotel[6].

Note:

 

  • Lettera aggiunta dall’ 1, comma 1, lettera a), L.R. 7 luglio 2020, n. 22.

 

Art. 4 Tipologia.

  1. Sono “alberghi” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio ed eventualmente vitto e altri servizi accessori, in camere, suite e unità abitative, ubicate in uno o più stabili o in parte di
  2. Sono “motel” gli alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l’assistenza delle autovetture o delle imbarcazioni che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento
  3. Sono “villaggi-albergo” le strutture ricettive che, in un’unica area, forniscono agli utenti di unità abitative, dislocato in più stabili, servizi
  4. Sono “residenze turistico-alberghiere” le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che forniscono alloggio e servizi accessori in unità abitative arredate, costituite da uno o più locali, dotate di servizio autonomo di
  5. Sono “alberghi dimora storica-residenza d’epoca” le strutture ricettive ubicate in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico o di particolare livello artistico, dotati di mobili o arredi d’epoca idonei ad un’accoglienza altamente qualificata, con servizi riferiti minimo alla classe a quattro
  6. Sono “alberghi e centro benessere” le strutture dotate di impianti e attrezzature di tipo specialistico del soggiorno, finalizzato a cicli di trattamento terapeutico, dietetico, estetico o di relax, con servizi riferiti minimo alla classe a tre

6-bis. Sono “condhotel” le strutture turistico ricettive di cui all’articolo 31 del decreto-legge 12

 

settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive – Sblocca Italia). Le condizioni di esercizio dei condhotel, i criteri e le modalità per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera, limitatamente alla realizzazione della quota delle unità abitative a destinazione residenziale sono quelle stabilite dal decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 22 gennaio 2018, n. 13.[7]

  1. È fatto divieto di attribuire tipologie diverse da quelle previste dal presente

 

Note:

 

  • Comma aggiunto dall’ 1, comma 1, lettera b), L.R. 7 luglio 2020, n. 22.

 

Art. 5 Ulteriori caratteristiche delle tipologie.

  1. Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata (in termini di camere e/o suite).
  2. Nelle residenze turistico-alberghiere è consentita la presenza di unità abitative senza angolo di cottura nel limite massimo del 40 per cento della ricettività autorizzata in termini di unità
  3. Le suite sono composte da almeno due vani distinti, di cui uno allestito a salotto e uno a camera da letto e almeno un bagno
  4. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto, con soggiorno e servizio autonomo di cucina e bagno

Art. 6 Dipendenze.

  1. L’attività ricettiva può essere svolta oltre che nella sede principale, ove sono di regola allocati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgono gli ospiti, anche in dipendenze.
  2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi da quello ove è posta la sede principale o anche in una parte separata dello stesso immobile quando ad esse si accede da un diverso
  3. Rispetto alla sede principale le dipendenze devono essere ubicate a non più di 100 metri di distanza in linea d’aria o all’ interno dell’area delimitata e recintata su cui insiste la sede principale. Il suddetto limite spaziale è inoperante nei confronti di dipendenze esistenti o in via di costruzione alla data di entrata in vigore della presente
  4. Le dipendenze sono classificate in una delle categorie inferiori rispetto alla sede principale; possono, tuttavia, essere classificate in categoria uguale a quella della sede principale ove concorrano particolari circostanze di attrezzature, di ubicazione e arredamento che consentano l’offerta alla clientela del medesimo trattamento della sede

Art. 7 Requisiti.

  1. I requisiti minimi delle strutture ricettive ai fini della classificazione sono:

 

  1. capacità ricettiva non inferiore a sette camere o sette unità abitative nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5, commi 1 e 2;
  2. un lavabo con acqua corrente calda e fredda per ogni camera, ove non sussista bagno privato;

 

  1. un locale bagno completo ogni dieci posti letto non serviti da un locale bagno privato, con un minimo di un locale bagno completo;
  2. attrezzature e servizi come da tabelle allegate “C”, e “D”;

 

  1. superficie minima per la struttura ricettiva alberghiera come da tabella allegata “A”.

 

  1. Le strutture ricettive alberghiere devono possedere i requisiti standard qualitativi indicati nelle tabelle allegate “A”, “C”, “D” e quelli tecnico-edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti in

2-bis. In deroga alla capacità ricettiva autorizzata e alle tabelle allegate alla presente legge, nelle camere delle strutture alberghiere è consentita, su esclusiva richiesta del cliente e in via temporanea, la sistemazione di un ulteriore posto letto destinato al soggiorno dei minori di età inferiore a quindici anni. L’utilizzazione in deroga cessa al momento della partenza del cliente, col relativo obbligo di ristabilire il numero di posti letto previsti [8].

Note:

 

  • Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1, L.R. 20 maggio 2014, n. 25, a decorrere dal giorno stesso della sua

 

Art. 8 Denominazione.

  1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è verificata dal Comune che deve evitare l’insorgere di omonimie nell’ambito provinciale [9].
  2. Le strutture ricettive esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono mantenere la propria
  3. In alternativa alla dizione di “albergo” può essere usata quella di “Hotel”; l’ indicazione di “Grand Hotel” spetta solamente agli esercizi classificati con almeno cinque stelle; la dicitura “Palace Hotel” spetta soltanto agli esercizi classificati con almeno quattro
  4. In alternativa all’ indicazione “residenza turistico-alberghiera” possono essere utilizzate le seguenti: Hotel Residence, Albergo residenziale o
  5. Gli alberghi di cui all’art. 4, comma 6, assumono, dopo la denominazione della struttura, quella ulteriore di “casa di bellezza” o “beauty-farms”.
  6. In caso di cessazione di attività, la denominazione di una struttura alberghiera può essere assunta da un’altra, decorsi due anni dalla cessazione stessa, salvo espressa autorizzazione del titolare della struttura la cui attività è

Note:

 

  • Comma così sostituito dall’ 3, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo originario era così formulato: «1. La denominazione di ciascuna struttura ricettiva soggetta a classificazione è approvata dalla Provincia, che deve evitare l’insorgere di omonimie nell’ambito territoriale di sua competenza.».

 

Art. 9 Classificazione.

  1. Le strutture alberghiere previste dall’art. 3 sono classificate in base ai requisiti posseduti come da tabelle “A” – “C”, e vengono contrassegnate con cinque, quattro, tre, due e una stella; le residenze turistico-alberghiere, come da tabella “D”, vengono contrassegnate con quattro, tre e due stelle; le dimore storico-residenze d’epoca sono classificate secondo le modalità di cui all’art. 11.
  2. Gli alberghi classificati con cinque stelle assumono la denominazione aggiuntiva “Lusso” quando possiedono almeno cinque degli standard tipici degli esercizi di classe internazionale di cui alla tabella allegata “B”.
  3. Per le strutture ricettive esistenti, classificate nelle categorie quattro, tre e due stelle, non sussiste l’obbligo di un bagno completo per piano qualora tutte le stanze siano munite di servizio, fatta salva la presenza di un bagno completo comune in tutto l’esercizio.
  4. Per gli esercizi classificati ad una stella sussiste l’obbligo della presenza di almeno un bagno in comune completo per l’intera

 

  1. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio dell’attività; ha validità per un quinquennio che decorrerà, in fase di prima applicazione della presente legge, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa [10].
  2. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio
  3. Nel secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di
  4. È fatto obbligo di esporre in modo ben visibile, all’esterno e all’ interno di ciascuna struttura ricettiva, il segno distintivo, conforme al modello approvato dalla Regione, corrispondente a numero delle stelle Gli alberghi contrassegnati da cinque stelle denominati “Lusso”, devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera “L”.

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 4, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 10 Procedure per la classificazione delle strutture turistiche ricettive .[11]

  1. Il titolare della struttura ricettiva presenta al Comune competente per territorio, contestualmente alla Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla
  2. Il Comune competente per territorio verifica le dichiarazioni di cui al comma 1, anche mediante sopralluoghi presso le strutture ricettive, e accerta che la denominazione della struttura ricettiva eviti omonimie nell’ambito territoriale provinciale anche in relazione a diverse tipologie di strutture ricettive. Tali verifiche sono effettuate secondo le disposizioni previste dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
  3. Qualora la struttura ricettiva presenti i requisiti di una classificazione diversa da quella dichiarata, il Comune competente per territorio assegna un congruo termine per l’adeguamento, trascorso il quale si procede alle determinazioni conseguenti, compresa l’assegnazione d’ufficio della classificazione effettivamente
  4. Qualora, successivamente all’avvio dell’attività, vi sia un mutamento dei requisiti di classificazione, il titolare della struttura ricettiva comunica al Comune, su modello regionale, le modifiche della classificazione precedentemente
  5. La Regione Puglia con atto della competente struttura regionale approva la modulistica che deve essere utilizzata nel territorio regionale ai fini della classificazione delle strutture ricettive entro sessanta giorni dall’approvazione delle presenti disposizioni e, ove necessario, ne dispone l’aggiornamento.
  6. Decorso il termine per i provvedimenti di cui all’articolo 19, comma 3 della L. 241/90 il Comune provvede alla trasmissione della SCIA alla Regione e all’Agenzia regionale del turismo (Aret) Pugliapromozione, secondo le modalità

Note:

 

  • Articolo così sostituito dall’ 5, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Procedure per la classificazione. 1. La classificazione è effettuata con delibera di Giunta provinciale dalla Provincia competente per territorio ed è condizione indispensabile per il rilascio della licenza di esercizio.
  1. La domanda di classificazione è presentata alla Provincia secondo la modulistica già approvata e predisposta dalla Regione per la denuncia delle attrezzature, nel rispetto dei parametri fissati dalla presente
  2. Qualora, per qualsiasi causa le strutture ricettive vengano a possedere i requisiti di una classificazione diversa da quella attribuita, la Provincia procede in ogni momento, d’ufficio o su domanda, a una nuova

 

  1. La classificazione è assegnata sulla base degli elementi denunciati di cui al comma 2 e a seguito di verifica da parte della Provincia, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di
  2. In caso di inerzia della Provincia si intende acquisita la classificazione richiesta dal

 

  1. Entro il mese di giugno dell’ultimo anno di ogni quinquennio, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della struttura ricettiva ripresenta alla Provincia la domanda di classificazione, con la conferma o la modifica dei dati in essa relativi. La ripresentazione di tutta la documentazione è obbligatoria in caso di modifiche strutturali o anche nel caso di sopravvenuti mutamenti di condizioni o di requisiti tali da comportare una diversa ».

 

Art. 11 Disciplina per la classificazione a dimora storica-residenza d’epoca.

  1. I castelli, le ville e gli altri complessi immobiliari in possesso dei requisiti di cui all’art. 4, comma 5, da destinare in tutto o in parte alla ricettività turistica devono essere complessi monumentali in ottimo stato di conservazione, che non abbiano subito interventi lesivi della loro destinazione e i cui interventi (di restauro, consolidamento e conservazione) non ne abbiano alterato, sia all’esterno che all’ interno, l’originaria fisionomia architettonica e strutturale, fermo restando, per i beni soggetti al vincolo monumentale, le prescrizioni dei competenti organi
  2. Alla classificazione di tali strutture provvede il Comune competente per territorio [12].

 

  1. Le residenze d’epoca sono assoggettate agli obblighi amministrativi e alle sanzioni previste per gli

Note:

 

  • Comma così sostituito dall’ 6, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo originario era così formulato: «2. Alla classificazione di tali strutture provvede la Provincia competente per territorio, su domanda degli interessati, previo conforme parere della Sovrintendenza per i Beni ambientali, architettonici e storici della Puglia.».

 

Art. 12 Notifica del provvedimento di classificazione .[13]

[1. Il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive è adottato dalla Giunta provinciale ed è notificato all’ interessato, al Comune in cui è ubicato l’esercizio e all’Assessorato regionale al turismo, per la pubblicazione sull’Annuario nazionale e regionale degli alberghi].

Note:

 

  • Articolo abrogato dall’ 27, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 13 Pubblicità della classificazione .[14]

[1. Entro trenta giorni dalla data di esecutività dei provvedimenti di classificazione o di riclassificazione, la Provincia ne trasmette alla Presidenza della Giunta regionale l’elenco relativo per la pubblicazione sul Bollettino ufficiale Regione Puglia].

Note:

 

  • Articolo abrogato dall’ 27, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

TITOLO II

Strutture ricettive all’aria aperta

 

Art. 14 Definizione.

  1. Ai fini della presente legge sono individuate le seguenti strutture ricettive all’aria aperta:

 

  1. villaggi turistici;

 

 

  1. La gestione dell’attività ricettiva all’aria aperta può essere esercitata da:

 

  1. imprese turistiche [15];

 

  1. associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali e sociali; b-bis) Marina Resort[16].

Note:

 

  • Lettera così modificata dall’ 7, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

  • Lettera aggiunta dall’ 1, comma 1, lettera c), L.R. 7 luglio 2020, n. 22.

 

Art. 15 Villaggi turistici .[17]

  1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, attrezzate su aree recintate funzionalmente collegate, facenti parte di un unico complesso ricettivo a gestione unitaria, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse e non [18].
  2. Nei villaggi turistici è possibile riservare apposite aree per ospitare turisti in transito, provvisti di proprio mezzo di pernottamento autonomo. La ricettività in dette aree non può superare il 25 per cento di quella complessiva e, comunque, in conformità con gli 17 e 18.

2-bis. Le eventuali unità abitative diverse da quelle fisse di cui al comma 1, non sono soggette a titoli abilitativi edilizi come disciplinato dall’articolo 3, comma 1, lettera e), e.5), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni [19].

2-ter. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che fa capo a un unico soggetto per la fornitura sia dei servizi principali, quelli relativi all’alloggio, sia degli ulteriori ed eventuali servizi forniti. La gestione si considera unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quello di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso della regolare autorizzazione, ove prevista, e sia stipulata un’apposita convenzione che regoli i rapporti del servizio di alloggio, in capo al quale rimane la responsabilità di garantire la coerenza della gestione dell’attività complessiva e dei servizi al livello di classificazione ottenuto dalla struttura ricettiva [20].

Note:

 

  • Vedi, al riguardo, l’art. 1, O.P.G.R. 21 aprile 2020, n. 212.

 

  • Comma così sostituito dall’ 8, comma 1, lett. a), L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo originario era così formulato: «1. Sono villaggi turistici le strutture ricettive, aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree recintate, per la sosta e il soggiorno di turisti, anche sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, costituite da unità abitative fisse, quali appartamenti, bungalow, villette e simili, dotate di tutti i servizi.».
  • Comma aggiunto dall’ 8, comma 1, lett. b), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

  • Comma aggiunto dall’ 8, comma 1, lett. b), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 16 Requisiti tecnici dei villaggi turistici.

  1. Nei villaggi turistici gli allestimenti per l’ospitalità devono avere le seguenti caratteristiche tecniche:

 

  1. area di superficie netta non superiore a mq 70;

 

  1. altezza minima interna di m 2,40;

 

  1. tutti gli allestimenti devono essere costituiti da un unico piano, salvo quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati;
  2. la superficie abitabile, compresa quella dei servizi igienici ed eventuali verande, non devo essere inferiore a mq 8 per persona;
  3. ciascun allestimento non può ospitare più di sei persone;

 

  1. ) l’arredamento minimo deve comprendere, oltre ai letti, al tavolo e alle sedie, anche un fornello a gas. L’eventuale bombola a gas deve essere collocata all’esterno;
  2. i parametri di cui alle lettere b) e d) non si applicano alle strutture esistenti e

 

Art. 17 Campeggi .[21]

  1. Sono campeggi le strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti, di norma, di tende o di altri mezzi autonomi di pernottamento e possono assumere la denominazione aggiuntiva di “Centro Vacanze” qualora siano dotati di rilevanti impianti e servizi sportivi, di svago e
  2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare centoventi posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di permesso a costruire secondo la disciplina di cui al P.R. n. 380/2001 . Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma, viene consentita previa presentazione di apposito piano, che con delibera del consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all’Assessorato regionale competente [22].
  3. Le unità abitative allestite nei campeggi devono avere i requisiti tecnici di cui all’art. 16 della presente
  4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita, in misura non superiore a un ulteriore 40 per cento, la realizzazione di allestimenti mobili di

Gli interventi finalizzati all’ installazione dei predetti allestimenti mobili di pernottamento non necessitano di titoli abilitativi edilizi e sono soggetti ad attività edilizia libera a condizione che:

  1. siano realizzati in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alla normativa regionale vigente;
  2. gli allacciamenti alle reti tecnologiche, di adduzione e di smaltimento possano essere rimossi in ogni momento;
  3. le caravan e le case mobili conservino i meccanismi di rotazione in funzione e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno;
  4. le tende e le lodge tents siano realizzate con materiali smontabili e trasportabili e non abbiano alcun collegamento permanente al terreno [23].

4-bis. Per gestione unitaria di una struttura ricettiva si intende la gestione che faccia capo a un unico soggetto tanto per la fornitura dei servizi principali, quali quelli relativi all’alloggio, quanto per la fornitura degli ulteriori ed eventuali altri servizi. La gestione è unitaria anche qualora la fornitura dei servizi diversi da quella di alloggio sia affidata ad altro gestore, purché lo stesso sia in possesso di regolare autorizzazione, ove prevista, e sia altresì stipulata un’apposita convenzione regolante le caratteristiche del servizio di cui alla gestione in conformità ai requisiti minimi previsti per il livello di classificazione che la struttura possiede [24].

Note:

 

  • Vedi, al riguardo, l’art. 1, O.P.G.R. 21 aprile 2020, n. 212.

 

  • Comma così sostituito dall’ 9, comma 1, lett. a), L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo originario era così formulato: «2. Nei complessi di cui al comma 1 è possibile riservare apposite aree attrezzate con unità abitative fisse dotate di tutti i servizi per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento autonomi. Il numero massimo di unità abitative non potrà essere superiore a trenta unità per ettaro e, comunque, la ricettività non potrà superare novanta posti letto per ettaro. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità di cui al presente comma viene consentita con il rilascio di concessione edilizia ai sensi della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56. Per i campeggi esistenti e autorizzati, le cui aree non sono previste negli strumenti urbanistici, la realizzazione delle unità abitative, di cui al presente comma viene consentita previa presentazione di apposito piano particolareggiato, che con delibera del Consiglio comunale costituisce variante allo strumento urbanistico. Detta variante sarà approvata dalla Giunta regionale entro novanta giorni dalla data di trasmissione all’Assessorato regionale competente.».
  • Comma prima modificato dall’art. 13, comma 1, lett. a) e b), L.R. 1° agosto 2011, n. 21, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, e poi così sostituito dall’ 9, comma 1, lett. b), L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «4. Oltre al 25 per cento della ricettività complessiva consentita in strutture fisse, è altresì consentita la realizzazione di allestimenti mobili di pernottamento, quali caravan, case mobili per ospitare turisti sprovvisti di mezzi di pernottamento. Tale ricettività non può superare il 20 per cento di quella consentita.

Gli allestimenti mobili non rientrano tra gli interventi edilizi di cui all’articolo 3 (Definizione degli interventi edilizi), comma 1, punto e.5), del D.P.R. 380/2001 e non richiedono, pertanto, titolo abilitativo edilizio, a condizione che:

  1. conservino i meccanismi di rotazione in funzione;

 

  1. non abbiano alcun collegamento permanente al terreno; gli allacciamenti alle reti tecnologiche devono essere rimovibili in ogni

Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente dislocati e variati di posizione all’interno del complesso ricettivo.

Non richiede, inoltre, titolo abilitativo l’installazione del preingresso inteso come struttura coperta chiusa realizzata in materiali rigidi, comunque smontabili, da accostare agli allestimenti mobili di pernottamento, con funzioni di protezione e soggiorno diurno delle persone.».

  • Comma aggiunto dall’ 9, comma 1, lett. c), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 18 Requisiti tecnici dei campeggi.

  1. Le piazzole destinate alla sosta e al soggiorno degli equipaggi calcolati mediamente in quattro persone devono avere, in relazione alla classificazione, una superficie di mq 50, 55, 65 e 75, distanti tra di loro non meno di quattro metri e devono essere delimitate e numerate con apposito contrassegno ben visibile e corrispondente alla planimetria generale del complesso che deve essere affissa all’ingresso dello
  2. Nelle aree terrazzate o di particolare conformazione, nonché in aree intensamente alberate, le piazzole possono avere una superficie inferiore a quella prevista dal comma 1 purché il loro numero complessivo non superi quello che si otterrebbe qualora la superficie fosse interamente
  3. È consentita la suddivisione della piazzola, in due settori, limitatamente al caso di tenda, con non più di due posti ciascuna, rimanendo, in ogni caso, invariata la capacità ricettiva totale del
  4. Nei campeggi classificati con una stella non è consentito l’allestimento di unità

 

Art. 19 Altre tipologie di campeggi .[25]

  1. Oltre alle strutture campeggistiche previste dall’art. 17, i campeggi possono, altresì, distinguersi nelle seguenti tipologie:
    1. campeggi naturalistici;

 

  1. campeggi mobili;

 

  1. campeggi liberi ed isolati;

 

  1. mini-aree di

 

Note:

 

  • Vedi, al riguardo, l’art. 1, O.P.G.R. 21 aprile 2020, n. 212.

 

Art. 20 Campeggi naturalistici.

  1. Nei territori dei parchi e riserve naturali regionali e nelle adiacenti zone di protezione possono essere realizzati campeggi naturalistici, a scopo di studio, su parere favorevole da rilasciarsi nel quadro dei rispettivi piani di riassetto dalle autorità di gestione, che, a tal fine, devono emanare apposito regolamento circa i requisiti degli impianti con la prescrizione di eventuali specifiche clausole di salvaguardia secondo le caratteristiche delle
  2. La realizzazione di campeggi naturalistici è riservata ai Comuni, i quali possono affidarne la gestione agli enti turistici territoriali o ad associazioni naturalistiche riconosciute come persone giuridiche e operanti a livello nazionale o

Art. 21 Campeggi mobili.

  1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali possono usufruire, esclusivamente per i propri associati, di aree appositamente messe a disposizione dal Comune o da privati, di periodi di sosta per non più di venti giorni, non prorogabili, purché forniti di mezzi autonomi di
  2. L’autorizzazione viene concessa dal Comune purché siano assicurate le attrezzature indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie, comunque, l’osservanza di tutte le altre prescrizioni contenute nell’autorizzazione del Comune [26].
  3. Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali, il Comune, nel rilasciare l’autorizzazione, deve attenersi a rigorosi criteri di valutazione delle domande e di contenimento delle presenze che, in nessun caso, devono superare le cinquanta unità [27].
  4. Qualora l’attività campeggistica di cui al comma 1 venga effettuata su terreni di proprietà privata, il responsabile dell’associazione deve informare il Sindaco del Comune territorialmente competente e munirsi di certificazione, rilasciata dall’Azienda unità sanitaria locale, attestante la sussistenza dei requisiti igienico-sanitari nel rispetto dei parametri previsti dall’art. 27, comma 6.

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 10, comma 1, lett. a), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

  • Comma così modificato dall’ 10, comma 1, lett. b), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 22 Campeggi liberi e isolati.

  1. Il Comune, accertata l’esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, può consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali [28].
  2. Al fine di tutelare e salvaguardare l’ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite “aree di sosta”, al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta
  3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacità ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: “Area comunale di sosta campeggistica”.
  4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalità di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni
  5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-

 

sanitario, nonché di sicurezza e di tutela dell’ambiente, la sosta può essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.

  1. È fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l’indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle
  2. [Copia delle ordinanze di cui al comma 6 deve essere trasmessa all’Assessorato regionale al turismo e all’Azienda di promozione turistica (A.P.T.) competente per territorio] [29].
  3. Nelle aree di sosta il Comune ha facoltà di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.

 

  1. [La gestione delle aree di sosta può essere affidata nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 29] [30].

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 11, comma 1, lett. a), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

  • Comma abrogato dall’ 11, comma 1, lett. b), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

  • Comma abrogato dall’ 11, comma 1, lett. c), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 23 Mini-aree di sosta.

  1. Sono definite mini-aree di sosta quelle strutture che hanno un minimo di dieci e un massimo di trenta piazzole che svolgono la propria attività integrata anche con altre attività extraturistiche, in supporto al turismo campeggistico, itinerante, rurale ed
  2. Le mini-aree di sosta sono prioritariamente istituite nei Comuni privi di campeggi e villaggi turistici e devono possedere i requisiti standard minimi previsti per i campeggi a una stella [31].
  3. Alle mini-aree di sosta non si applica l’obbligo della superficie complessiva minima prevista dall’art. 24, comma La capacità ricettiva deve rispettare, comunque, il rapporto minimo di mq 35 a persona.

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 1, L.R. 28 giugno 2007, n. 20.

 

Art. 24 Aree destinate a villaggi e campeggi.

  1. I complessi ricettivi all’aria aperta di cui agli articoli 15, 17 e 19 (villaggi e campeggi) devono essere allestiti in apposite aree inquadrate dal piano urbanistico comunale che tenga conto della effettiva vocazione turistico-ricettiva della località in rapporto anche alle esigenze del movimento turistico locale e
  2. Nei Comuni i cui strumenti urbanistici, all’atto dell’entrata in vigore della presente legge, non prevedono la destinazione di zone specifiche per gli insediamenti turistici ricettivi all’aria aperta o la prevedono in quantità insufficiente, gli insediamenti predetti possono essere autorizzati e realizzati soltanto nel caso in cui è stata accertata l’effettiva necessità di aumentare la ricettività turistica già esistente e nel rispetto delle caratteristiche ambientali e territoriali della zona
  3. Nei casi di cui al comma 2, l’autorizzazione alla realizzazione di nuovi complessi è disposta con delibera del Consiglio comunale e la stessa costituisce adozione di variante allo strumento

Detta variante deve essere, approvata nel rispetto della normativa regionale vigente in materia urbanistica.

  1. I complessi ricettivi all’aria aperta devono essere allestiti in località salubri, a conveniente distanza da opifici, ospedali, case di cura, colonie, caserme, da valutarsi opportunamente già in sede di istruttoria della domanda di rilascio della concessione
  2. Con l’entrata in vigore della presente legge, le aree destinate all’allestimento di nuovi impianti ricettivi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’art. 14 devono avere i seguenti requisiti:

 

  1. una superficie minima di 10 mila mq;

 

  1. una densità massima di settanta equipaggi e duecentottanta persone per

 

  1. Tutto il perimetro del complesso ricettivo deve essere recintato con muratura a secco o con rete metallica di altezza non inferiore a m 1,50 e l’ ingresso dell’ impianto deve essere munito di cancello e
  2. Le aree delle strutture ricettive all’aria aperta non possono essere oggetto di frazionamento o di concessione del diritto di superficie o di qualsiasi altra forma di cessione a singoli
  3. La denominazione dei villaggi e campeggi deve evitare omonimie nell’ambito di uno stesso territorio provinciale [32].

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 12, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 25 Terreno.

  1. Il suolo su cui insistono le strutture ricettive all’aria aperta deve essere sistemato e attrezzato in modo da favorire lo smaltimento delle acque meteoriche e consentire un’agevole percorribilità ai veicoli, anche con traino.

Art. 26 Norme di tutela dell’ambiente.

  1. L’apertura e la gestione delle strutture turistiche ricettive all’aria aperta sono subordinate alla normativa prevista dagli 117 e 118 del regolamento igiene e sanità pubblica dei Comuni in attuazione dell’art. 9, comma 2, lettera m), della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36 ed eventuali modificazioni e integrazioni.
  2. I complessi turistici all’aria aperta in ogni caso devono essere dotati di:

 

  1. approvvigionamento idrico di almeno lt. 300 per persona/giorno, di cui lt. 100 potabili. L’erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia e di ogni altra utilizzazione che non comporta pericolo per la salute degli utenti deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione;
  2. sistema di trattamento completo delle acque reftue a norma della legge 10 maggio 1976, n. 319 e di quant’altro previsto dal regolamento igiene di cui al comma 1;
  3. sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a ventiquattro ore sufficientemente aerati, nonché eventuali aree per il deposito temporaneo, così come definito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e comunque nel rispetto delle norme previste in materia specifica [33];
  4. gruppi elettrogeni che alimentino un sistema di illuminazione di sicurezza nei luoghi e negli spazi comuni, con particolare riguardo agli impianti

Note:

 

  • Lettera così sostituita dall’ 13, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «c) sistema idoneo di raccolta e conferimento dei rifiuti, comprendente locali per lo stoccaggio provvisorio non superiore a 24 ore sufficientemente aerati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 10 settembre 1982, n. 915 e di quant’altro previsto in materia specifica dal regolamento di cui al comma 1;».

 

Art. 27 Servizi igienico-sanitari.

  1. Le installazioni igienico-sanitarie, prescritte per livello di classificazione, devono essere costituite da edifici in muratura o altro materiale idoneo a garantire la durabilità nel tempo e la capacità di pulizia. I pavimenti e i rivestimenti devono essere in materiale non assorbente e non Appositi chiusini, a

 

pavimento, devono consentire il deftusso delle acque di lavaggio. Gli apparecchi sanitari devono essere i n porcellana fire-clay oppure in acciaio inox e comunque in materiale non assorbente e di facile e pratica pulizia.

  1. Gli edifici adibiti a servizi igienici devono essere divisi per sesso e dislocati a conveniente distanza dalle piazzole e, comunque, non oltre sessanta metri dalle
  2. Nel caso di complessi ricettivi all’aria aperta che agiscono, con autorizzazione annuale, durante il periodo invernale, tutti i locali adibiti a servizi igienici devono essere riscaldati e deve essere garantita l’erogazione di acqua calda nei lavatoi e nelle
  3. L’installazione dei servizi igienici è rapportata alla classificazione richiesta e alla ricettività.

 

  1. Il fabbisogno dei servizi idroigienici si calcola dividendo la ricettività massima consentita con il numero dei servizi previsti dalla tabella “E” di classificazione allegata alla presente
  2. Il numero minimo dei servizi idroigienici non devo essere inferiore a:

 

  1. un WC ogni venti persone;

 

  1. un lavabo per pulizie personali ogni venti persone;

 

  1. un lavapiedi ogni cinquanta persone;

 

  1. una doccia con acqua fredda ogni cinquanta persone;

 

  1. una doccia con acqua calda ogni cinquanta persone;

 

  1. un lavatoio per biancheria ogni trenta persone;

 

  1. un lavello per stoviglie ogni trenta persone;

 

  1. un vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e per ogni quindici roulotte; erogazione di acqua calda in almeno il 30 per cento dei servizi comuni ad esclusione delle

Art. 28 Impianto elettrico.

  1. L’ impianto elettrico deve essere realizzato con canalizzazioni interrate e nel più rigoroso rispetto delle norme E.I.
  2. L’impianto elettrico deve essere costituito da:

 

  1. impianto di illuminazione con punti luce posti a distanza massima di venti metri l’uno dall’altro e, comunque, in modo tale da garantire l’agevole funzione della viabilità interna, dei servizi igienici e delle zone comuni;
  2. impianto di distribuzione di elettricità, negli allestimenti fissi o mobili, con prese di corrente poste all’interno degli stessi;
  3. prese di corrente per alimentare le piazzole poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l’allacciamento comporti l’attraversamento di

Art. 29 Dispositivi e mezzi antincendio.

  1. I complessi devono essere dotati di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e, comunque, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 30 Rimessaggio.

  1. Durante il periodo di inattività nelle strutture ricettive all’aria aperta può essere consentito – in apposito sito – il ricovero e il rimessaggio di roulotte e di altri servizi di pernottamento purché individuato ed espressamente indicato nella licenza di
  2. Durante tale periodo è tassativamente vietata la fruizione degli alloggi in

 

Art. 31 Parcheggio auto e pre-campo.

  1. Le auto dei turisti devono accedere alle aree destinate alle piazzole di soggiorno e agli allestimenti mobili e semifissi solo per le operazioni di carico e scarico bagagli. Esse devono sostare, all’ interno del complesso, in apposito zone destinate esclusivamente a parcheggio, possibilmente ombreggiate e munite di almeno un estintore ogni cinquanta auto. Tali zone devono prevedere tanti posti macchina quante sono le piazzole di soggiorno e gli allestimenti
  2. Al fine di assicurare una prima necessaria sistemazione ai campeggiatori in arrivo durante gli orari di riposo previsti dal regolamento interno e in attesa della sistemazione definitiva nella piazzola assegnata, ogni parco di campeggio deve destinare a pre-campo una zona di terreno, nelle immediate vicinanze dell’ingresso. A tal uopo potrà essere utilizzato anche il parcheggio auto.

Art. 32 Superamento delle barriere architettoniche.

  1. Al fine di consentire l’utilizzazione degli impianti alle, persone con limitate capacità motorie e anche agli anziani, nell’ambito di complessi ricettivi all’aria aperta devono essere evitate le barriere architettoniche nel rispetto della specifica normativa vigente.

Art. 33 Pronto soccorso.

  1. Nei complessi ricettivi all’aria aperta con ricettività superiore a seicento persone è obbligatorio un locale di infermeria non inferiore a mq 16 con un medico convenzionato di pronta reperibilità, ventiquattro ore su
  2. Nelle strutture con capacità ricettive al di sotto di seicento unità è obbligatorio un armadio di pronto soccorso munito di quei presidi che verranno indicati e verificati al momento del rilascio dell’autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica della U.S.L. competente per territorio.

Art. 34 Assicurazioni rischi.

  1. I titolari dei complessi ricettivi all’aria aperta sono obbligati ad assicurarsi per i rischi di responsabilità civile nei confronti degli ospiti.

Art. 35 Regolamento interno.

  1. È fatto obbligo a tutti i gestori dei complessi ricettivi all’aria aperta di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che, oltre agli aspetti di carattere organizzativo, deve contenere anche le istruzioni e le raccomandazioni in ordine alla tranquillità del soggiorno, alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell’ambiente.
  2. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più
  3. Il regolamento interno oltre che all’ ingresso del complesso ricettivo dovrà essere esposto anche in ogni singola unità abitativa e in tutti i servizi destinati ad uso

Art. 36 Telefono.

  1. Tutti i complessi ricettivi devono essere muniti di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea esterna.

Art. 37 Periodi di apertura.

  1. I complessi ricettivi all’aria aperta devono osservare un periodo minimo annuo di apertura di centoventi

 

  1. Nel caso di sostanziali modifiche alla struttura e/o un periodo di chiusura superiore a un anno l’interessato dovrà richiedere nuova autorizzazione

Art. 38 Classificazione delle strutture all’aria aperta.

  1. Le strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art. 14, comma 1, lettera a) (villaggi), vengono classificate in ordine decrescente a quattro, tre e due
  2. Le strutture ricettive all’aria aperta di cui all’art 14, comma 1, lettera b) (campeggi), vengono classificate in ordine decrescente con quattro, tre, due e una
  3. L’attribuzione della classe di appartenenza è effettuata sulla base della domanda inoltrata dall’ interessato, con attestazione del possesso dei requisiti standard minimi previsti dall’allegata tabella “E”, dal Comune territorialmente competente [34].
  4. Le strutture di cui ai commi precedenti autorizzate all’apertura annuale devono indicare sul distintivo di classificazione la lettera “A” (Annuale).
  5. La classificazione per le suddette strutture ricettive è condizione indispensabile per il rilascio della licenza d’esercizio.
  6. Sono confermate per le strutture all’aria aperta le disposizioni della presente legge contenute negli 9 (commi 5-6-7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per i complessi ricettivi che hanno ottenuto la classificazione questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l’adeguamento alle norme della presente legge.
  7. Le strutture indicate all’art. 19, comma 1, lettere a), b), c) e d), non sono soggette a classificazione.

 

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 14, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 38-bis Marina Resort. [35]

  1. Sono “Marina Resort”, ai sensi dell’articolo 32 del d.l. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. 164/2014, gli esercizi ricettivi organizzati per la sosta e il pernottamento di turisti all’ interno delle proprie unità di diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione. Nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Note:

 

  • Articolo aggiunto dall’ 1, comma 1, lettera d), L.R. 7 luglio 2020, n. 22.

 

TITOLO III

Ostelli della gioventù

 

Art. 39 Ostelli .[36]

  1. Sono ostelli le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di giovani, di gruppi di giovani e dei loro accompagnatori, di gruppi organizzati, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive ed
  2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentono di perseguire le finalità di cui al comma
  3. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari

 

previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro accompagnatori.

  1. Gli ostelli possono essere dotati di particolari strutture e attrezzature che consentono il soggiorno di gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del gestore della
  2. Gli ostelli devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i servizi minimi previsti dalla tabella “F” allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia e di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli
  3. I titolari degli ostelli esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni adeguano le proprie strutture a quanto previsto dalla tabella “F” entro un anno dalla medesima data, fatta eccezione per gli adeguamenti relativi alle caratteristiche costruttive e
  4. Per gli ostelli da insediare o già insediati in edifici costruiti prima dell’ introduzione del certificato di agibilità o in edifici sottoposti a tutela e censiti dalle Soprintendenze come di interesse storico o monumentale ovvero sottoposti ad altre forme di tutela ambientale o architettonica è ammessa deroga motivata ai soli requisiti strutturali e

Note:

 

  • Articolo così sostituito dall’ 1, comma 1, L.R. 6 agosto 2021, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «Art. 39. Definizione e requisiti tecnici. 1. Sono ostelli della gioventù le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani di età non superiore a venticinque anni.
  1. Negli ostelli della gioventù deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base, anche la disponibilità di strutture e di servizi finalizzati all’appagamento di finalità culturali, di svago, di sport e di
  2. Gli ostelli della gioventù possono essere dotati di particolari strutture che consentano il soggiorno di gruppi autogestiti secondo le modalità organizzative nell’ambito e sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.
  3. Negli ostelli della gioventù il soggiorno e il pernottamento degli ospiti deve essere limitato a non più di sette I n relazione a particolari esigenze turistiche, culturali o ambientali locali, il Sindaco può ampliare il periodo di permanenza per la durata di tempo strettamente connessa ai motivi per cui è stata concessa la proroga.
  4. In rapporto alla classificazione richiesta, gli ostelli della gioventù devono possedere i requisiti minimi obbligatori previsti dalla tabella “F” allegata alla presente legge e osservare la normativa vigente in materia di sicurezza e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché quelle in materia igienico-sanitaria.».

 

Art. 39-bis Ostelli per escursionisti .[37]

  1. Sono ostelli per escursionisti le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento di escursionisti ubicate in aree rurali, riserve e parchi nazionali e regionali, ovvero ubicati lungo cammini e itinerari escursionistici di interesse internazionale, nazionale o regionale, destinati a svolgere anche funzioni di punto tappa, gestite da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità turistiche, sociali, culturali, religiose, sportive e
  2. Negli ostelli deve essere garantita, oltre alla prestazione dei servizi di base (alloggio e prima colazione), la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le finalità di cui al comma
  3. La somministrazione di alimenti e bevande è consentita, sussistendo i requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, nel rispetto del regolamento (CE) 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), limitatamente alle sole persone alloggiate e ai loro
  4. Gli ostelli possono essere dotati di particolari strutture ed attrezzature che consentano il soggiorno di

 

gruppi autogestiti secondo autonome modalità organizzative, sotto la responsabilità del titolare dell’autorizzazione.

  1. Gli ostelli per escursionisti devono possedere i requisiti minimi obbligatori e garantire i servizi minimi previsti dalla tabella “F” allegata alle presenti disposizioni e osservare la normativa vigente in materia urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, di sicurezza, prevenzione incendi e di abbattimento delle barriere architettoniche nonché in materia di tutela dei lavoratori e dei clienti nonché quella sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatto salvo quanto previsto dall’articolo

Note:

 

  • Articolo aggiunto dall’ 2, comma 1, L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

 

Art. 40 Destinazione e classificazione degli immobili adibiti ad ostelli

.[38]

  1. L’esercizio di ostelli per escursionisti è finalizzato soprattutto al recupero del patrimonio edilizio esistente garantendo la continuità storica, sociale e culturale dell’ambito ambientale, naturalistico e urbanistico in cui la struttura è collocata, nonché il rispetto dello stile architettonico e decorativo
  2. La conversione e l’utilizzo di unità immobiliari destinate a ostelli per escursionisti non comporta, ai fini urbanistici, la destinazione d’uso
  3. L’adeguamento delle strutture da destinare a ostelli per escursionisti alle norme in materia di sicurezza e accessibilità avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente disciplina legislativa per le strutture residenziali relativamente alle unità o parti abitative, e per gli esercizi commerciali relativamente alle unità immobiliari o parti di esse destinate ai servizi
  4. Gli ostelli e gli ostelli per escursionisti non sono soggetti a

 

Note:

 

  • Articolo così sostituito dall’ 3, comma 1, L.R. 6 agosto 2021, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «Art. 4 0 . Classificazione degli ostelli della gioventù. 1. Gli ostelli della gioventù vengono classificati in tre categorie in ordine decrescente “terza, seconda e prima” in base ai requisiti qualitativi minimi indicati nella tabella “F” allegata alla presente legge.
  1. Sono confermati per gli ostelli della gioventù le disposizioni della presente legge contenute negli artt. 9 (commi 5 – 6 – 7 e 8), 10, 12 e 13 in quanto compatibili con le peculiarità delle strutture in questione, fermo restando che per gli ostelli che hanno ottenuto la classificazione, questa resta valida fino alla scadenza. Da tale momento inizia l’adeguamento alle norme della presente legge.».

 

Art. 40-bis Contrassegni identificativi .[39]

  1. I contrassegni identificativi degli ostelli hanno i seguenti elementi costitutivi:

 

  1. logo distintivo della tipologia di struttura;

 

  1. logo della Regione Puglia;

 

  1. logo dell’Agenzia PugliaPromozione;

 

  1. logo eventuale della zona o del

 

  1. I contrassegni identificativi di cui al comma 1 devono essere riprodotti a cura dei titolari dell’attività su supporti grafici con le dimensioni, le forme, i colori e le immagini approvati con delibera di Giunta
  2. I contrassegni identificativi di cui al comma 1 devono essere esposti all’esterno dell’ ingresso principale delle strutture ricettive in modo da essere ben visibili al pubblico e non costituiscono messaggio

Note:

 

 

  • Articolo aggiunto dall’ 4, comma 1, L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

 

TITOLO IV

Attività ricettiva ex art. 6, comma 10, legge n. 217 del 1983

 

Art. 41 Definizione.

  1. L’attività ricettiva può essere svolta attraverso:

 

  1. residenze turistiche o residence;

 

  1. case e appartamenti per

 

  1. Sono residenze turistiche o residence le strutture ricettive gestite in forma imprenditoriale e organizzata che forniscono alloggio e servizi in appartamenti autonomi o unità abitative composte da uno o più vani arredati e dotati di servizi igienici e di cucina e collocati in un complesso immobiliare
  2. Sono case e appartamenti per vacanze gli immobili abitativi dati in affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. La gestione di detti immobili può essere svolta in forma non imprenditoriale per un numero massimo di tre immobili ubicati nel territorio regionale [40].
  3. Entrambe le strutture ricettive di cui ai commi precedenti possono essere concesse in affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi e non inferiori a sette
  4. Nella gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza è vietata la somministrazione di cibi e bevande nonché l’offerta di servizi centralizzati caratteristici delle aziende
  5. Le strutture destinate all’attività ricettiva di cui al comma 2 devono possedere i requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme di legge e regolamenti vigenti per i locali di civili
  6. L’utilizzo degli immobili a residenze turistiche e case e appartamenti per vacanza non comporta modifiche di destinazione d’uso ai fini
  7. [I titolari o i gestori delle imprese organizzate e gestite in forma imprenditoriale di cui al presente articolo sono tenuti a iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall’art. 5 della legge n. 217 del 1983] [41].

Note:

 

  • Comma dapprima modificato dall’ 5, comma 1, L.R. 6 agosto 2021, n. 25 e poi così sostituito dall’ art. 69, comma 1,

L.R. 29 dicembre 2022, n. 32, a decorrere dal 1° gennaio 2023 (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 121, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «3. Sono case e appartamenti per vacanza gli immobili gestiti in forma imprenditoriale, e non occasionale, per l’affitto ai turisti, composti da uno o più vani, arredati, dotati di servizi igienici, cucina e collocati anche in più complessi immobiliari. Si intende gestione imprenditoriale e non occasionale la gestione di almeno tre case o appartamenti per vacanza.».

  • Comma abrogato dall’ 15, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 42 Requisiti base delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanza.

  1. Le residenze turistiche e le case e appartamenti per vacanza devono possedere gli standard obbligatori previsti dalla tabella “G” allegata alla presente legge e non sono soggette a classificazione.

TITOLO V

 

Direttive in materia amministrativa e gestionale dell’attività extralberghiera

 

Art. 43 Definizione.

  1. Sono strutture extralberghiere non soggette a classificazione:

 

  1. le case per ferie;

 

  1. gli esercizi di

 

Art. 44 Case per ferie.

  1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, di persone o gruppi, gestite, al di fuori di normali canali commerciali, da enti pubblici, associazioni o enti religiosi, operanti senza fine di lucro, per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose e sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti e loro familiari.

Art. 45 Requisiti tecnici per le case per ferie.

  1. Le case per ferie, devono avere i seguenti requisiti tecnici:

 

  1. una superficie minima delle camere, al netto di ogni accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto e mq 10 per le camere a due letti, con un incremento di superficie di mq 3 per ogni letto in più;
  2. l’altezza minima dei locali deve rispettare le previsioni del regolamento edilizio urbano o del regola mento comunale di igiene;
  3. una o più sale da pranzo con una superficie di mq 1,20 per ogni utente;

 

  1. vano cucina non inferiore ad una superficie di mq 0,25 per ogni utente e, comunque, non inferiore a mq 16, dotata di celle frigorifere e dispense;
  2. gruppi di servizi distinti per sesso, composti da un WC ogni sei persone, un lavabo ogni tre persone e una doccia per ogni sei persone. Nel rapporto degli impianti idroigienici non si computano le camere dotate di servizi Gli impianti idroigienici devono essere aerati e illuminati direttamente dall’esterno, disimpegnati da un ampio antibagno;
  3. ) locale guardaroba per la biancheria pulita e per la custodia di effetti personali convenientemente aerati;
  4. lavanderia o, in mancanza, un locale ben ventilato per la raccolta della biancheria sporca;

 

  1. locale per l’assistenza sanitaria, costituito da un ambulatorio e una infermeria con un letto ogni venticinque utenti, sistemati in camere da non più di quattro letti e dotate di servizi propri e distinti per sesso;
  2. locali di isolamento per eventuali episodi di malattie infettive con annesso separato servizio per disinfezione, disinfestazione delle biancherie e
  1. Gli impianti elettrici devono essere conformi a quelli previsti dalle norme E.I.

 

  1. Le strutture adibite a case per ferie devono essere dotate di impianto telefonico per uso comune con almeno una linea
  2. Tutti gli ambienti devono corrispondere alle prescrizioni delle norme dell’edilizia

 

Art. 46 Esercizi di affittacamere.

  1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti, ammobiliati, in uno stesso stabile, nei quali sono forniti, in forma professionale e continuativa, alloggio e, eventualmente, servizi complementari, come la ristorazione se svolta dal

 

medesimo titolare di esercizio [42].

 

  1. L’attività di affittacamere può essere svolta in forma complementare all’esercizio di ristoro [43]. 2-bis. L’attività di ristoro è destinata esclusivamente agli ospiti dell’affittacamere [44].

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 16, comma 1, lettera a), L.R. 18 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.
  • Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, lettera b), L.R. 18 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Ove mai l’attività di affittacamere venisse svolta in forma complementare all’esercizio di ristoro, il titolare del medesimo è tenuto ad iscriversi alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall’art. 5 della legge n. 217 del 1983.».
  • Comma aggiunto dall’ 6, comma 1, L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

 

Art. 47 Requisiti minimi per l’esercizio di affittacamere.

  1. I locali destinati all’esercizio di affittacamere devono possedere le caratteristiche strutturali e igienico edilizie previste, per i locali di abitazione, dal regolamento
  2. Gli affittacamere debbono assicurare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, i seguenti servizi minimi di ospitalità compresi nel prezzo della camera:
    1. pulizia dei locali a ogni cambio di cliente e, comunque, almeno una volta alla settimana;

 

  1. cambio della biancheria a ogni cambio di cliente e almeno una volta alla settimana;

 

  1. fornitura di energia elettrica, acqua calda e fredda e

 

  1. Nelle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare locali o servizi destinati alla famiglia o ad altro
  2. Gli alloggi utilizzati devono essere dotati di un servizio igienico-sanitario completo di: wc, lavabo con acqua corrente, calda e fredda, vasca da bagno o doccia,
  3. Per le camere da letto l’arredamento minimo deve essere costituito da: letto, sedia o sgabello per persona, armadio e cestino
  4. Qualora i posti letto siano più di quattro, l’esercizio dovrà essere dotato di doppi

 

TITOLO VI

Strutture ad uso pubblico gestite in regime di concessione

 

Art. 48 Definizioni .[45]

  1. Sono strutture a uso pubblico in regime di concessione:

 

  1. gli stabilimenti balneari;

 

  1. le spiagge libere con servizi;

 

  1. le darsene e approdi turistici.

 

  1. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, dotate di strutture e attrezzate per la balneazione e assentite in concessione demaniale marittima, caratterizzate dalla presenza di cabine e ambienti destinati a spogliatoi, servizi igienici, servizi di accoglienza, punto di ristoro (bar e/o ristorante) e destinate anche ad attività ludico/sportive e di intrattenimento, nonché ad altre attività connesse alla principale. Le stesse sono dotate di attrezzature balneari, quali ombrelloni o simili, sedie, sdraio e lettini, posizionate sulla spiaggia a prescindere dall’effettiva richiesta. Sono considerati stabilimenti balneari anche quelle strutture che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata o esclusivamente su aree private adiacenti al

 

demanio [46].

 

  1. Sono spiagge libere con servizi le spiagge ad ingresso libero dotate di servizi minimi a pagamento attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, a condizione che almeno il 50 per cento della superficie concessa e del relativo fronte mare restino liberi da ogni attrezzatura del Nelle spiagge libere con servizi, il concessionario assicura la presenza di un punto ristoro, di servizi igienici e docce e garantisce il servizio di assistenza, di pulizia e di salvataggio. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata.[47]
  2. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera e di tutte le altre attività di interesse

Note:

 

  • Articolo così sostituito dall’ 1,comma 1, L.R. 5 luglio 2019, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «Art. 48 – Definizione. – 1. Sono definiti strutture a uso pubblico in regime di concessione:
  1. gli stabilimenti balneari;

 

  1. le spiagge attrezzate;

 

  1. le darsene e approdi

 

  1. Sono stabilimenti balneari le strutture aperte al pubblico, a gestione unitaria, attrezzate su aree demaniali, recintate, per la sosta di turisti, in allestimenti minimi costituiti da unità fisse, semifisse, mobili anche
  2. Sono spiagge attrezzate le aree demaniali recintate e sprovviste di allestimenti fissi o semifissi, dotate di attrezzature minime igienico-sanitarie, gestite unitariamente e prevalentemente asservite ai complessi turistici per il soggiorno della propria
  3. Sono darsene e approdi turistici le strutture attrezzate per la nautica da diporto in supporto alla ricettività alberghiera ed extralberghiera, e di tutte le altre attività di interesse ».
  • Comma così modificato dall’ 7, comma 1, L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

 

  • Comma così sostituito dall’ 1, comma 1, lettera e), L.R. 7 luglio 2020, n. 22. Il testo precedente era così formulato:

«3. Sono spiagge libere con servizi le strutture attrezzate per la balneazione ed assentite in concessione demaniale marittima per il posizionamento di attrezzature balneari, a prescindere dalla effettiva richiesta, nelle quali sono assicurati, dal concessionario, il servizio di assistenza, di pulizia, di salvataggio e caratterizzate dalla presenza di un punto di ristoro e di servizi igienici. Sono considerate spiagge libere con servizi anche quelle che svolgono le proprie attività in parte su aree demaniali marittime e in parte su aree di proprietà privata.».

 

Art. 48-bis Requisiti e caratteristiche degli stabilimenti balneari.[48]

  1. Gli stabilimenti balneari devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

 

  1. attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;
  2. cabine e/o spogliatoi;

 

  1. punto di ristoro (chiosco, bar, ristorante, );

 

  1. servizi igienici separati per uomini e donne, provvisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili;
  2. una doccia ogni cinquanta ombrelloni;

 

  1. ) uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
  2. accesso autonomo all’arenile e ai servizi;

 

  1. dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;

 

  1. delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello

 

fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;

  1. servizio di accoglienza;

 

  1. pulizia della spiaggia assicurata almeno una volta al giorno;

 

  1. raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori, assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
  2. sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto disciplinato nei provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
  3. riserva di posti auto per le persone diversamente abili, secondo la normativa vigente, nel caso in cui nell’area oggetto di concessione o in un’area di pertinenza dello stabilimento vi sia un parcheggio;
  4. esposizione della tabella dei servizi resi alla clientela con indicazione dei prezzi praticati ben visibile al
  1. Gli stabilimenti balneari di cui al comma 1, possono svolgere le seguenti attività e servizi:

 

  1. attività commerciali, ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e di articoli da mare nel rispetto della normativa vigente in materia;
  2. allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione;
  3. spazi e attività dedicate all’accoglienza turistica anche di tipo ricettivo, nel rispetto della normativa urbanistica, ambientale e paesaggistica;
  4. area comune attrezzata per il gioco e per lo svago;

 

  1. servizi per la cura della persona e il benessere fisico, spa, wellness;

 

  1. spazi destinati ad aree verdi;

 

  1. servizi di animazione ed intrattenimento;

 

  1. attività e corsi sportivi e ricreativi non necessariamente collegati al mare, con impianti di facile rimozione e attrezzature per l’esercizio delle attività stesse;
  2. baby parking, baby-sitting e nursery;

 

  1. spazi idonei riservati all’accoglienza degli animali da compagnia, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e di
  1. I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del
  2. Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei Piani comunali delle coste (PCC) in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito
  3. Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate, alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere a una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in

Note:

 

  • Articolo aggiunto dall’ 2, comma 1, L.R. 5 luglio 2019, n. 26.

 

Art. 48-ter Requisiti e caratteristiche delle spiagge libere con servizi.[49]

  1. Le spiagge libere con servizi devono possedere i seguenti requisiti strutturali e funzionali:

 

  1. attrezzature da spiaggia posizionate in modo da consentire un ordinato utilizzo dell’arenile, la circolazione dei bagnanti e, in caso di necessità, le operazioni di soccorso in mare e sull’arenile;
  2. punto di ristoro;

 

  1. servizi igienici, separati per uomini e donne, provisti di fasciatoi e accessibili anche alle persone diversamente abili e realizzati nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente. I servizi igienici, compatibilmente con lo stato dei luoghi, possono essere localizzati all’ interno o all’esterno del punto di ristoro;
  2. una doccia ogni cinquanta ombrelloni;

 

  1. uno o più percorsi fino alla battigia per la fruizione dell’arenile anche da parte delle persone diversamente abili;
  2. accesso autonomo all’arenile e ai servizi;

 

  1. dispositivi per il risparmio idrico ed energetico;

 

  1. delimitazioni che si sviluppano lungo i tre lati dell’arenile in concessione, a esclusione di quello fronte mare, le quali sono realizzate con strutture che si inseriscono nel contesto paesistico circostante e consentono la libera visuale verso il mare, secondo caratteristiche strutturali stabilite dai comuni. Le delimitazioni perpendicolari alla battigia devono comunque essere interrotte prima dei cinque metri dalla stessa;
  2. aree per il ricovero delle attrezzature per il salvataggio e la pulizia della spiaggia;

 

  1. pulizia della spiaggia almeno una volta al giorno;

 

  1. raccolta differenziata e smaltimento dei rifiuti nonché pulizia degli appositi contenitori assicurate almeno una volta al giorno, nel rispetto della normativa statale e comunale vigente in materia;
  2. sistemi di sicurezza, attrezzature per il primo soccorso, assistenza ai bagnanti, ivi incluse le torrette di avvistamento, secondo quanto previsto dai provvedimenti delle autorità marittime competenti e dalla normativa vigente;
  3. esposizione della tabella con i servizi resi alla clientela e relativi prezzi ben visibile al

 

  1. Le spiagge libere con servizi possono svolgere le seguenti attività e servizi:

 

  1. attività commerciali ivi inclusa la rivendita di giornali e periodici e articoli da mare, a condizione che si svolgano nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
  2. zone d’ombra, arredi a uso comune collegati al punto ristoro e nell’ambito dell’aria in concessione;

 

  1. servizio di accoglienza, a condizione che si svolga nell’ambito della struttura del punto ristoro e nel rispetto di quanto previsto al comma 4;
  2. servizi per la cura della persona e il benessere fisico;

 

  1. spazi destinati ad aree verdi;

 

  1. servizi di animazione ed intrattenimento;

 

  1. idonei spazi riservati all’accoglienza degli animali da compagnia nel rispetto delle norme igienico- sanitarie e di sicurezza;
  2. aree attrezzate per lo sport, il gioco e lo svago;

 

  1. allestimento di piattaforme galleggianti e/o specchi acquei, comunque denominati, assentiti in concessione;
  2. k) noleggio di attrezzature da

 

  1. I servizi, le strutture e gli impianti devono essere di facile rimozione, realizzati con materiale ecocompatibile e posizionati in modo da garantire la massima visuale del
  2. Fermo restando quanto previsto nel titolo VI, le caratteristiche strutturali e dimensionali dei punti ristoro e delle ulteriori strutture sono stabiliti nei PCC in conformità alla normativa urbanistica vigente in ciascun ambito
  3. Al fine di garantire ai concessionari la possibilità di adeguare le proprie strutture balneari già assentite in concessione, comunque denominate, alle previsioni del presente articolo, i comuni possono stipulare, con i concessionari, accordi procedimentali con i quali procedere ad una riconversione, anche parziale, delle concessioni demaniali marittime in

Note:

 

  • Articolo aggiunto dall’ 3, comma 1, L.R. 5 luglio 2019, n. 26.

 

Art. 49 Stabilimenti balneari.

  1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo a uso turistico, l’apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici che facenti parte di complessi turistici, è consentita previa presentazione di SCIA al Comune ai sensi dell’articolo 59 della presente legge [50].
  2. L’esercizio annuale dell’attività balneare è subordinato all’ottenimento del parere del Servizio di igiene pubblica che può avvalersi degli organi competenti in materia di tutela ambientale [51].
  3. In ogni stabilimento balneare deve essere assicurata una superficie minima di mq 3 per singola Si considera come numero massimo di utenze ammissibili il rapporto tra la superficie dello stabilimento (esclusi tutti gli spazi destinati ai servizi, bar, luoghi di ristorazione e quanto altro occorre) e la superficie minima per ogni utenza.
  4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile:

 

  1. cartello o insegna che identifichi il numero di stelle assegnato ai sensi dell’articolo 49-bis;

 

  1. tariffario delle prestazioni;

 

  1. ordinanza demaniale marittima della Regione Puglia;

 

  1. ordinanza della Capitaneria di Porto;

 

  1. elenco della tipologia dei servizi offerti;

 

  1. regolamento interno dello stabilimento balneare;

 

  1. numeri di telefono per emergenze;

 

  1. numero di telefono e indirizzo dell’Ufficio regionale dell’Agenzia regionale del turismo (ARET) Pugliapromozione[52].
  1. Il regolamento deve essere redatto in lingua italiana e in almeno due lingue estere scelte tra quelle più
  2. Il regolamento, oltre all’ ingresso della struttura, deve essere esposto anche in ogni singola cabina e in tutti i servizi di uso

Note:

 

  • Comma dapprima sostituito dall’ 16, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13 e poi così modificato dall’art. 8, comma 1, lettera a), L.R. 6 agosto 2021, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «1. Fatte salve le procedure delle norme vigenti in materia di concessione demaniale marittimo ad uso turistico, l’apertura di stabilimenti balneari, sia pubblici

 

che facenti parte di complessi turistici, deve essere autorizzata dal Sindaco, previo parere del Servizio di igiene pubblica dell’A.U.S.L. competente per territorio.».

  • Comma così sostituito dall’ 8, comma 1, lettera b), L.R. 6 agosto 2021, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «2. Ai fini della tutela ambientale, il Servizio di igiene pubblica, prima di pronunciarsi sull’istanza di apertura, deve acquisire preventivamente il parere degli organi preposti alle relative attività di controllo.».
  • Comma così sostituito dall’ 4, comma 1, L.R. 5 luglio 2019, n. 26. Il testo precedente era così formulato: «4. È fatto obbligo a tutti i gestori degli stabilimenti balneari di esporre in modo ben visibile il regolamento interno che disciplina:
  1. le modalità e le condizioni di fruizione dei servizi;

 

  1. quali sono i servizi inclusi nelle tariffe e quelli extra;

 

  1. le raccomandazioni in ordine alla tranquillità e alla sicurezza degli ospiti e alla tutela dell’ambiente.».

 

Art. 49-bis Classificazione.[53]

  1. Gli stabilimenti balneari sono classificati in base ai requisiti strutturali posseduti e ai servizi offerti, con un sistema che va da una a cinque
  2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l’esercizio dell’attività e ha validità per un quinquennio che decorre, dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenete il sistema di classificazione [54].
  3. Per le nuove strutture aperte durante il quinquennio, la classificazione ha validità dal momento dell’attribuzione e per la frazione di quinquennio
  4. Nel secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di
  5. Il sistema di classificazione degli stabilimenti balneari è definito con regolamento approvato dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenuto conto anche degli orientamenti a livello internazionale [55].
  6. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall’articolo 10 della presente
  7. Fatte salve le norme statali vigenti in materia, le funzioni di vigilanza, di verifica, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo X, tra cui quelle inerenti la classificazione, sono esercitate dai comuni territorialmente

Note:

 

  • Articolo dapprima aggiunto dall’ 5, comma 1, L.R. 5 luglio 2019, n. 26 e poi così sostituito dall’art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 7 luglio 2020, n. 22. Il testo precedente era così formulato: «Art. 49-bis. Classificazione – 1. Gli stabilimenti balneari, come disciplinate dall’articolo 49 sono classificati in base ai requisiti posseduti, con un sistema che va da una a cinque stelle. Per l’assegnazione a una determinata classe la struttura ricettiva deve possedere tutte le caratteristiche richieste per tale classe elencate nell’allegata tabella G bis.
  1. Per la classificazione degli stabilimenti balneari si applicano le procedure previste dall’articolo

 

  1. A partire dal 1° gennaio 2019 la classificazione è obbligatoria. Entro i successivi sessanta giorni, gli stabilimenti esistenti devono acquisire la relativa classificazione secondo le procedure di cui al comma
  2. La classificazione ha validità Nel secondo semestre dell’ultimo anno di validità del quinquennio non si può procedere a variazione di classificazione.
  3. La Giunta regionale approva entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, la modulistica da utilizzare nel territorio regionale ai fini della classificazione nonché i segni distintivi corrispondenti ai diversi livelli di ».
  • Comma così modificato dall’ 9, comma 1, lettera a), L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

 

  • Comma così sostituito dall’ 9, comma 1, lettera b), L.R. 6 agosto 2021, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «5. Con regolamento della Giunta regionale, da adottarsi entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere vincolante della competente Commissione

 

consiliare, è definito un sistema di classificazione al fine di garantire la qualità dei servizi e il loro miglioramento, tenendo conto anche degli orientamenti a livello internazionale. Qualora la Giunta regionale non dovesse provvedere nei termini previsti, si farà riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente.».

 

Art. 49-ter. Norma transitoria. [56]

[1. Al fine di introdurre con gradualità l’obbligo di classificazione delle strutture balneari esistenti alla data di entrata in vigore della presente norma, tenuto anche conto delle complessità contingenti che gravano sul settore, i titolari degli stabilimenti balneari avranno la facoltà di presentare la dichiarazione di classificazione nel primo anno di entrata in vigore del regolamento contenente il sistema di classificazione.

  1. La classificazione diverrà pertanto obbligatoria a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di approvazione da parte della Giunta regionale del regolamento contenente il sistema di classificazione].

Note:

 

  • Articolo dapprima aggiunto dall’ 1, comma 1, lettera g), L.R. 7 luglio 2020, n. 22 e poi abrogato dall’art. 10, comma 1, L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

 

Art. 50 Requisiti tecnici.

[1. Le cabine-spogliatoio, in qualsiasi materiale realizzate, devono avere una altezza massima di mt. 2,20 e una superficie minima di mq 2,50. La pavimentazione deve essere levigata e facilmente lavabile.

  1. Lungo tutto il lato di accesso alle cabine deve essere realizzato un marciapiede di larghezza minima di un
  2. Ogni stabilimento balneare deve essere allacciato alla rete idrica-fognante conforme alle norme previste dalla vigente legislazione statale e regionale o comunque dotato di strutture igenico-sanitarie regolarmente approvate dalla normativa vigente] [57].

Note:

 

  • Articolo abrogato dall’ 40, comma 2, L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

 

Art. 51 Installazioni igienico-sanitarie.

[1. Le installazioni igienico-sanitarie distinte per sesso devono essere costituite da un minimo di un WC ogni quindici cabine-spogliatoio. I WC devono essere provvisti di adeguati spazi antibagno] [58].

Note:

 

  • Articolo abrogato dall’ 40, comma 2, L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

 

Art. 52 Dotazione delle cabine-spogliatoio.

  1. Le cabine-spogliatoio devono avere le seguenti dotazioni minime:

 

  1. un sedile;

 

  1. un appendiabiti;

 

  1. uno specchio;

 

  1. un cestino porta

 

Art. 53 Tutela dell’ambiente.

[1. Le operazioni di pulizia delle cabine devono essere effettuate almeno due volte al giorno.

 

  1. Gli arenili devono essere mantenuti mediante pulizia quotidiana, con cernitura manuale o meccanica della sabbia, nonché con disinfestazione settimanale degli stessi mediante rimescolamento profondo

 

della sabbia.

 

  1. I servizi igienici devono essere quotidianamente disinfettati e

 

  1. La raccolta dei rifiuti deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti di plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a cento litri per ogni dieci
  2. Sono fatte salve, comunque, le norme in materia di igiene e sanità pubblica nonché quelle prescritte dalla Capitaneria di Porto] [59].

Note:

 

  • Articolo abrogato dall’ 40, comma 2, L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

 

Art. 54 Pronto soccorso.

  1. In ogni stabilimento balneare è obbligatorio l’allestimento di un armadio di pronto intervento munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell’autorizzazione dal Servizio igiene pubblica dell’A.U.S.L. competente per territorio.

Art. 55 Darsene e approdi turistici.

  1. Le darsene e gli approdi turistici devono essere approvvigionati di acqua potabile, di tutti i servizi e devono essere allacciati alla fognatura comunale o ad impianto munito di sistema di depurazione. Devono essere dotati percentualmente, per ogni cento imbarcazioni, di:
    1. dieci docce;

 

  1. dieci WC (separati, cinque per sesso);

 

  1. venti lavandini;

 

  1. dieci lavapiedi;

 

  1. dieci lavelli per stoviglie;

 

  1. dieci vasche per bucato;

 

  1. dieci bidoni per rifiuti solidi;

 

  1. dieci contenitori per olii lubrificanti usati, per residui di carburante e vernici, per liquami di sentina;

 

  1. due piazzole di materiale impermeabile e lavabile, dimensionate alla stazza delle imbarcazioni, dotate di pozzetto di raccolta con caditoio, ispezionabile, collegato alla rete fognante, per i lavaggi da effettuarsi con sapone, e detersivi a bassa concentrazione di polifosfati;
  2. armadio di pronto intervento, munito di presidi indicati e verificati al momento del rilascio dell’autorizzazione dal Servizio di igiene pubblica dell’A.U.S.L., competente per territorio.
  1. Tutti i servizi di cui al comma 1, lettere a), b), e), d) e f ), devono trovare sistemazione in fabbricati idonei sotto il profilo igienico-sanitario. Le pareti interne devono essere piastrellate fino all’altezza di 2 o, comunque, rivestite con materiale impermeabile di facile lavatura; i pavimenti devono essere costruiti in gres con pendenza verso uno o più chiusini per lo scolo dell’acqua di lavaggio, nonché essere antisdrucciolevoli.
  2. È obbligatorio il collegamento telefonico per chiamate urgenti (pronto soccorso, polizia) e un facile accesso ai mezzi
  3. È fatto divieto di svolgere qualunque operazione di rimessaggio, di manutenzione, di lavaggio che provochi l’immissione in mare di qualunque sostanza inquinante anche in minima quantità.
  4. Le darsene, e gli approdi turistici devono essere dotati di idoneo sistema di illuminazione che garantisca agevolmente lo svolgimento di operazioni di

 

  1. I progetti per la realizzazione delle strutture di diporto nautico e la conseguente realizzazione e agibilità devono essere preventivamente esaminati, per quanto attiene le norme contenute nel presente articolo e tutte le norme igienico-sanitarie, dal Servizio di igiene pubblica dell’AUSL territorialmente competente. Per quanto attiene gli aspetti di tutela ambientale sarà cura del Servizio di igiene pubblica acquisire preventivamente il parere, degli organi preposti alle relative attività di
  2. Sono fatte salve le prerogative degli altri enti aventi competenza nella

 

TITOLO VII

Associazioni senza scopo di lucro

 

Art. 56 Definizione dell’attività.

  1. Le associazioni che operano a livello nazionale, senza scopo di lucro, per finalità ricreative, culturali, religiose e sportive, possono esercitare attività turistiche ricettive e di diporto nautico, riservate esclusivamente ai propri associati [60].
  2. Per lo svolgimento dell’attività sociale, sia a carattere stagionale che annuale, l’autorizzazione viene rilasciata dal Sindaco nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di quelle per la sicurezza

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 17, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 57 Requisiti tecnici.

  1. Gli impianti per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 56 devono possedere i requisiti tecnici delle tipologie di riferimento (alberghi, villaggi-campeggi, stabilimenti balneari) disciplinate dalla presente legge e la ricettività deve essere rapportata agli standard minimi previsti dalle allegate tabelle di
  2. Nel caso la gestione riguardi darsene o impianti nautici ai fini della vigilanza ogni natante o altro mezzo marittimo deve evidenziare su ogni imbarcazione, in maniera ben visibile, il numero corrispondente a quello registrato nell’elenco dei
  3. Gli utenti durante la sosta nei complessi, devono essere in possesso della tessera di appartenenza all’associazione o ente gestore della struttura, con validità in corso. Tale documento deve essere esibito in occasione di
  4. È fatto obbligo ai gestori di tenere a disposizione degli organi di vigilanza il registro dei

 

TITOLO VIII

Autorizzazione amministrativa

 

Art. 58 Norme comuni a tutti i soggetti destinatari della presente legge.

  1. L’apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, è subordinata alla presentazione della SCIA, nel rispetto del disposto di cui agli articoli 19 e 20 della L. 241/1990 [61].
  2. Il servizio di spiagge attrezzate, di cui all’art. 48, comma 3, è considerato complesso di attività unitaria dell’intero esercizio e deve essere ricompreso in un’unica SCIA [62].

Note:

 

  • Comma così sostituito dall’ 18, comma 1, lett. a), L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo precedente era così formulato:

 

«1. L’apertura per la gestione di tutte le strutture ricettive disciplinate dalla presente legge, ai sensi dell’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, è subordinata alla preventiva autorizzazione di esercizio rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio.».

  • Comma così modificato dall’ 18, comma 1, lett. b), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 59 Avvio dell’attività .[63]

  1. La SCIA, indirizzata al Comune in cui è ubicato l’esercizio, deve indicare:

 

  1. le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;

 

  1. quando la SCIA è presentata da persona giuridica, occorre l’ indicazione dell’ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
  2. la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nell’ambito provinciale;
  3. il periodo di apertura (annuale o stagionale);

 

  1. il titolo legale di disponibilità dell’esercizio;

 

  1. la classificazione della struttura, ove prevista;

 

  1. l’ubicazione della struttura;

 

  1. gli estremi identificativi della concessione edilizia ove

 

  1. A seconda delle strutture ricettive, di cui al presente articolo la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista
  2. Comparto I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all’articolo 3 della presente legge, alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:
    1. la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;

 

  1. relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere a un letto, a due letti e il numero dei bagni;
  2. indicazione anagrafica del direttore d’albergo;

 

  1. copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e

 

  1. Comparto complessi ricettivi all’aria aperta di nuova apertura. I titolari delle strutture ricettive all’aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all’articolo 14, comma 1, lettere a) e b), alla SCIA, devono allegare la seguente documentazione:
    1. la dichiarazione, su modello regionale, relativa alla classificazione;

 

  1. copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;
  2. planimetria dell’ubicazione dell’ impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all’articolo 24, comma 5;
  3. planimetria dell’ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l’indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
  4. regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all’articolo 35;

 

  1. certificato di agibilità degli

 

  1. Comparto ostelli. L’attività di gestione degli ostelli è subordinata alla presentazione di SCIA al comune territorialmente competente [64].

 

  1. [La SCIA, può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il Comune] [65].
  2. Comparto attività ricettiva ex articolo 6, comma 10, della L. 217/1983. L’attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta alla presentazione della SCIA al Comune ove sono ubicati gli immobili. La SCIA deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:a) relazione tecnica-illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche degli
  3. Comparto case per L’attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta alla presentazione della SCIA, al Comune competente per territorio ove è ubicato l’ immobile, previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
    1. i soggetti che possono utilizzare la struttura;

 

  1. il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;

 

  1. la durata minima della permanenza degli ospiti;

 

  1. il numero dei posti letto;

 

  1. il regolamento per l’uso della struttura;

 

  1. ) il tipo di gestione che deve garantire l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l’esercizio;
  2. le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile;
  3. i periodi di

 

  1. La SCIA può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata con il
  2. Comparto affittacamere. Chi intende esercitare l’attività di affittacamere è soggetto alla presentazione SCIA al Comune ove sono ubicati gli Alla SCIA deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:
    1. estremi del certificato di abitabilità;

 

  1. numero dei vani destinati alla ospitalità con l’esatta ubicazione;

 

  1. numero dei posti letto;

 

  1. numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;

 

  1. servizi accessori offerti;

 

  1. eventuale servizio di ristorazione da destinarsi esclusivamente agli ospiti dell’affittacamere [66].

 

  1. L’attività di affittacamere necessita d’iscrizione nel registro delle

 

  1. Comparto stabilimenti Per l’esercizio dell’attività il titolare dello stabilimento balneare deve presentare la SCIA al Comune e deve allegare:
  2. relazione tecnica illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;

 

  1. estremi della licenza edilizia;

 

  1. estremi della concessione demaniale;

 

  1. copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
  2. copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

 

 

  1. regolamento interno di fruibilità dell’impianto di cui all’articolo 49, comma

 

  1. Comparto darsene. Per l’esercizio dell’attività i titolari delle darsene e approdi turistici, devono presentare la SCIA al Comune e devono allegare:
  2. relazione tecnica illustrativa indicando l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;

 

  1. estremi della concessione demaniale;

 

  1. copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;
  2. copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

 

  1. certificato di agibilità degli

 

  1. Comparto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all’articolo 56 sono soggetti alla presentazione della SCIA al Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto Alla SCIA deve essere allegata:
  2. relazione tecnica illustrativa dell’impianto;

 

  1. planimetria con l’esatta ubicazione delle strutture;

 

  1. estremi della concessione demaniale rilasciata dalla capitaneria di porto, per l’attività nautica;

 

  1. certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;

 

  1. copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;

 

  1. copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;
  2. copia dello statuto sociale;

 

  1. elenco dei soci numerato cronologicamente;

 

  1. regolamento

 

  1. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle capitanerie di porto in materia di demanio

Note:

 

  • Articolo prima modificato dall’ 17, comma 1, L.R. 18 febbraio 2014, n. 6, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, e poi così sostituito dall’art. 19, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo precedente era così formulato: «Art. 59. Domanda per l’autorizzazione. 1. La domanda di autorizzazione, indirizzata al Sindaco del Comune in cui è ubicato l’esercizio, deve indicare:
  1. le generalità del titolare e, ove persona diversa, del gestore e del suo eventuale rappresentante;

 

  1. quando la domanda è presentata da persona giuridica, occorre l’indicazione dell’ente e della persona che ne ha la rappresentanza legale, con menzione del mandato;
  2. la denominazione prescelta, che non potrà essere uguale ad altra già esistente nel territorio comunale;

 

  1. il periodo di apertura (annuale o stagionale);

 

  1. il titolo legale di disponibilità dell’esercizio;

 

  1. la classificazione assegnata, ove prevista;

 

  1. l’ubicazione della struttura;

 

  1. gli estremi identificativi della concessione edilizia ove

 

A seconda delle strutture ricettive, di cui ai successivi commi la domanda deve riportare anche le eventuali altre indicazioni e deve essere corredata della prevista documentazione.

  1. Comparto alberghiero. I titolari degli esercizi ricettivi alberghieri di cui all’art. 3 della presente legge, alla domanda devono allegare la seguente documentazione:

 

  1. copia autenticata della delibera di classificazione;

 

  1. copie delle ricevute dei versamenti delle tasse sulle concessioni, sulla base della vigente normativa in materia specifica;
  2. relazione descrittiva della struttura indicante il numero complessivo delle camere, nonché quello distinto delle camere ad un letto, a due letti e il numero dei bagni;
  3. copia del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all’art. 5 della legge 217 del 1983;
  4. indicazione anagrafica del direttore d’albergo;

 

  1. copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e

 

  1. Comparto complessi ricettivi all’aria aperta di nuova apertura. Per ottenere il rilascio della licenza di esercizio, i titolari delle strutture ricettive all’aria aperta (villaggi e campeggi) di cui all’art. 14, comma 1, lettere a) e b), alla domanda devono allegare la seguente documentazione:
  2. copia autenticata della delibera di classificazione;

 

  1. copia delle ricevute di versamento delle tasse di concessione a norma della vigente normativa specifica in materia;

 

  1. copie delle polizze di assicurazione per i rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti degli ospiti;

 

  1. copia autenticata del certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio di cui all’art. 5 della legge n. 217 del 1983;
  2. planimetria dell’ubicazione dell’impianto, rispetto ad altri insediamenti turistici e residenziali già esistenti di cui all’art. 24, comma 5;
  3. planimetria dell’ubicazione delle piazzole, progressivamente numerate, delle unità abitative, con l’indicazione, per ogni unità abitativa, del numero delle camere, dei letti e dei bagni; delle zone adibite a parcheggio macchine;
  4. regolamento interno di funzionamento delle strutture di cui all’art. 35;

 

  1. certificato di agibilità degli

 

  1. Comparto ostelli della gioventù. L’attività di gestione degli ostelli della gioventù è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L’autorizzazione amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l’immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
  2. i soggetti che possono utilizzare la struttura;

 

  1. il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta;
  2. la durata minima della permanenza degli ospiti;

 

  1. il numero dei posti letto;

 

  1. il regolamento per l’uso della struttura;

 

  1. il tipo di gestione che deve garantire l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l’esercizio;
  2. le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile;
  3. i periodi di

 

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia. L’autorizzazione all’esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

  1. Comparto attività ricettiva ex 6, comma 10, legge n. 217 del 1983. L’attività di gestione delle residenze turistiche e delle case e appartamenti per vacanze è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa da parte del Comune ove sono ubicati gli immobili. La domanda deve indicare gli estremi del certificato di abitabilità e deve essere corredata di:
  2. relazione tecnica-illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche degli immobili;

 

  1. certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall’art. 5 della legge n. 217 del 1983;

 

  1. copia delle ricevute del versamento delle tasse sulle concessioni a norma della vigente legislazione in

 

  1. Comparto case per L’attività di gestione degli esercizi case per ferie è soggetta a preventiva autorizzazione amministrativa. L’autorizzazione, amministrativa viene rilasciata dal Comune competente per territorio ove è ubicato l’immobile previa stipula di apposita convenzione che individua e regola:
  2. i soggetti che possono utilizzare la struttura;

 

  1. il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura;

 

  1. la durata minima della permanenza degli ospiti;

 

  1. il numero dei posti letto;

 

  1. il regolamento per l’uso della struttura;

 

  1. il tipo di gestione che deve garantire l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l’esercizio;
  2. le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile;
  3. i periodi di

 

Alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute dei versamenti delle tasse di concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia.

L’autorizzazione all’esercizio può comprendere la somministrazione dei cibi e bevande limitatamente alle sole persone alloggiate e a quelle che possono utilizzare la struttura in conformità alle finalità sociali cui la stessa è destinata e nei limiti espressamente stabiliti dalla convenzione stipulata col Comune.

  1. Comparto affittacamere. L’attività di affittacamere può essere svolta in forma complementare al – l’esercizio di Alla domanda per ottenere la licenza di esercizio deve essere allegata una relazione tecnica illustrativa contenente i seguenti elementi:
  2. estremi del certificato di abitabilità;

 

  1. numero dei vani destinati alla ospitalità con l’esatta ubicazione;

 

  1. numero dei posti letto;

 

  1. numero dei servizi igienici a disposizione degli ospiti;

 

  1. servizi accessori offerti;

 

  1. eventuale servizio di

 

Oltre alla relazione tecnica, alla domanda devono essere allegate le copie delle ricevute del versamento delle tasse d i concessione a norma della vigente legislazione in materia. Qualora l’attività di affittacamere viene esercitata nei modi previsti dall’art. 46, comma 2, della presente legge, alla domanda il titolare e/o il gestore deve allegare anche il certificato di iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio previsto dall’art. 5 della legge n. 217 del 1983.

  1. Comparto stabilimenti Per ottenere l’autorizzazione amministrativa di esercizio il titolare dello stabilimento balneare deve inoltrare apposita domanda al Sindaco e deve allegare:
  2. relazione tecnica illustrativa indicante l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;

 

  1. estremi della licenza edilizia;

 

  1. estremi della concessione demaniale;

 

  1. certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall’art. 5 della legge n. 217 del 1983;

 

  1. copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;

 

  1. copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

 

  1. regolamento interno di fruibilità dell’impianto di cui all’art. 49, comma 4.

 

  1. Comparto darsene. Per ottenere la licenza di esercizio i titolari delle darsene e approdi turistici, devono inoltrare apposita domanda al Sindaco e devono allegare:
  2. relazione tecnica illustrativa indicando l’ubicazione e le caratteristiche dell’impianto;

 

  1. estremi della concessione demaniale;

 

  1. certificato di iscrizione alla sezione speciale degli esercenti previsto dall’art. 5 della legge n. 217 del 1983;

 

  1. copia delle ricevute del versamento delle tasse sulla concessione a norma della legislazione vigente in materia;

 

  1. copia della polizza di assicurazione responsabilità civile e furto;

 

  1. certificato di agibilità degli

 

  1. Compatto associazioni senza scopo di lucro. Le associazioni e gli enti di cui all’art. 56 sono soggetti a preventiva autorizzazione amministrativa rilasciata dal Sindaco del Comune competente per territorio ove sono ubicate le strutture ricettive o gli impianti di diporto nautico. Alla domanda per ottenere l’autorizzazione di esercizio, deve essere allegata:
  2. relazione tecnica illustrativa dell’impianto;

 

  1. planimetria con l’esatta ubicazione delle strutture;

 

  1. estremi della concessione demaniale rilasciata dalla Capitaneria di Porto (per l’attività nautica);

 

  1. certificato di agibilità degli impianti e delle strutture;

 

  1. copia delle ricevute dei versamenti sulle tasse di concessione;

 

  1. copia delle polizze di assicurazione per rischi di incendio, furti e responsabilità civile nei confronti di terzi;

 

  1. copia dello statuto sociale;

 

  1. elenco dei soci numerato cronologicamente;

 

  1. regolamento

 

  1. Sono fatti salvi ulteriori documenti richiesti dal regolamento delle Amministrazioni comunali competenti per territorio e dalle Capitanerie di Porto in materia di demanio ».
  • Comma così sostituito dall’ 11, comma 1, lettera a), L.R. 6 agosto 2021, n. 25. Il testo precedente era così formulato: «5. Comparto ostelli della gioventù. L’attività di gestione degli ostelli della gioventù è subordinata alla presentazione della SCIA, previa stipula di apposita convenzione con il Comune competente per territorio ove è ubicato l’immobile che individua e regola: a) i soggetti che possono utilizzare la struttura; b) il tipo dei servizi che si intendono offrire in rapporto alle finalità della struttura e in relazione alla classificazione posseduta; c) la durata minima della permanenza degli ospiti; d) il numero dei posti letto; e) il regolamento per l’uso della struttura; f) il tipo di gestione che deve garantire l’uso della struttura e la calmierazione delle tariffe in rapporto alle finalità per cui è autorizzato l’esercizio; g) le modalità e i limiti di utilizzazione per i diversi scopi ricettivi nei periodi in cui sono occupati dall’utenza giovanile; h) i periodi di apertura.».
  • Comma abrogato dall’ 11, comma 1, lettera b), L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

 

  • Comma così modificato dall’ 11, comma 1, lettera c), L.R. 6 agosto 2021, n. 25.

 

Art. 60 Rilascio dell’autorizzazione di esercizio.

  1. Fatte salve le procedure in materia igienico-sanitaria, di sicurezza sociale nonché quelle previste dal regio decreto 18 giugno 1931, 773 ed eventuali modificazioni, l’Amministrazione comunale deve decidere sulla SCIA entro e non oltre sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa [67].
  2. Trascorso il termine di cui al comma 1, si applicano le procedure previste per la semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi previsti dall’art. 19 della legge n. 241 del 1990 come sostituito dall’art. 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  3. [Copia della licenza di esercizio deve essere trasmessa dal Comune oltre che all’interessato anche alla Regione Puglia – Assessorato al turismo, al Prefetto e all’Ente turistico territoriale e alla Provincia territorialmente competente] [68].
  4. [Il pagamento delle tasse di concessione è annuale anche per gli esercizi con autorizzazione stagionale] [69].

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 20, comma 1, lett. a), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

  • Comma abrogato dall’ 20, comma 1, lett. b), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

  • Comma abrogato dall’ 20, comma 1, lett. c), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 61 Contenuto della SCIA .[70]

  1. La SCIA deve contenere [71]:

 

  1. il nominativo e le generalità complete del titolare e/o gestore dell’esercizio;

 

  1. il nominativo e le generalità complete del suo eventuale rappresentante;

 

  1. il nominativo e le generalità complete del direttore di albergo (ove è previsto);

 

  1. la denominazione e l’ubicazione dell’esercizio;

 

  1. la tipologia e la classificazione (ove è prevista) dell’esercizio;

 

  1. la validità (annuale o stagionale) e l’indicazione del periodo di apertura;

 

  1. il numero complessivo delle camere distinto ad un letto, a due letti, dei bagni, e dei letti aggiuntivi (alberghi, affittacamere);
  2. il numero degli appartamenti, camere e letti (case e appartamenti per vacanze);

 

  1. il totale della ricettività massima consentita;

 

  1. il totale delle unità abitative autorizzate (campeggi, villaggi, residenze turistiche);

 

  1. il totale della ricettività nelle unità abitative;

 

  1. il totale delle piazzole (campeggi, villaggi);

 

  1. il totale della ricettività (campeggi, villaggi);

 

  1. il totale dei visitatori occasionali entro e non oltre i limiti consentiti dalle installazioni igienico- sanitarie (campeggi e villaggi);
  2. il totale delle cabine-spogliatoio (stabilimenti balneari);

 

  1. il totale della ricettività (stabilimenti balneari);

 

  1. l’eventuale servizio di spiagge attrezzate di cui all’art. 58, comma 5.

 

Note:

 

  • Rubrica così sostituita dall’ 21, comma 1, lett. a), L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo originario era così formulato:

«Contenuti dell’autorizzazione.».

 

  • Alinea così modificato dall’ 21, comma 1, lett. b), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 62 Rinnovo autorizzazione.

  1. L’autorizzazione si rinnova automaticamente previo versamento delle tasse di concessione regionali e comunali accompagnate da autocertificazione in cui si attesti che le condizioni strutturali del complesso non hanno subito variazioni.

Art. 63 Chiusura temporanea o definitiva .[72]

  1. Il titolare della SCIA che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune.

Note:

 

  • Articolo così sostituito dall’ 22, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo originario era così formulato: «Art. 63. Chiusura temporanea o definitiva. 1. Il titolare dell’autorizzazione che intende procedere alla chiusura temporanea o definitiva del complesso turistico deve darne preventivo avviso al Comune, all’Assessorato regionale al turismo, alla Provincia e all’Ente turistico competenti per territorio.».

 

Art. 64 Registrazione notifica delle persone alloggiate .[73]

  1. I titolari delle strutture ricettive di qualsiasi tipologia e classificazione sono tenuti a inviare i dati sul

 

movimento turistico all’Aret Pugliapromozione, esclusivamente attraverso il Sistema Puglia per l’osservatorio turistico (SPOT).

  1. La comunicazione delle tariffe è soggetta a quanto previsto dalla legge regionale 1° dicembre 2017,

49 (Disciplina della comunicazione dei prezzi e dei servizi delle strutture turistiche ricettive nonché delle attività turistiche ricettive ad uso pubblico gestite in regime di concessione e della rilevazione dei dati sul movimento turistico a fini statistici).

Note:

 

  • Articolo così sostituito dall’ 23, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13. Il testo originario era così formulato: «Art. 64. Registrazione notifica delle persone alloggiate. 1. I titolari delle strutture ricettive (o gestori) sono tenuti a comunicare settimanalmente all’A.P.T. competente, su apposito modello predisposto dall’ISTAT, il movimento degli ospiti ai fini delle rilevazioni statistiche.
  1. La comunicazione delle tariffe deve essere riferita soltanto ai prezzi minimi e massimi dell’alta e bassa stagione oppure della stagione unica. Detta comunicazione è richiesta ai fini della pubblicazione sull’annuario regionale e nazionale sull’azienda ricettiva.».

TITOLO IX

Certificazione di qualità

 

Art. 65 Certificazione di qualità.

  1. Al fine di qualificare le strutture di cui alla presente legge, la Regione promuove la certificazione di qualità delle
  2. A tale scopo, la Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un provvedimento specifico di sostegno alla
  3. Le aziende certificate saranno considerate prioritarie nell’erogazione di finanziamenti pubblici regionali finalizzati alla qualificazione delle strutture, così come individuate nella presente

TITOLO X

Gestione e responsabilità – reclami – vigilanza – sanzioni

 

Art. 66 Gestione e responsabilità.

  1. Responsabile delle strutture di cui alla presente legge è il titolare dell’autorizzazione, all’esercizio (o il gestore).
  2. Il titolare o l’eventuale rappresentante, la cui nomina deve risultare dall’autorizzazione, è responsabile dell’osservanza della presente legge e risponde in solido del pagamento delle sanzioni

Art. 67 Reclami .[74]

[1. I clienti delle strutture ricettive ai quali siano stati richiesti prezzi non conformi a quelli indicati nella prescritta tabella o che riscontrino carenze nella gestione e nelle strutture possono presentare reclamo entro venti giorni dall’evento all’Assessorato regionale al turismo.

  1. L’Assessore regionale al turismo promuove tempestivamente le procedure di accertamento del caso e, se il reclamo risulta fondato, comunica al reclamante, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, il prezzo che doveva essere richiesto e i servizi che dovevano essere forniti, dando corso al procedimento relativo all’applicazione della rispettiva sanzione
  2. Se il reclamo risulta fondato e riguarda l’applicazione di tariffe, il titolare o gestore, indipendentemente dalla sanzione amministrativa, è tenuto a rimborsare al cliente l’ importo pagato in

 

eccedenza, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, e contemporaneamente a comunicare gli estremi dell’avvenuto pagamento alla Regione.

  1. Se il reclamo accolto riguarda carenze nella gestione e nelle strutture, fermo restando quanto previsto al comma 2, l’Assessore regionale al turismo ne dà comunicazione alle Autorità di Pubblica sicurezza, dei Vigili del fuoco e quelle sanitarie se eventualmente competenti per l’adozione degli ulteriori provvedimenti e al Sindaco].

Note:

 

  • Articolo abrogato dall’ 27, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 68 Accertamento delle violazioni e funzioni di vigilanza.

  1. Le violazioni alle norme della presente legge sono accertate dagli organi secondo le vigenti leggi statali e
  2. Per gli stabilimenti balneari, le darsene e tutte le altre strutture turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione demaniale, l’esercizio della vigilanza e del controllo nonché sanzionatorio è esercitato anche dalla Capitaneria di Porto

Art. 69 Procedimento sanzionatorio.

  1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del decreto ministeriale 16 ottobre 1991, il regime sanzionatorio è di competenza del Comune [75].
  2. L’ istruttoria del procedimento sanzionatorio è regolamentato dalle disposizioni contenute nella legge

24 novembre 1981, n. 689 e nella legge regionale 31 marzo 1973, n. 8 e successive modifiche e integrazioni.

  1. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge sono devoluti al Comune [76].

 

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 24 comma 1, lett. a), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

  • Comma così modificato dall’ 24 comma 1, lett. b), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 70 Sanzioni amministrative in materia di classificazione.

  1. L’ inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione disciplinate dalla presente legge è punita con sanzioni amministrative da lire due milioni a lire venti milioni [77].
  2. Salva l’applicazione delle norme previste dal codice penale:

 

  1. il titolare di un esercizio alberghiero che attribuisce alla propria struttura una tipologia diversa da quella prevista dall’art. 4 è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni;
  2. il titolare di una struttura turistica ricettiva che attribuisca alla propria struttura, con qualsiasi mezzo, una classificazione o denominazione diversa da quella autorizzata, ovvero una attrezzatura non corrispondente a quella approvata, è soggetto al pagamento della sanzione da lire quattro milioni a lire dodici milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio fino a quando non avrà ottemperato alle previsioni della presente legge;
  3. il titolare di una struttura ricettiva che non ottemperi alle previsioni di cui all’art. 18, comma 1 (numerazione delle piazzole), è soggetto al pagamento della sanzione, da lire tre milioni a lire nove milioni;
  4. chiunque procede al frazionamento delle piazzole mediante vendita o concessione del diritto (art. 24, comma 7) è soggetto al pagamento di una sanzione da lire cinque milioni a lire dodici milioni con la revoca immediata della licenza di esercizio e la perdita e restituzione di eventuali contributi regionali

 

incentivanti;

 

  1. è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che omette di esporre il segnale distintivo di classificazione o che lo esponga in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 9, comma 8;
  2. ) al titolare di esercizio che non fornisce le informazioni richieste ai fini della classificazione o non consente di effettuare gli accertamenti disposti dagli organi competenti di cui all’art. 68, comma 1, è comminata una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire venti milioni. In caso di persistente rifiuto, su richieste dell’Assessore regionale al turismo, il Sindaco competente per il territorio in cui è ubicata la struttura dispone la sospensione della licenza di esercizio fino a quando il titolare non avrà ottemperato all’obbligo.
  3. chiunque pratica prezzi difformi da quelli comunicati e convalidati è soggetto alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 25 comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 71 Sanzioni amministrative in materia di tutela dell’ambiente.

  1. L’ inosservanza delle disposizioni in materia di tutela dell’ambiente, fatti salvi i provvedimenti previsti in materia forestale e di igiene pubblica, nonché del codice della strada e del codice penale, è passibile di una sanzione amministrativa da un minimo di tre milioni a un massimo di lire venti
  2. È soggetto a una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni chi consente l’installazione di tende oltre i limiti di superficie previsti dall’art. 18, comma 3.
  3. Salvo i provvedimenti in materia edilizia, è soggetto alla sanzione da lire due milioni a lire nove milioni chi allestisce insediamenti oltre i limiti di superficie previsti dall’art. 17, comma 2.
  4. È soggetto a sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro delle attrezzature campeggistiche, il responsabile delle organizzazioni che non ottempera alle previsioni di cui agli 20 e 21 in materia di campeggi naturalistici e mobili.
  5. È soggetto alla sanzione amministrativa di lire tre milioni a lire nove milioni, con sequestro della tenda o roulotte, chi dovesse campeggiare nelle aree non consentite (art. 22). Nel caso in cui il mezzo di pernottamento fosse incorporato alla motrice di trasporto, sarà comminata soltanto la sanzione amministrativa da lire sei milioni a lire dodici
  6. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il proprietario che consente la sosta ai turisti sul proprio appezzamento senza alcun nulla-osta Qualora il numero delle persone in sosta superi le cinque unità, la sanzione viene maggiorata da lire un milione a lire tre milioni per ogni unità eccedente a cinque. Ove mai il proprietario fosse in grado di comprovare la propria estraneità alla sosta abusiva dei campeggiatori la sanzione viene comminata ai campeggiatori nella stessa misura.
  7. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni chi non ottempera a quanto previsto dall’art. 30 in materia di rimessaggio, con la sospensione della licenza di esercizio per la durata di quindici giorni da scomputarsi durante il periodo di funzionamento del
  8. Il titolare di esercizio che consente il parcheggio delle macchine o di altri mezzi di trasporto in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 31, comma 1, è soggetto a una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei

Art. 72 Sanzioni amministrative in materia di conduzione gestionale.

  1. L’ inosservanza delle disposizioni connesse alla licenza di esercizio, fatti salvi i provvedimenti previsti

 

dal codice penale nonché quelli previsti dal testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, è punita con una sanzione amministrativa da un minimo di lire tre milioni a un massimo di lire nove milioni.

  1. Chiunque gestisce una struttura ricettiva disciplinata dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione comunale è soggetto, in solido con il proprietario della struttura, qualora fosse persona diversa, a una sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire dodici milioni oltre al pagamento da lire duecentomila a lire novecentomila per ogni persona ospitata durante tutto il periodo di funzionamento e la immediata chiusura dell’esercizio.
  2. Il superamento della capacità ricettiva autorizzata comporta la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni oltre al pagamento da lire centomila a lire trecentomila per ogni persona in esubero e la sospensione per la durata di tre mesi della licenza di esercizio in caso di
  3. La mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo è punita con una sanzione da lire due milioni a lire sei milioni. Nel caso di recidiva può essere disposta la sospensione dell’autorizzazione fino a quindici giorni [78].
  4. La mancata esposizione in ogni camera del cartello indicante il costo dell’ospitalità e del cartello indicante il percorso di emergenza antincendio comporta la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove
  5. Chi non ottempera all’esposizione del regolamento interno prevista dall’art. 35, comma 1, e dall’art. 49, commi 5 e 7, è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove
  6. L’ inosservanza, del periodo minimo di apertura, di cui all’art 37, comporta una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove
  7. Il titolare di esercizio che esercita in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 41, comma 5, in materia di affitto di case e appartamenti per vacanze è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei
  8. L’ inosservanza di quanto previsto dall’art. 41, comma 5, in materia di somministrazione pasti è punita con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire dodici milioni oltre alla revoca della licenza di
  9. È passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il titolare di esercizio che gestisce in maniera difforme da quanto previsto dall’art. 39 (ostelli della gioventù), comma 4 e dall’art. 44 (case per ferie).
  10. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall’art. 57, comma 2, in materia di natanti.
  11. Il titolare di esercizio che consente l’accesso nella propria struttura a persone non in possesso della tessera associativa di cui all’art. 57, comma 3, è passibile di una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire sei milioni oltre alla sospensione della licenza di esercizio per quindici giorni. In caso di recidiva, oltre alla sanzione amministrativa il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, procede alla revoca della licenza di
  12. È soggetto alla sanzione amministrativa da lire due milioni a lire nove milioni il responsabile di esercizio che non ottempera a quanto previsto dall’art. 57, comma 4, in ordine alla mancata tenuta del registro dei
  13. Il titolare della struttura che procede alla chiusura temporanea o definitiva del proprio esercizio senza ottemperare a quanto previsto dall’art. 63 è passibile di una sanzione amministrativa da lire due milioni a lire sei milioni con la revoca immediata della licenza di
  14. Nel caso di carenze di alcuni dei requisiti oggettivi previsti e quando comunque l’attività del complesso è ritenuta dannosa o contraria agli scopi per cui viene riconosciuta o ha dato luogo a

 

irregolarità tecnico-amministrative, il Sindaco, competente per il territorio in cui è ubicata la struttura, sospende l’autorizzazione all’esercizio della struttura ricettiva per un periodo non superiore a sei mesi qualora, a seguito di diffida, non venga ottemperato, entro trenta giorni, alle prescrizioni previste.

  1. L’autorizzazione all’esercizio della struttura ricettiva è altresì revocata dal Comune [79]:

 

  1. qualora il titolare dall’autorizzazione, alla scadenza della sospensione di cui al comma 4, non abbia ottemperato alle prescrizioni ivi previste;
  2. qualora vengano meno i requisiti soggettivi previsti dalla legge per il titolare dell’autorizzazione all’esercizio delle strutture ricettive e in presenza di rifiuto di accoglienza, illegittimamente discriminante, da parte del gestore;
  3. nelle ipotesi previste dall’art. 100 del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, 773 e successive modifiche;
  4. in caso di recidivo comportamento in relazione alle violazioni della presente legge sanzionate dall’art. 70, comma 2, lettere a) e b).
  5. [Ogni provvedimento relativo all’autorizzazione deve essere comunicato alla Provincia e all’A.P.T. competenti per territorio, nonché all’Assessorato regionale al turismo] [80].

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 26 comma 1, lett. a), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

  • Comma così modificato dall’ 26 comma 1, lett. b), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

  • Comma abrogato dall’ 26 comma 1, lett. c), L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

TITOLO XI

Norme transitorie

 

Art. 73 Adeguamento delle strutture.

  1. Entro il primo settennio di validità di classificazione tutti i soggetti destinatari della presente legge devono adeguare i requisiti qualitativi standard minimi di classificazione alla presente normativa, sulla base delle relative allegate tabelle di riferimento [81].
  2. Per le strutture preesistenti e per quelle già in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatte salve le dimensioni minime delle superfici delle stanze purché conformi alle norme vigenti in materia edilizia e igienico-sanitaria previste dai regolamenti
  3. A decorrere dall’ inizio del secondo settennio di validità di classificazione disciplinato dalla presente legge, il nuovo sistema deve essere applicato a regime e i nuovi standard minimi qualitativi devono essere osservati integralmente su tutto il territorio regionale [82].
  4. Il mancato adeguamento, entro i termini previsti dal comma 3, degli standard qualitativi minimi di classificazione comporta la chiusura dell’esercizio fino all’adempimento degli obblighi di

Note:

 

  • Comma così modificato dall’ 37, comma 1, lettera a), L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

 

  • Comma così modificato dall’ 37, comma 1, lettera b), L.R. 4 agosto 2004, n. 14.

 

Art. 74 Classificazione .[83]

[1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge devono essere inoltrate alla Provincia competente le domande di classificazione secondo le nuove norme] .

Note:

 

  • Articolo abrogato dall’ 27, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

Art. 75 Autorizzazione amministrativa .[84]

[1. Le licenze preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continueranno ad essere valide sino alla loto scadenza].

Note:

 

  • Articolo abrogato dall’ 27, comma 1, L.R. 9 aprile 2018, n. 13.

 

TITOLO XII

Abrogazione – modifiche – rinvio

 

Art. 76 Abrogazione della precedente normativa.

  1. Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

 

  1. legge regionale 20 giugno 1979, 35;

 

  1. 21 luglio 1980, n. 1;

 

  1. legge regionale 26 giugno 1981, 37;

 

  1. 4, lettera a), legge regionale 16 maggio 1985, n. 28;

 

  1. legge regionale 3 ottobre 1986, 29;

 

  1. legge regionale 24 ottobre 1986, 33;

 

  1. legge regionale 2 agosto 1993, n. 12 (art. 2, con esclusione di quanto riportato al comma 1 alloggi agrituristici; gli artt. 3-4-5-6-8-9- 10-11-14-15-16; gli artt. da 18 a 31 restano in vigore con esclusivo riferimento agli alloggi agrituristici;
  2. 5, commi 1 e 2, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;

 

  1. 9, commi 4 e 8, legge regionale 5 settembre 1994, n. 29;

 

  1. l) legge regionale 24 maggio 1994, 16.

 

Art. 77 Rinvio alla normativa vigente.

  1. Per tutto quanto non espressamente, disciplinato dalla presente legge si rinvia alle norme statali e regionali vigenti in materia.

 

Regione Puglia Tabella “A”

Superfici minime delle camere – delle unità abitative – suites – delle junior suites – in alberghi, hotels, villaggi-albergo e residenze turistico alberghiere

 

Superfici minime delle camere (esclusi i bagni)
composizione (locale unico)
1. Camera a un letto mq 8
2. Camera a due letti mq 14
3. Camera a tre letti mq 20
4. Camera a quattro letti mq 26

 

 

Superfici minime delle unità abitative (esclusi i bagni)
composizione (uno o più locali)
(1-2-3 stelle) (4-5 stelle)
1. Unità abitativa a un letto mq 8 mq 12
2. Unità abitativa a due letti mq 16 mq 18
3. Unità abitativa a tre letti mq 22 mq 24
4. Unità abitativa a quattro letti mq 28 mq 30
Superfici minime delle suites (esclusi i bagni)
composizione (due o più locali)
1. Suites a un letto mq 13 (mq 8 + 5)
2. Suites a due letti mq 19 (mq 14 + 5)
3. Suites a tre letti mq 27 (mq 14 + 8 + 5)
4. Suites a quattro letti mq 33 (mq 14 + 14 +5)
Superfici [*] minime delle junior suites (esclusi i bagni)
composizione (un locale)
1. Junior suites a un letto mq 10
2. Junior suites a due letti mq 16

 

[*] Salve le deroghe di cui all’articolo 6, comma 8, per quanto concerne il calcolo delle cubature si fa riferimento alle altezze previste dai P.R.G. Comunali.

 

Regione Puglia Tabella “B”

Standard tipici degli esercizi di classe internazionale

 

1. boutique
2. gioielleria e orologeria
3. tabaccheria

 

 

4. negozi per oggettistica e souvenirs
5. negozi di lingeria
6. parrucchiere per donna e/o uomo
7. negozi di calzature
8. prodotti tipici locali
9. sala mostre e sfilate
10. sala telecomunicazioni (telex, telefax, telefono)
11. farmacia
12. servizio interno di baby sitting
13. sala giochi bambini
14. casinò
15. night club
16. palestra
17. solarium
18. estetica
19. bancomat

 

L’esercizio di tali attività è disciplinato dalla L. 11 giugno 1971, n. 426, in particolare all’art. 28.

 

Regione Puglia

 

Tabella “C”

 

Requisiti obbligatori per alberghi, hotels e villaggi-albergo

 

1. Prestazione di servizi Stelle
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria informazioni 1 2 3 4 5
1.011 Assicurati 24/24 ore da un addetto in via esclusiva per ciascun servizio X
1.012 Assicurati 14/24 ore da un addetto in via esclusiva X
1.013 Assicurati 12/24 ore con personale addetto X
1.014 Assicurati 12/24 ore X X
1.02 Servizio di notte
1.021 Portiere di notte X X
1.022 Addetto disponibile a chiamata X X X
1.03 Servizio di custodia valori
1.031 Cassette di sicurezza per tutte le camere/suites/unità abitative X
1.032 In cassaforte dell’albergo o in cassette di sicurezza singole, almeno nel 50% delle camere X
1.033 In cassaforte dell’albergo X
1.04 Trasporto interno dei bagagli
1.041 Assicurato 24/24 ore con un addetto in via esclusiva X
1.042 Assicurato 16/24 ore con un addetto X
1.043 Assicurato 12/24 ore con un addetto X
1.05 Servizio di 1^ colazione
1.051 In sala apposita e/o in ristorante X X
1.052 In sale comuni anche destinate ad altri usi X X X
1.053 Servizio reso nelle camere a richiesta del cliente X X X
1.06 Servizio di bar nel locale ove è ubicato l’impianto e/o nei locali comuni
1.061 Assicurato 16/24 ore con personale addetto X X
1.062 Assicurato 12/24 ore con personale addetto X X X

 

 

1.07 Servizio di bar nelle camere o unità abitative
1.071 Assicurato 16/24 ore X X
1.072 Assicurato 12/24 ore X
1.08 Frigo-bar in tutte le camere/suites/unità abitative X X
1.09 Divise per il personale X X
1.10 Lingue estere correttamente parlate
1.101 dal        gestore        o direttore: – due lingue X X
– una lingua X
1.102 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:
– due lingue X X
– una lingua X
1.103 dal maitre – una lingua X X
1.11 Cambio biancheria
1.111 lenzuola e federe ad ogni cambio cliente, e:
– tutti i giorni X X
– a giorni alterni X
– due volte alla settimana X
– una volta alla settimana X
1.112 asciugamani nelle camere e ad ogni cambio cliente, e:
– tutti i giorni X X X
– a giorni alterni X X
1.12 Accessori dei locali-bagno privati
1.121 saponetta X X X X X
1.122 bagnoschiuma X X X
1.123 sciampoo X

 

 

1.124 un telo da bagno per persona X X X X X
1.125 un asciugamano per persona X X X X X
1.126 una salvietta per persona X X X X X
1.127 riserva di carta igienica X X X X X
1.128 sacchetti igienici X X X X X
1.129 cestino rifiuti X X X X X
1.130 asciugacapelli X X
1.131 materiale             per pulizia scarpe (in     assenza      di      apparecchi automatici) X X X
Le camere senza bagno privato devono avere i seguenti
accessori: – un telo da bagno per persona
– un asciugamano per persona
1.13 Accessori nelle camere o unità abitative
1.131 documentazione su albergo X X X
1.132 necessario per scrivere X X X
1.133 depliants informativi delle attività di intrattenimento locali X X
1.14 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti
1.141 resa entro le 12 ore per biancheria consegnata entro le ore 9,00 X
1.142 resa entro le 24 ore X
1.15 Pulizia nelle camere o unità abitative
1.151 Una volta al giorno, con riassetto pomeridiano X X
1.152 Una volta al giorno X X X
2 Dotazioni,           impianti            ed attrezzature
2.01 Numero del locali-bagno privati (completi), espressi in percentuale delle camere/suites/unità abitative

 

 

2.011 Il 100% X X
2.012 Almeno l’80% X
2.013 Almeno il 60% X
2.02 Numero dei locali-bagno comuni (completi)
2.021 Uno ogni 4 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano X
2.022 Uno ogni 8 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano X
2.023 Uno ogni 10 posti letto non serviti da locale bagno privato, con il minimo di uno per piano X
2.03 Chiamata di allarme in tutti i bagni (privati e comuni) X X X X X
2.04 Riscaldamento
2.041 In tutto l’esercizio X X X X X
(ad esclusione degli alberghi con apertura limitata alla stagione estiva)
2.05 Aria condizionata o condizionatore a finestra
2.051 In tutto l’esercizio e regolabile dal cliente nelle camere/suites/unità abitative X X
(L’aria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)
2.06 Ascensore        di        servizio        o montacarichi X
2.07 Ascensore per i clienti (laddove l’esercizio sia su più piani e sia consentito dalle normative vigenti)
2.071 Qualunque sia il numero dei piani X X
2.072 Per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano terreno) X X
2.08 Attrezzature delle camere/suites/unità abitative
2.081 Letto, tavolino, armadio, comodino, specchio X X X X X
2.082 Lampade o appliques da comodino X X X X X
2.083 Idonea illuminazione per leggere o scrivere X X X X

 

 

2.084 Specchio con presa corrente per le camere senza bagno X X X
2.085 Secondo comodino nelle camere doppie X X X X
2.086 Cestino rifiuti X X X X X
2.087 Sgabello o ripiano apposito per bagagli X X X X
2.088 Una sedia per letto X X X
2.089 Una poltroncina per letto X X
(Il tavolino e comodino possono essere sostituiti da soluzioni funzionalmente equivalenti)
2.09 Televisore
2.091 TV a colori in tutte le camere/suites/unità abitative X X
2.092 Cavo TV in tutte le camere e fornitura gratuita apparecchio su richiesta per almeno il 50% delle camere X
2.093 ad uso comune X X X
2.094 con antenna satellitare X
2.10 Radio o filodiffusione nelle camere o unità abitative, con regolazione autonoma X X
2.11 Chiamata per il personale
2.111 Chiamata telefonica diretta X X X
2.112 Chiamata con telefono o campanello X X
2.12 Telefono nelle camere o unità abitative
2.121 Abilitato alla chiamata esterna diretta X X X
2.122 Non abilitato alla chiamata esterna diretta X
2.13 Linee telefoniche esterne
2.131 Due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune X X
2.132 Una linea telefonica con apparecchio ad uso comune X X X
2.14 Telex e/o telefax X X X
2.15 Locali      di      ricevimento       e soggiorno

 

 

2.151 Un locale (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) X
2.152 Sala/e di superficie complessiva (esclusa l’eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 camere, mq 1 per ognuna delle ulteriori camere fino alla ventesima, mq 0,5 per ogni camera oltre la ventesima X
2.153 Come per le 2 stelle maggiorata del 20% X
2.154 Come per le 2 stelle maggiorata del 30% X
2.155 Come per le 2 stelle maggiorata del 50% X
2.16 Servizio ristorante
2.161 In locale apposito negli esercizi che forniscono il servizio X X
2.17 Bar
2.171 In locale apposito X X
2.172 Banco bar posto in locale comune X X
2.18 Sale separate
2.181 Sala per riunioni X
2.182 Sala soggiorno e svago X X
2.19 Ingresso protetto da portico o pensilina X
(ove consentito dalle normative vigenti)
2.20 Ingresso      separato     per     i bagagli X X
2.21 Locali di servizio ai piani (con eventuale bagno comune) X X
2.22 Servizio parcheggio auto
2.221 Servizio parcheggio custodito X
2.222 Servizio parcheggio riservato per almeno il 50% delle camere X

 

 

3 Silenziosità
3.01 Insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative X
4 Qualità e stato di conservazione
4.01 Camere      (dotazione      da      letto,     arredi,     tendaggi, pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)
eccellente come nuovo X X
buono X
soddisfacente/decoroso X X
4.02 Bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)
eccellente come nuovo X X
buono X
soddisfacente/decoroso X X
4.03 Sale soggiorno ed altri locali comuni (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
eccellente come nuovo X X
buono X
soddisfacente/decoroso X X
4.04 Aspetto esterno (facciata, balconi, serramenti e infissi)
eccellente come nuovo X X
buono X
soddisfacente/decoroso X X

 

Regione Puglia Tabella “D”

Requisiti obbligatori per residenze turistico-alberghiere

 

1 – Prestazione di servizi Stelle
1.01 Servizi di ricevimento e di portineria informazioni 2 3 4
1.011 Assicurati 16/24 ore con personale addetto X
1.012 Assicurati 14/24 ore con personale addetto X
1.013 Assicurati 12/24 ore X
1.02 Servizio di notte
1.021 Portiere di notte X

 

 

1.022 Addetto disponibile a chiamata X X
1.03 Servizio di custodia valori
1.031 Cassette di sicurezza nelle unità abitative o cassaforte nella residenza turistico-alberghiera X
1.032 Servizio custodia valori X
1.04 Trasporto interno dei bagagli
1.041 Assicurato 14/24 ore X
1.042 Assicurato 8/24 ore X
1.05 Servizio di 1^ colazione
1.051 In sala apposita e/o in ristorante X
1.052 In sale comuni anche destinate ad altri usi X X
1.053 A richiesta del cliente anche nelle unità abitative X X
1.06 Servizio di bar nel locale comune o nelle unità abitative
1.061 Assicurato 14/24 ore X
1.062 Assicurato 12/24 ore X
1.07 Divise per il personale X X
1.08 Lingue estere correttamente parlate
1.081 dal gestore o direttore: – due lingue X
– una lingua X
1.102 dal personale di ricevimento portineria-informazioni:
– due lingue X X
– una lingua X
1.09 Cambio biancheria
1.091 lenzuola e federe ad ogni cambio cliente, e:
– tutti i giorni X
– a giorni alterni X
– due volte alla settimana X

 

 

1.092 asciugamani nelle camere e ad ogni cambio cliente, e:
– tutti i giorni X
– almeno tre volte la settimana X X
1.10 Accessori nelle unità abitative
1.101 documentazione sulla residenza e necessario per scrivere X X
1.11 Lavatura e stiratura biancheria degli ospiti
1.111 resa entro le 24 ore X
1.12 Pulizia nelle unità abitative
1.121 Una volta al giorno X X X
2 – Dotazioni, impianti ed attrezzature
2.01 Composizione delle unità abitative
2.011 100%          delle          unità          con          bagni          distinti cucina/soggiorno/pernottamento X
2.012 Almeno il 50% delle unità con bagni distinti cucina/soggiorno/pernottamento X
2.013 100%           delle          unità          monolocali           attrezzati cucina/soggiorno/pernottamento X
2.02 Chiamata di allarme in tutti i bagni X X X
2.03 Riscaldamento
2.031 In tutto l’esercizio: unità abitative ed eventuali parti comuni X X X
(l’obbligo non sussiste per gli esercizi con apertura limitata alla stagione estiva)
2.04 Aria condizionata o condizionatore a finestra
2.041 Regolabile dal cliente X
(L’aria condizionata è obbligatoria solo per gli esercizi posti ad altitudine inferiore a 300 m. s.l.m.)

 

 

2.05 Ascensore di servizio o montacarichi X
2.06 Ascensore per i clienti (laddove sia consentito dalle normative vigenti)
2.061 Qualunque sia il numero dei piani X
2.062 Per gli esercizi con locali oltre i primi due piani (escluso il piano reception) X X
2.07 Televisore
2.071 TV a colori in tutte le unità abitative X X
2.072 TV a colori ad uso comune X
2.08 Radio o filodiffusione in tutte le unità abitative, con regolazione autonoma X X
2.09 Chiamata per il personale
2.091 Chiamata telefonica diretta X X
2.092 Chiamata con telefono o campanello X
2.10 Telefono nelle unità abitative
2.101 Abilitato alla chiamata esterna diretta X X
2.11 Linee telefoniche esterne
2.111 Due linee telefoniche con apparecchio ad uso comune X
2.112 Una linea telefonica ad uso comune X X
2.12 Telex e/o telefax X X
2.13 Locali di ricevimento e soggiorno
2.131 Una sala per uso comune (che può coincidere con la sala ristorante o il bar) X
2.132 Una sala di uso comune di superficie complessiva (esclusa l’eventuale sala ristorante o il bar qualora le somministrazioni vengano effettuate anche alla clientela di passaggio) non inferiore a mq 4 per ognuna delle prime 10 unità abitative, mq 1 per ognuna delle ulteriori unità fino alla ventesima e mq 0,5 per ogni unità oltre la ventesima X
2.133 Come per le 3 stelle maggiorata del 10% X

 

 

2.14 Bar
2.141 In locale apposito X
2.142 Banco bar posto in locale comune X X
2.15 Posto auto assicurato per ciascuna unità abitative X X
3 – Dotazioni minime delle unità abitative
3.01 Dotazione per il soggiorno ed il pernottamento
3.011 Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili X X X
3.012 Armadio,      cassetti,      grucce,      comodini       o      ripiani, illuminazione, lampade o appliques X X X
3.013 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto X X X
3.014 Poltrone o divani nel soggiorno con posti pari al numero delle persone ospitabili X
3.015 Poltrone o divano nel soggiorno X
3.02 Dotazione per la preparazione dei cibi
3.021 Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione X X X
3.022 Frigorifero X X X
3.023 Lavello con scolapiatti X X X
3.024 Per ciascuna persona ospitabile: X X X
2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto

fondo, 1 tazza, 1 tazzina, 2 bicchieri

3.025 Per ciascuna unità abitativa: X X X
1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1

scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 bricco per il latte, 1 apribottiglia- cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica

3.026 Cucina con 2 fuochi o piastre e forno (anche a microonde) X
3.027 Tovaglia, tovagliolini e canovacci da cucina X X X
3.03 Dotazioni bagno
3.031 Lavandino, doccia o vasca, water X X X

 

 

3.032 Asciugacapelli X X
3.033 Scopettino X X X
3.034 Mensola X X X
3.035 Specchio e contigua presa per l’energia elettrica X X X
3.036 Cestino rifiuti X X X
3.037 Sacchetti igienici X X X
3.038 Carta igienica con riserva X X X
3.039 Telo da bagno per persona X X X
3.040 Asciugamano per persona X X X
3.041 Salvietta per persona X X X
3.042 Saponetta X X X
3.043 Bagnoschiuma X X
4 – Dotazione generale delle unità abitative
4.01 Impianto di erogazione di acqua calda e fredda X X X
4.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimento X X X
4.03 Antenna satellitare X X
5 – Assistenza di manutenzione delle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni X X X
6 – Silenziosità
6.01 Insonorizzazione di tutte le camere o unità abitative X
7 – Qualità e stato di conservazione
7.01 Camere      (dotazione       da      letto,     arredi,      tendaggi, pavimentazione, tappeti, pareti, illuminazione)
– eccellente come nuovo X
– buono X
– soddisfacente/decoroso X
7.02 Bagni (pareti, pavimenti, arredi, sanitari, rubinetteria)
– eccellente come nuovo X
– buono X
– soddisfacente/decoroso X

 

 

7.03 Sale      soggiorno       ed      altri      locali      comuni      (arredi, pavimentazione, tappeti, pareti, tendaggi, illuminazione)
– eccellente come nuovo X
– buono X
– soddisfacente/decoroso X
7.04 Aspetto esterno
– eccellente come nuovo X
– buono X
– soddisfacente/decoroso X

 

Regione Puglia Tabella “E”

Requisiti obbligatori per complessi ricettivi all’aria aperta Villaggi – Campeggi

Stelle
1 – Sistemazione        dell’area        – Strutture – Infrastrutture 1 2 3 4
1.01 Viabilità interna: a prova di acqua e polvere X X X X
1.02 Viabilità pedonale: passaggi pedonale ogni quattro piazzole X X X
passaggi pedonali ogni due piazzole X
1.03 Aree libere per uso comune: Attrezzabili per attività sportive e ricreative non inferiore al 5% dell’intera superficie del complesso X X X
Attrezzabili per attività sportive e ricreative non inferiore al 10% dell’intera superficie del complesso X
1.04 Aree ombreggiate: Non inferiore al 10% dell’intera superficie del complesso X X
Non inferiore al 20% dell’intera superficie del complesso X

 

 

Non inferiore al 30% dell’intera superficie del complesso X
1.05 Parcheggio auto: Una o più aree di parcheggio a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro X X
Una o più aree di parcheggio coperte o ombreggiate a seconda delle dimensioni o della configurazione del terreno con un numero complessivo non inferiore a 60 posti auto per ettaro X X
(per i complessi con solo accesso pedonale l’obbligo non sussiste)
1.06 Piazzole: Superficie di ogni singola piazzola mq 50 compreso lo spazio adibito alla viabilità interna X
Superficie di ogni singola piazzola mq 55 compreso lo spazio adibito alla viabilità interna X
Superficie di ogni singola piazzola mq 65 compreso lo spazio adibito alla viabilità interna X
Superficie di ogni singola piazzola compreso lo spazio adibito alla viabilità interna mq 75 X
1.07 Individuazione piazzole: contrassegnate con un numero progressivo X X X X
1.08 Confini                   delle piazzole: Evidenziati con segnali sul terreno o con picchetti X X
Evidenziati con divisori artificiali X
Evidenziati con vegetazione (alberi, siepi o aiuole coltivate) X

 

 

1.09 Sistemazione        delle piazzole: a prova di acqua e polvere X X X X
2 – Impianto       elettrico       e       di illuminazione
2.01 Impianto principale: da realizzarsi nel rispetto delle norme CEI con canalizzazione interrate e con prese di corrente poste in colonnine dotate di chiusura ermetica X X X X
2.02 Prese di corrente: le piazzole debbono essere alimentate da prese di corrente poste in colonnine dotate di chiusura ermetica e collocate in modo da evitare che l’allacciamento comporti l’attraversamento delle strade X X X X
2.03 Illuminazione: l’impianto di illuminazione deve essere costituito con punti luce posti ad una distanza massima di 20 metri l’uno dall’altro e, comunque, deve garantire l’agevole fruizione della viabilità pedonale interna, dei servizi igienici e delle zone comuni X X X X
3 – Impianto idrico-fognario
3.01 Impianto      principale fognario: deve essere realizzato nel rispetto delle norme previste dal Regolamento Igiene e sanità pubblica comunale X X X X
3.02 Approvvigionamen=to idrico-potabile: deve essere di almeno 300 litri per persona/giorno di cui almeno un terzo potabile (misure diverse sono consentite solo se previste da regolamenti locali) X X X X
3.03 Approvvigionamen=to idrico non potabile: eventuale erogazione di acqua non potabile ad uso dei servizi, di pulizia, e di ogni altra utilizzazione che non comporti pericolo per la salute degli utenti, deve essere segnalata con apposita indicazione chiaramente visibile su ogni punto di erogazione X X X X

 

 

4 – Impianto                 prevenzione incendi
4.01 Dispositivi: dotazione di idonei dispositivi antincendio, secondo le prescrizioni dettate dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco X X X X
5 – Impianto telefonico
5.01 Postazione: Dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea esterna X
Dotazione impianto telefonico per uso comune con almeno 1 linea esterna e cabina X X X
6 – Raccolta rifiuti
6.01 Rifiuti solidi: La raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti d i plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 50 metri X
La raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti d i plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 8 piazzole e distanti tra di loro a non più di 40 metri X X

 

 

La raccolta di rifiuti solidi deve essere realizzata mediante sacchi di plastica a perdere sostenuti da appositi recipienti d i plastica o di ferro zincato, muniti di coperchio che garantisca la chiusura e la tenuta dei sacchi stessi di capacità complessiva non inferiore a 100 litri per ogni 5 piazzole X
7 – Servizi
7.01 Servizio                       di

ricevimento                 o accettazione:

apposito locale ubicato all’ingresso del complesso X X X X
7.02 Servizio guardiania: notturno e diurno X X X X
7.03 Servizio pulizia: Pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al giorno X X
Pulizia ordinaria delle aree comuni due volte al giorno con addetto diurno permanente X X
7.04 Servizi di pulizia i m p i a n t i igienico- sanitari: Da effettuarsi almeno due volte al giorno X X X
Da effettuarsi almeno due volte al giorno, con addetto permanente X
7.05 Servizio smaltimento rifiuti: raccolta e smaltimento rifiuti solidi e pulizia degli impianti idro-igienici almeno due volte al giorno X X X X
8 – Erogazione acqua potabile
8.01 Impianto                  uso comune: l’erogazione di acqua potabile deve essere assicurata mediante fontanelle sparse nel complesso X X X X

 

 

8.02 Erogazione potabile: acqua in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce X X
In almeno il 50% nei servizi comuni ad esclusione delle docce X X
9 – Installazioni sanitarie igienico-
9.01 Impianti comune: di uso gli impianti igienico-sanitari, di uso comune con le installazioni di WC, docce e lavabi debbono essere suddivisi per sesso X X X X
9.02 Impianti minimi: n. 1 WC ogni 20 persone X X
n. 1 WC ogni 15 persone X X
n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 20 persone X X
n. 1 lavabo per pulizie personali ogni 15 persone X X
n. 1 lavapiedi ogni 50 persone X
n. 1 lavapiedi ogni 40 persone X
n. 1 lavapiedi ogni 30 persone X
n. 1 lavapiedi ogni 20 persone X
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 50 persone X
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 40 persone X
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 30 persone X
n. 1 doccia con acqua fredda ogni 20 persone X
n. 1 doccia con acqua calda ogni 50 persone X X
n. 1 doccia chiusa con acqua fredda ogni 40 persone X

 

 

n. 1 doccia chiusa con acqua fredda ogni 30 persone X
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 30 persone X
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 25 persone X
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 20 persone X
n. 1 lavatoio per biancheria ogni 10 persone X
n. 1 lavello persone per stoviglie ogni 30 X
n. 1 lavello persone per stoviglie ogni 25 X
n. 1 lavello persone per stoviglie ogni 20 X
n. 1 lavello persone per stoviglie ogni 15 X
n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 15 roulottes X X
n. 1 vuotatoio WC chimico per ogni gruppo di servizi e comunque non inferiore al rapporto di 1 ogni 10 roulottes X X
Erogazione di acqua calda in almeno il 30% nei servizi comuni ad esclusione delle docce X X
Erogazione di acqua calda in almeno il 50% nei servizi comuni ad esclusione delle docce X X
10 – Attrezzature di ristoro
10.01 Bar X X X
Bar in locale arredato con tavolini e sedie X
10.02 Tavola calda o ristorante self-service X X
10.03 Spaccio X X X X

 

 

11 – Attrezzature ricreative
11.01 Allestimento di almeno una attrezzatura ricreativa (parco giochi per bambini, locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.) X
Allestimento di almeno due attrezzature ricreative o servizi vari (parco giochi per bambini, locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.) X
Allestimento di almeno quattro attrezzature ricreative e servizi vari (parco giochi per bambini, locale ritrovo, televisione, tennis da tavolo, etc.) X
12 – Attrezzature sportive
12.01 Allestimento di almeno due attrezzature sportive (piscina, tennis, bocce, calcetto, pallavolo, pallacanestro, pista di pattinaggio, etc.) X
13 – Unità abitative
13.01 Dotazione             delle unità: Superficie netta non superiore a 70 mq costituiti da un unico piano e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 16 della presente legge X X X
Attrezzature per il soggiorno di un numero variabile da due a massimo cinque persone comprese quelle per la preparazione e la consumazione dei pasti X X X
Installazioni igienico-sanitarie (lavabo, WC e doccia) X X X

 

 

Allacciamento di corrente elettrica con prese di corrente poste all’interno delle stesse X X X
Allacciamento alla rete idrico-fognaria X X X
Erogazione di acqua calda e fredda X X X

 

Regione Puglia Tabella “F” [85]

Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli.

 

OSTELLI

 

STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

 

 

Almeno un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con un numero massimo di posti letto per camera

max dieci posti letto per camera
Numero camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie  

almeno una

 

Superficie minima delle camere

nove metri quadrati
 

 

 

 

Cubatura minima per ogni posto letto

otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine
 

Percentuale minima di camere con bagni privati

sessanta per cento
É consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purchè sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona
Sale ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero dei posti letto, dotate di televisori, libri o giornali multilingue e giochi da tavolo
Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine
Riscaldamento in tutto l’esercizio
Almeno un punto ristoro attrezzato per la fornitura della prima colazione
Servizio di custodia dei valori in cassaforte
Servizio Internet, almeno una stampante e una fotocopiatrice
Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli
DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI
CAMERE

 

 

Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.
BAGNI
I bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno (telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature igieniche e non, idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo soccorso.
STATO DI MANUTENZIONE
Strutture, attrezzature e arredi devono essere in condizioni impeccabili, funzionanti ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di sicurezza.
REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI
 

 

 

Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva l’impossibilità tecnica

almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria e di pubblica sicurezza, nonchè di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici
 

Periodo minimo di apertura

sei mesi all’anno
Cadenza servizio di pulizia quotidiano
Biancheria:
Lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana;
Asciugamani nelle camere e nei bagni ad ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana.
 

Numero di ore minimo del servizio di ricevimento

sei su ventiquattro
Conoscenza linguistica minima richiesta agli addetti al ricevimento lingua inglese
Personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne
Sistema di ricevimento a chiamata attivabile nell’arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento
Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti
Possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple
Disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all’ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico
Partecipazione a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli
Indicazioni dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo

 

OSTELLI PER ESCURSIONISTI STANDARD MINIMI OBBLIGATORI

Capacità ricettiva massima (posti letto) trenta
 

Almeno un terzo delle camere deve avere capacità ricettiva di 4 posti letto con un numero massimo di posti letto per camera

max dieci posti letto per camera
Numero camere con relativo bagno, attrezzate per i turisti con disabilità e/o con limitate capacità motorie  

almeno una

 

Superficie minima delle camere

nove metri quadrati
 

 

 

 

Cubatura minima per ogni posto letto

Otto metri cubi, riducibili a sei nelle località situate oltre i seicento metri di altitudine
 

Percentuale minima di camere con bagni privati

quaranta per cento
É consentito sovrapporre ad ogni posto letto un altro letto, senza con ciò dover incrementare le dimensioni delle camere, purchè sia garantita la cubatura minima di mc. 8 a persona
Sale ad uso comune opportunamente arredate e rapportate al numero degli ospiti, dotate di televisore, libri o giornali multilingue e giochi da tavolo
Aria condizionata nelle sale ad uso comune, fatta eccezione per le località situate oltre i seicento metri di altitudine
Riscaldamento in tutto l’esercizio
Almeno un punto ristoro, anche con distributori automatici, attrezzato per la fornitura della prima colazione
Servizio di custodia dei valori in cassaforte
Servizio Internet, almeno una stampante e una fotocopiatrice
Disponibilità di sistemazione per biciclette e motocicli
DOTAZIONI MINIME DELLE CAMERE E DEI BAGNI
CAMERE
Ogni camera si intende adeguatamente attrezzata se dotata, in base alla capienza, degli elementi di arredo completi per ciascun ospite. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, ogni camera deve essere dotata di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza, ove manchi il bagno privato.
BAGNI
I bagni privati e i bagni comuni devono essere dotati di biancheria da bagno (telo da bagno, asciugamano e salvietta) distinta per ciascun ospite ed essere completi di tutte le apparecchiature, igieniche e non, idonee a rispondere alle diverse esigenze. Tali apparecchiature sono costituite, di norma, da lavabo, wc, bidet (o soluzione analoga) vasca o doccia. Per la sicurezza degli ospiti, inoltre, i bagni devono essere dotati di adeguato dispositivo per la chiamata di emergenza e di cassetta di primo soccorso.
STATO DI MANUTENZIONE

 

 

Strutture, attrezzature e arredi devono essere in condizioni Impeccabili, funzionanti ed efficienti e devono rispettare tutte le norme di sicurezza.
REQUISITI FUNZIONALI E STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI
 

 

 

Connessione internet gratuita (wi-fi) fatta salva l’impossibilità tecnica

almeno nelle zone comuni e preferibilmente anche in tutti i locali
Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia igienico sanitaria e di pubblica sicurezza
 

Periodo minimo di apertura

quattro mesi all’anno
Cadenza servizio di pulizia quotidiano
Biancheria:
– lenzuola e federe ad ogni cambio di cliente e almeno una volta a settimana;
– asciugamani nelle camere e nei bagni a ogni cambio di cliente ed almeno una volta a settimana.
 

Numero di ore minimo del servizio di ricevimento

sei su ventiquattro
Conoscenza linguistica minima richiesta agli addetti al ricevimento lingua inglese
Personale disponibile a chiamata per gli ospiti nelle ore notturne
Sistema di ricevimento a chiamata attivabile nell’arco temporale non coperto dal servizio di ricevimento
Possibilità di soggiorno anche per singoli ospiti
Possibilità di assegnazione di un posto letto anche in camere multiple
Disponibilità di materiale utile a promuovere le specificità del territorio regionale e locale, con particolare attenzione all’ambito culturale, paesaggistico, ambientale, enogastronomico
Partecipazione a una rete di relazioni tra gli Ostelli della Puglia e diffusione di ogni notizia utile sulle possibilità di soggiorno presso gli stessi Ostelli
Indicazioni dei numeri telefonici per le emergenze in italiano, inglese, tedesco, francese e spagnolo

 

Note:

 

  • Tabella così sostituita dall’ 12, comma 1, lettera a), L.R. 6 agosto 2021, n. 25 e relativo allegato. Vedi, anche, quanto disposto dalla lettera b) del suddetto comma 1.

 

Regione Puglia Tabella “G”

Standard minimi obbligatori per le residenze turistiche e per le case ed appartamenti per vacanze

 

1 – Dotazione struttura
1.01 Riscaldamento in tutto l’esercizio unità abitative ed eventuali parti comuni (l’obbligo non sussiste per gli esercizi con licenza stagionale estiva)

 

 

2 – Dotazione per il soggiorno ed il pernottamento delle unità abitative
2.01 Letti e coperte pari al numero delle persone ospitabili
2.02 Armadio, cassetti, grucce, comodini e ripiani, illuminazione con lampade o appliques
2.03 Tavolo per la consumazione dei pasti con sedie pari al numero dei posti letto
3 – Dotazione per la preparazione dei cibi
3.01 Cucina con due fuochi o piastre e relativa alimentazione
3.02 Frigorifero
3.03 Lavello con scolapiatti
3.04 Per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiai, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2

bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina

3.05 Per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 mestolo, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 bricco per il latte, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia- cavatappi, 1 pattumiera con sacchetti di plastica
4 – Dotazione bagno
4.01 Lavandino, doccia o vasca, water
4.02 Cestino rifiuti
4.03 Specchio e contigua presa di energia elettrica
4.04 Mensola
4.05 Scopettino

 

 

Ed a richiesta del cliente
4.06 Saponetta
4.07 Telo da bagno
4.08 Asciugamano
4.09 Salvietta
4.10 Carta igienica con riserva
4.11 Sacchetti igienici
5 – Dotazioni generali delle unità abitative
5.01 Impianto di erogazione acqua calda e fredda
5.02 Scopa, paletta, secchio, ramazza, straccio per pavimenti
6 – Prestazioni dei servizi
6.01 Servizio di ricevimento e recapito
6.02 Pulizia delle unità abitative ad ogni cambio di cliente
6.03 Assistenza di manutenzione nelle unità abitative e di riparazione e sostituzione di arredi, corredi e dotazioni
6.04 Fornitura e cambio di biancheria a richiesta
6.05 Elenco delle dotazioni dell’unità abitativa

 

 

Elenco dei servizi offerti a richiesta e dei relativi prezzi.
6.06

 

Regione Puglia Tabella “G-bis” [86]

Requisiti obbligatori la classificazione degli stabilimenti balneari

 

REQUISITI STELLE
1 2 3 4 5
ACCOGLIENZA
Tariffario delle prestazioni X X X X X
Ordinanze del comune e della capitaneria di porto locali X X X X X
Tipologia dei servizi offerti X X X X X
Regolamento interno dello stabilimento balneare X X X X X
Strutture identificate da appositi cartelli X X X X X
Numeri di telefono per le emergenze (ospedale più vicino o un punto di primo soccorso, forze di polizia, guardia costiera) X X X X X
Numero telefono e indirizzo dell’agenzia per l’accoglienza turistica X X X X X
Carta topografica del luogo ed iniziative turistiche o culturali X X X
Informazioni metereologiche locali X X X
Informazioni sulla qualità delle acque di balneazione antistanti lo stabilimento X X X
Brochure informative dello stabilimento balneare e/o sito internet X X X
Piantina sinottica del sito X X X
Personale in divisa e con targhetta di riconoscimento X X
Personale dedicato preferibilmente plurilingue X X
Spazio destinato all’accoglienza dei clienti X X
SERVIZIO CAMBIO INDUMENTI
Spogliatoio collettivo per più di 30 posti ombra X X X X X
in alternativa: Spogliatoio collettivo per meno di 30 posti ombra X X X X X
in alternativa: Spogliatoio collettivo con armadietti personali X X X X X
in alternativa: Cabine ad uso personale X X X X X
in alternativa: Cabine ad uso personale arredate da accessori X X X X X
SERVIZIO ASSISTENZA ALLA BALNEAZIONE
Presenza continuativa, negli orari previsti, di personale qualificato, facilmente identificabile, che sorvegli lo spazio acqueo antistante lo stabilimento balneare X X X X X
Idonea postazione di salvataggio dotata delle attrezzature e dei mezzi necessari e da un’asta su cui issare le bandiere di segnalazione convenzionali X X X X X
Zone sicure per la balneazione delimitate da apposite boe galleggianti X X X X X
Esposizione di informazioni aggiornate dello stato e temperatura del mare X X X

 

 

Assistenti bagnanti che hanno la padronanza di almeno una lingua straniera, preferibilmente l’inglese X X X
Aumento di assistenti bagnanti proporzionato in caso di maggiore affluenza o particolari condizioni meteo-marine X X X
Assistenti bagnanti in possesso di altri brevetti attinenti la balneazione e/o la sicurezza del cliente (corsi di primo soccorso, tecniche di rianimazione) X X
Riconoscimento alla qualità delle acque e alla gestione sostenibile nel rispetto del territorio e degli ecosistemi (Bandiera Blu, Cinque vele) X
Possibilità di uso di mezzi di soccorso motorizzati per maggiore sicurezza dei bagnanti o, in alternativa, servizio di salvataggio collettivo autorizzato in aggiunta agli addetti al salvataggio sulla spiaggia X
SERVIZIO COMPLEMENTARE ALLA BALNEAZIONE
Segnalazione con opportuni cartelli o barriere di eventuali dislivelli dell’arenile o zone potenzialmente pericolose X X X X X
Messa a disposizione di posti ombra fissi e/o mobili (ombrelloni, tende), e/o arredi (sedie, sdraio, lettini prendisole etc..) X X X X
Rete wi-fi X X X X
Tavolo di appoggio (eventualmente dotato di contenitore) X X X
Incremento di camminamenti per disabili rispetto al minima prescritto X X X
Docce e/o lava piedi di acqua dolce X X X
Servizio di pulizia periodico degli arredi (prima dell’apertura giornaliera) X X
Predisposizione di appositi camminamenti che agevolino l’accesso alla spiaggia e alla battigia anche per soggetti portatori di handicap X X
Rete wi-fi veloce certificata X X
Teli da spiaggia a richiesta X X
Preservare la flora esistente e/o predisponendo apposite aree a verde con essenze autoctone X X
Presenza di personale sulla spiaggia dedicato all’assistenza dei clienti X X
Distanza tra interasse degli ombrelloni deve essere maggiore del doppio/distanza tra le estremità perimetrali delle tende maggiore del triplo di quanta al minima previsto nel Piano degli Arenili regionali o comunali X X
Distanza tra interasse degli ombrelloni maggiore del triplo/distanza tra le estremità perimetrali delle tende maggiore del quintuplo di quanta al minima previsto nel Piano degli Arenili regionali o comunali in almeno il 20% della superficie totale di concessione X
Teli da spiaggia a richiesta gratuiti X
Copertura integrale della struttura con rete wi-fi veloce certificata X
SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGIA
Postazione per la raccolta differenziata (4 bidoni) X X X X X
posacenere per cicche accese in numero proporzionale all’estensione della spiaggia e al numero dei clienti (uno ogni trenta metri) X X X
Interventi di controllo, e svuotamento dei cestini almeno 2 volte al giorno X X X

 

 

Postazioni per raccolta differenziata maggiori di una unita (distanza massima tra le stazioni di raccolta: 50 metri) X X
Contenitori raccolta differenziata nascosti da opere di mitigazione X
SERVIZIO IGIENICO SANITARIO
Una doccia e una unita igienica differenziate per sesso X X X X X
Servizio di pulizia e disinfezione almeno una volta al giorno X X X X X
Una unita igienica e/o una doccia accessibili a disabili X X X X
Unita igieniche appropriate per bambini o munite di fasciatoio X X X
Doccia ad acqua calda X X
Servizio di pulizia e disinfezione almeno due volte al giorno X X X
Doccia con possibilità di utilizzo di sapone e shampoo con attaccapanni X X
Postazione con specchio e asciugacapelli nelle vicinanze della doccia ad acqua calda X
SERVIZIO RISTORO
Distributori automatici X X X X X
Bar X X X X
Piatti freddi e panini X X X X
Ristorante primi piatti e precotti X X X X
Ristorante completo con servizio self-service X X X
Ristorante completo con servizio al tavolo X X
Ristorante con servizio al tavolo e cucina o griglia a vista X
PARCHEGGIO
Parcheggio pubblico o privato nelle immediate vicinanze X X X X
Posti parcheggio riservati ai disabili X X X X
Parcheggio privato contiguo allo stabilimento balneare X X X
Personale addetto alla custodia e al posteggio X X X

 

Note:

 

  • Tabella aggiunta dall’ 6, comma 1, L.R. 5 luglio 2019, n. 26. Successivamente, il suddetto art. 6 è stato abrogato dall’art. 1, secondo comma, L.R. 7 luglio 2020, n. 22.
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