TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 4 maggio 1982, n. 365

TRIBUNALE DI BOLZANO; sentenza 4 maggio 1982, n. 365; Pres. Sacchettini, Est. Delerba; ZF (Avv. Dander) c. HG (Avv. Pasquali).

 

Responsabilità civile – Sport ludici – Gara di discesa con automobili prive di motore – Organizzatore dell’evento – Attività pericolosa – Responsabilità dell’organizzatore – Sussiste

 

L’organizzatore di una manifestazione ludico-sportiva avente intrinseche connotazioni di pericolosità risponde a norma dell’art. 2050 c.c. dei danni che un partecipante alla manifestazione cagiona ad uno spettatore se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il fatto (Nel caso di specie, in occasione di una gara di automobiline rudimentali prive di motore per bambini infraquindicenni, all’arrivo un bambino partecipante ha sbandato a causa della frenata ed ha investito un altro bambino spettatore seduto ai bordi della pista. Il giudice ha qualificato pericolosa la gara in discesa con le “seifenkiste” ed ha ritenuto l’organizzatore responsabile dei danni patiti dal bambino spettatore in considerazione del fatto che il bambino partecipante ha diligentemente frenato all’arrivo ed il bambino spettatore era seduto in posizione consentita dall’organizzatore).

 

© Umberto Izzo – Riproduzione riservata 

Testo della sentenza

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