CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, sentenza 12 maggio 2021

CORTE DI APPELLO VENEZIA; sentenza 12 maggio 2021 – riforma Trib. Belluno, 3 marzo 2020.

 

Responsabilità civile – Sci – Gestore dell’area sciabile – Responsabile della sicurezza piste – Caduta di uno sciatore su pista ghiacciata – Impatto con un cannone sparaneve – Art. 7, comma 2, legge n. 363/03 – Omessa tempestiva ed efficace chiusura del tracciato – Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale – Sussiste

 

Posto che, qualora ravvisino una situazione di pericolo determinata dal ghiaccio formatosi su di un tracciato sciistico, il gestore dell’area  sciabile e il responsabile della sicurezza delle piste sono obbligati a eseguire la chiusura della pista nel più breve tempo possibile e con le modalità più idonee, rispondono a titolo contrattuale il primo ed extracontrattuale il secondo per i danni occorsi a uno sciatore che, intrapresa una pista ghiacciata, perda il governo della propria traiettoria, cadendo e impattando un cannone sparaneve non adeguatamente dotato di precauzioni passive, ove emerga in giudizio che prima del sinistro il responsabile della sicurezza pista preposto del gestore, dopo aver riscontrato il mutamento delle condizioni climatiche e della consistenza della neve, abbia solo avviato le operazioni di chiusura della pista, posizionando a valle dell’accesso alla pista in questione una rete incapace di impedire fisicamente l’accesso dell’utenza (potendo quest’ultima continuare ad accedere alla pista in ragione degli ampi varchi lasciati percorribili ai lati, in mancanza di espliciti segnali posizionati all’imbocco pista, recanti l’indicazione «pista chiusa»), atteso che l’apposizione di una rete siffatta a valle dell’imbocco della pista non è idonea a impedire l’accesso fisico alla pista e non costituisce di per sé un segnale idoneo a dissuadere gli sciatori dall’intraprendere tale accesso.

 


La Corte di Appello di Venezia riforma la decisione di Trib. Belluno 3 marzo 2020, pubblicata in Danno e resp., con commento di F. Bisanti, Gli obblighi del gestore di un’area sciabile in caso di infortunio dello sciatore su pista ghiacciata, in Danno e resp., 2020, pp. 753-766.

Invero, il gestore di un’area sciabile, una volta che abbia assunto la decisione di chiudere una pista dopo aver constatato l’insorgenza di un pericolo dovuto al mutamento delle condizioni climatiche, per il disposto dell’art. 7, comma 2, legge n. 363/03 deve procedere a chiudere la pista il più rapidamente possibile e con le modalità più idonee, preoccupandosi di segnalare adeguatamente lo stato di pericolo e l’indicazione di chiusura della pista ancor prima di procedere a chiudere fisicamente l’accesso alla pista. La Corte ha disatteso la decisione di primo grado, che aveva ritenuto corretto adempimento di doveri di manutenzione/gestione della pista, perché: a) l’operazione di chiusura ha impiegato troppo tempo dal momento in cui è stato deciso di interdire la fruizione della pista (più di un’ora); b) la chiusura era avvenuta con una rete non idonea, perché più corta rispetto alla lunghezza del tracciato, lasciando così possibilità agli sciatori di aggirarla; c) il cartello “pista per esperti” apposto dopo la rete suggeriva, agli utenti, che il tracciato fosse comunque aperto ai soli sciatori esperti; d) l’avviso “piste parzialmente gelate” non era stato posizionato correttamente, così da permettere a tutti gli sciatori di averne contezza).

 

SEGUE IL TESTO DELLA SENTENZA


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D’APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE QUARTA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

Dott. Giovanni Callegarin Presidente rel.

Dott. Elena Rossi Consigliere

Dott. Adele Savastano Consigliere

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 901 del Ruolo Generale dell’anno 2020

TRA

XXX, (omissis),

YYY, (omissis),

WWW, (omissis),

ZZZ, (omissis),

rappresentati e difesi dagli Avv.ti SONEGO MASSIMO, ELNEKAVE GAETANO e GARBUIO VIVIANA e con domicilio eletto presso lo studio degli ultimi due in Treviso, Strada Feltrina, n.22

PARTE APPELLANTE

CONTRO

FUNIVIA XXX S.P.A.(omissis),

AAA, (omissis),

rappresentati e difesi dall’Avv.to PANIZ MAURIZIO e dall’Avv.to STIVANELLO GUSSONI FRANCO e con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Venezia, Dorsoduro 3593

PARTE APPELLATA

GENERALI ITALIA S.P.A., (OMISSIS),

rappresentata e difesa dall’Avv.to CHERSEVANI PAOLO MARIA e con domicilio eletto presso il studio in Venezia Mestre, Piazza Ferretto, n. 4

PARTE APPELLATA

Oggetto: appello avverso la sentenza n. 86/2020 del Tribunale di Belluno emessa in data 28.2.2020, depositata in data 3.3.2020

CONCLUSIONI

Per parte appellante:

in via preliminare: ferma la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado, sospensione già concessa ex art. 283 c.p.c. da codesta On.le Corte d’Appello con ordinanza di data 14-20.10.2020 nel merito, in via principale: previa integrale riforma della sentenza del Tribunale di Belluno n. 86/2020, depositata in data 3.3.2020 e notificata in data 4.3.2020, rigettata ogni domanda, eccezione e deduzione avversaria, previo accertamento delle rispettive responsabilità in ordine all’incidente occorso sulla pista “GGG” il 12 gennaio 2015 al sig. XXX, condannarsi XXX S.p.a. e AAA, in solido tra loro, per tutte le causali esposte in atti (vale a dire a titolo extracontrattuale ex artt. 2043, 2049, 2051 c.c., e a titolo contrattuale ex art. 1218 c.c.) al risarcimento dei danni tutti patiti dagli attori e indicati in € 382.222,93 a favore del sig. XXX, in € 150.000,00 a favore della sig.ra YYY, in € 100.000,00 cadauna, in favore delle signore WWW e ZZZ, o nelle somme, maggiori o minori, che si riterranno di giustizia, oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali calcolati ex art. 1284, comma 1, c.c. dal giorno del sinistro (12.1.2015) a quello della notifica della citazione (3.11.2016) e calcolati ex art. 1284, comma 4, c.c. dal giorno della proposizione della domanda giudiziale (3.11.2016) al dì del saldo, detratto, per il sig. XXX, l’acconto di € 70.000,00 versato da Generali al medesimo in data 10.7.2019;

in via istruttoria: si insiste per l’ammissione delle istanze di prova ad oggi non accolte siccome indicate in memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. di data 12.9.2017, in memoria ex art. 183, comma 6, n. 3, c.p.c. di data 4.10.2017, nonché in verbali di udienza (ivi comprese richieste non accolte in sede di assunzione delle prove orali e in sede di discussione in merito all’oggetto di mezzi istruttori ufficiosi).

Con integrale rifusione di spese, onorari e contributo forfettario del 15%, di entrambi i gradi, oltre al rimborso delle spese sostenute per il proprio CTP, pari all’importo complessivo di € 4.880,00 e alla rifusione della somma di € 1.830,00 versata quale acconto disposto in via provvisoria a favore del CTU dott. Resch; il tutto a carico delle parti soccombenti, in solido tra di loro, ai sensi dell’art. 97 c.p.c.

Per parte appellata Funivia XXX s.p.a. e AAA

voglia l’adita Corte,

in via preliminare: dare atto che con provvedimento del 14.10.2020 è stata accolta la domanda avversaria di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza gravata;

nel merito: in via principale: per tutti i motivi esposti in atti, rigettare integralmente l’appello avversario e tutte le domande proposte dai sig.ri XXX e YYY nei confronti degli appellati, XXX S.p.A. e sig. AAA, in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, indimostrate, confermando perciò, su tali capi, la sentenza gravata; in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui, in riforma della sentenza gravata, dovessero essere accolte una o più domande proposte da parte appellante, si ripropongono di seguito le domande rimaste assorbite ad esito del giudizio di primo grado: 1) previo accertamento e declaratoria del prevalente concorso colposo del sig. XXX in relazione ai fatti per cui è causa, ridurre, ai sensi dell’art. 1227 C.C., proporzionalmente alla accertanda e prevalente gravità della sua colpa, l’ammontare dell’importo ritenuto dovuto, nonché 2) accertare e dichiarare l’obbligo della Generali Italia S.p.A., quale compagnia assicuratrice di XXX S.p.A., di tenere indenne e manlevare la medesima in relazione ad ogni conseguenza pregiudizievole potesse ad essa derivare all’esito del presente giudizio e, per l’effetto, condannare la compagnia assicuratrice al pagamento, anche diretto, di quanto fosse complessivamente dovuto per i fatti dedotti in giudizio nei confronti di parte appellante (già attrice), ex art. 1917 C.C., oltre alle spese; 3) ridurre, in ogni caso, l’ammontare della somma richiesta a quanto strettamente provato a cura e ad onere di parte appellante (già attrice) all’esito del giudizio, sempre riconoscendo la manleva della compagnia assicuratrice terza chiamata e con sua condanna al versamento, anche diretto, all’avente diritto, ex art. 1917 C.C.;

in via incidentale: stante la soccombenza di parte appellante (già attrice) ad esito del giudizio di primo grado, in parziale riforma, sul punto, della sentenza gravata – con conferma dei restanti capi – condannare i sig.ri XXX, YYY, WWW e ZZZ alla rifusione, in favore degli odierni appellati, di spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali, del giudizio di primo grado, e spese peritali d’ufficio e di parte;

in ogni caso: 1) spese e compensi, oltre incombenti fiscali, previdenziali e spese generali integralmente rifusi, del presente grado di giudizio, in favore di entrambi gli appellati; 2) venga confermato l’ordine di restituzione a XXX S.p.A. di quanto anticipato e dalla stessa corrisposto in corso di causa per oneri di C.T.U.; in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta una qualche responsabilità di parte appellata in relazione al sinistro per il quale è causa e sia sul punto riformata la sentenza, siano poste a carico della compagnia di assicurazione terza chiamata le spese legali, tecniche e peritali liquidate, di primo e di secondo grado, in favore di parte appellante (già attrice) e, altresì, le spese legali e peritali sostenute dalla appellata, tanto di primo quanto di secondo grado, oltre agli oneri di C.T.U.;

in via istruttoria: I) si richiamano tutti i documenti già depositati; II) riservata ogni ulteriore domanda, eccezione, deduzione ed istanza consentita ex lege.

Si dichiara di non accettare il contraddittorio su domande nuove o modifiche delle domande già svolte che fossero introdotte dalle altre parti in sede di precisazione delle conclusioni o di scritti conclusivi.

Per parte appellata Generali Italia s.p.a.

Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Venezia:

Nel merito: respingere l’appello proposto dai sig. XXX, YYY, WWW e ZZZ in quanto infondato, in fatto ed in diritto, e, per gli effetti, confermare integralmente la sentenza n. 86/2020 del Tribunale di Belluno.

Nel merito in via subordinata: nel denegato caso di riforma della sentenza impugnata, liquidare agli odierni appellanti le somme che saranno ritenute di giustizia, proporzionalmente decurtate ex art. 1227 c.c. in ragione della quota di responsabilità ascrivibile al sig. XXX.

In ogni caso: con vittoria di compensi, spese imponibili ed anticipazioni esenti, oltre spese generali 15%, IVA e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 3-11-2016 XXX, YYY, moglie del primo, WWW e ZZZ, figlie di XXX, esponevano che quest’ultimo il giorno 12-1-2015 si era immesso sulla pista GGG, dopo aver lasciato la biforcazione con la pista HHH, e che nel corso della discesa aveva violentemente impattato contro il cannone generatore di neve artificiale, riportando gravi lesioni personali.

Deducevano che la pista, nonostante fosse molto ghiacciata e, quindi, pericolosa per gli sciatori, era aperta al pubblico lamentando, in particolare, l’omessa chiusura della pista e l’assenza di una rete di protezione idonea ad impedire l’impatto con il cannone generatore di neve artificiale.

Sostenevano che, di conseguenza, sussisteva una responsabilità sia contrattuale, per violazione degli obblighi derivanti dalla conclusione di un contratto atipico di ski pass, sia extracontrattuale di Funivia XXX s.p.a., gestore dell’impianto, sia del responsabile della sicurezza AAA, di cui chiedevano la condanna al risarcimento dei danni.

I convenuti negavano ogni responsabilità deducendo che a valle degli impianti erano stati posizionati dei pannelli luminosi recanti l’avviso “Attenzione piste parzialmente gelate”; che all’inizio della pista, notoriamente “nera”, vi era il cartello “Pista per esperti”; che al suo imbocco era stata posizionata una rete di tipo C, di colore rosso e lunga circa 20 metri, al fine di allertare lo sciatore e che l’evoluzione dello stato della pista era tenuta sotto controllo, monitorando il fondo ed adottando le debite misure via via che le condizioni del tempo cambiavano.

Funivia XXX s.p.a. chiamava inoltre in causa Generali Italia s.p.a., presso cui era assicurata, per essere dalla stessa tenuta indenne in ipotesi di accoglimento della domanda attorea.

Nel costituirsi la terza chiamata si associava alle difese dei convenuti.

Rilevava inoltre che il XXX non aveva indossato il casco di protezione, era caduto autonomamente e che la c.d. giraffa (cannone generatore di neve artificiale) era protetta da un materassino in conformità alla normativa vigente.

Assunte prove orali ed espletata una C.T.U. medico-legale con sentenza 28-2-2020 il Tribunale di Belluno rigettava le domande attoree, condannava XXX alla restituzione della somma di € 70.000,00, versata da Generali Italia in corso di causa, e compensava le spese di lite.

Osservava:

1) pur essendo astrattamente configurabile in capo al gestore della pista da sci sia una responsabilità di natura contrattuale sia una responsabilità di natura extracontrattuale, all’esito dell’istruttoria andava esclusa la sussistenza dei relativi presupposti;

2) dalle testimonianze di Carlo Marcon e Gabriele Maran risultava che XXX era uno sciatore esperto e conosceva bene la pista GGG;

3) dalla testimonianza di Roberto Sbetta, che aveva eseguito un giro di ricognizione poco dopo AAA, era emerso che il manto della pista risultava di neve dura e di essersi sentito via radio col AAA;

4) il teste Sbetta aveva riferito inoltre che alle ore 9.40 il AAA aveva posizionato la rete rossa di tipo C nella zona di accesso alla pista, dove c’era la biforcazione con la pista HHH, chiudendo l’accesso alla pista GGG;

5) il citato teste aveva precisato che erano rimasti aperti due varchi laterali di circa 1,5/2,00 metri ciascuno, tenuto contro che la pista era larga circa 25 metri, mentre la rete era di 20 metri;

6) il teste Sbetta aveva riferito che il cannone “giraffa” contro cui era impattato il XXX era protetto da un materasso posizionato alla base del generatore ed era posizionato fuori dai bordi della pista a circa 2, 80 metri;

7) il posizionamento della rete, con i due varchi laterali, era stato confermato anche dal teste Claudio D’Iseppi, il quale aveva anche ricordato che, verso valle, era stato posizionato un cartello con la scritta “Pista per esperti”;

8) all’esito della prova orale era emerso che XXX era caduto, dopo aver perso il controllo degli sci, mentre percorreva la GGG ed era andato ad urtare contro il cannone spara-neve, posto fuori dalla pista;

9) la dichiarazione del teste D’Iseppi secondo cui il materasso di protezione lasciava scoperta la base del cannone era contraddetta dalle foto scattate nell’immediatezza del fatto; non erano emersi elementi per ritenere che la pista presentasse elementi non prevedibili di pericolosità per gli sciatori;

10) il cannone sparaneve era fuori pista, ricoperto da un materassino, per cui non era necessaria una rete, nei termini prospettati da parte attrice;

11) la pista era nota al XXX, che ne conosceva le caratteristiche, ed era stata segnalata la destinazione a sciatori esperti;

12) al momento del sinistro la neve era dura in ragione delle mutate condizioni metereologiche;

13) non si poteva imporre al gestore di una pista di provvedere all’immediata chiusura della stessa non appena la neve iniziava ad assumere una tale condizione: infatti il repentino mutare del tempo in montagna era circostanza assolutamente normale e prevedibile e la presenza di neve dura, pur rendendo la discesa più difficile, non precludeva che potesse comunque avvenire in sicurezza;

14) ne era prova che altre persone avevano fatto quella discesa il giorno del sinistro senza che fossero avvenuti altri gravi sinistri;

15) inoltre il posizionamento della rete (pur lasciando scoperte delle limitate aperture ai lati) era un chiaro segnale volto a dissuadere gli sciatori dell’intraprenderla;

16) andavano quindi esclusi profili di colpa ex artt. 2051 e 2043 c.c. e al contempo esclusa una responsabilità di natura contrattuale risultando provato il corretto adempimento dei doveri di corretta manutenzione/gestione della pista;

17) parimenti infondate erano le domande nei confronti del AAA, che si era solertemente attivato per adottare tutte le più opportune cautele.

Con atto di citazione datato 25-5-2020 XXX, YYY, WWW e ZZZ proponevano appello sulla base di cinque motivi e chiedevano

quindi, in totale riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento delle loro domande.

Nel costituirsi gli appellati resistevano al gravame.

La società Funivia XXX s.p.a. e AAA proponevano anche appello incidentale.

La causa è stata assegnata a sentenza all’udienza del 17-2-2021, tenuta con modalità telematiche, sulle conclusioni riportate in epigrafe.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo di gravame XXX, YYY, WWW e ZZZ censurano l’impugnata sentenza affermando:

a) il Tribunale aveva omesso di considerare la decisione, presa alle ore 9.30 dal responsabile per la sicurezza AAA, di chiudere la pista GGG a causa del manto ghiacciato;

b) tale decisione era stata confessata dal AAA;

e) il giudice di primo grado, anziché prendere atto di tale decisione e verificare come era stata attuata la chiusura, era andato a valutare se vi erano gli estremi della pericolosità, escludendoli, sostituendosi illegittimamente al AAA;

d) l’art. 7 comma 2, della l. 363/2003 era perentorio nel prevedere l’obbligo di chiusura in caso di pericolo o non agibilità delle piste;

e) la chiusura andava eseguita nel più breve tempo possibile, ciò che invece non era avvenuto nel caso di specie essendo trascorsa quasi un’ora dal momento della decisione di chiudere (ore 9.30 circa) al momento del sinistro (ore 10.25 circa), senza che fosse ancora chiusa la pista GGG;

f) la chiusura deve essere completa e, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, le modalità attuate non avevano effetto dissuasivo;

g) erroneamente il Tribunale aveva quindi ritenuto provato il corretto adempimento dei doveri di manutenzione/gestione della pista;

h) parimenti smentita era la “solerzia” dimostrata dal AAA.

Col secondo motivo di gravame i consorti XXX E YYY affermano:

a) erroneamente il Tribunale aveva escluso la pericolosità della pista, valutazione contrastante con le evidenze istruttorie acquisite agli atti, compreso l’interrogatorio del AAA, che costituiva confessione e, come tale, prova non liberamente valutabile;

b) la chiusura della pista doveva essere totale e non parziale, come invece avvenuto;

c) il giudice di primo grado aveva omesso di valutare anche le dichiarazioni rese dal AAA agli agenti di polizia giudiziaria e il verbale dei soccorritori;

d) anche i testi D’Iseppi e Di Pol avevano confermato che la pista era ghiacciata;

e) il teste Sbetta Roberto, valorizzato dal Tribunale, era inattendibile stante la contraddittorietà delle sue dichiarazioni, contrastanti con quelle dallo stesso rese nell’immediatezza del fatto (oltre che in contrasto con le dichiarazioni degli altri testi).

Col terzo motivo di gravame gli appellanti principali assumono che erroneamente era stato ritenuto non necessario proteggere i cannoni sparaneve con una rete lungo il “muro” teatro del sinistro.

Col quinto motivo di gravame lamentano l’omessa pronuncia sui danni lamentati dagli attori.

Le censure sono fondate.

Lo stesso AAA, responsabile per la sicurezza, in sede di interrogatorio aveva riconosciuto che, dopo un colloquio via radio con Roberto Sbetta (che aveva appena eseguito un sopralluogo della pista GGG), aveva deciso di chiudere la pista GGG e che ciò era avvenuto verso le ore 9.30.

Nell’impugnata sentenza si afferma che “Al momento del_ sin_i_s_t_r_o_ _l_a_ _n_e_v_e_ _i_n_ _p_i_s_t_a_ _e_r_a_ _d_u_r_a_ _i_n_ _r_a_g_i_o_n_e_ _d_e_l_l_e_ _m_u_t_a_t_e_ _c_o_n_d_i_z_i_o_n_i_ _m_e_t_e_r_e_o_l_o_g_i_c_h_e_;_ _n_o_n_ _s_i_ _p_u_ò _r_a_g_i_o_n_e_v_o_l_m_e_n_t_e_ _i_m_p_o_r_r_e_ _a_l_ _g_e_s_t_o_r_e_ _d_i_ _u_n_a_ _p_i_s_t_a_ _c_h_e_ _p_r_o_v_v_e_d_a_ _a_l_l_’i_m_m_e_d_i_a_t_a_ _c_h_i_u_s_u_r_a_ _d_e_l_l_a_ _m_e_d_e_s_i_m_a_ _n_o_n_ _a_p_p_e_n_a_ _l_a_ _n_e_v_e_ _i_n_i_z_i_a_ _a_d_ _a_s_s_u_m_e_r_e_ _u_n_a_ _t_a_l_e_ _c_o_n_d_i_z_i_o_n_e_”._ _

In realtà, come emerge dalle dichiarazioni del AAA, era già stata presa di decisione di chiudere la pista GGG e ciò quasi un’ora prima dell’infortunio (avvenuto intorno alle ore 10.25).

Non è condivisibile l’assunto di parte appellata secondo cui la chiusura era stata disposta solo in via precauzionale non sussistendo le condizioni di pericolosità della pista in quanto la neve era dura, ma non ghiacciata.

Invero nel momento in cui il AAA, responsabile per la sicurezza, aveva deciso di chiudere la pista aveva evidentemente ritenuto sussistere una situazione di pericolo.

D’altronde nel concetto di “precauzione” è presupposta una situazione di pericolo.

Circa il fatto che la neve fosse dura o ghiacciata la circostanza ha scarsa rilevanza in quanto il AAA aveva comunque ritenuto che sussistesse una situazione di pericolo tale da giustificare la chiusura della pista (che, va ricordato, era una pista nera).

In ogni caso va rilevato che vi erano plurimi elementi a conferma che il fondo della pista era ghiacciato.

Lo stesso AAA, in sede di interrogatorio, in risposta al cap. 6 della memoria attorea, aveva parlato di “manto duro, ma non completamente ghiacciato”, così riconoscendo che in gran parte era ghiacciato.

Inoltre l’assistente capo Roberto Sbetta, sentito a sommarie informazioni in data 3-2-2015, aveva dichiarato che il 12-1-2015 alle ore 9.20 durante il normale servizio di controllo del territorio nel percorrere la pista denominata “GGG” si era accorto che all’inizio del primo muro (proprio quello in cui è avvenuto l’infortunio) la pista era “p_a_r_t_i_c_o_l_a_r_m_e_n_t_e_ _g_h_i_a_c_c_i_a_t_a_” (doc. 18 parte appellante).

È vero che poi lo Sbetta ha cambiato versione dicendo che la neve era dura, senza però dare valide spiegazioni del cambio di versione e senza mai smentire di aver rilasciato le originarie dichiarazioni (per consolidata giurisprudenza non vi sono poi dubbi in ordine all’utilizzabilità in sede civile delle sommarie informazioni).

In ogni caso che il fondo fosse ghiacciato è stato confermato anche da Filippetto Vanni, D’Iseppi Claudio e Di Pol Federica.

Non vi sono validi motivi per dubitare dell’attendibilità di tali testi, specie gli ultimi due, del tutto estranei alle parti in causa.

Quanto al teste D’Iseppi il Tribunale ne ha ravvisato l’inattendibilità avendo dichiarato che il materasso di protezione lasciava scoperta la base del cannone sparaneve, mentre tale circostanza sarebbe stata smentita dalle foto scattate nell’immediatezza del fatto.

In realtà dalle foto prodotte è impossibile desumere se la copertura col materassino arrivasse fino alla base (fra l’altro nel verbale degli accertamenti urgenti datato 12-1-2015- doc. 6 appellanti- si parla di protezione con materasso in gomma piuma di altezza di circa mt 2 “dal manto nevoso”).

In ogni caso sono normali eventuali imprecisioni dei testi e, comunque, non tali da rendere inattendibili tutte le dichiarazioni da loro rese.

Analoghe considerazioni valgono per la teste Di Pol (peraltro l’asserita contraddizione lamentata da Funivia XXX e dal AAA in realtà non sussistono giacché mai la Di Pol ha affermato di aver visto come era avvenuto l’incidente).

Rilevante è anche l’annotazione 14-1-2015 dell’Ispettore Capo della Polizia di Stato Raiteri Renato ove si parla di manto nevoso ghiacciato e si rileva che per tale ragione non erano rimaste tracce utili per ricostruire l’esatta traiettoria dello sciatore infortunato.

Una volta decisa la chiusura della Pista GGG la relativa operazione andava eseguita nel più breve tempo possibile e con le modalità più idonee.

Invece dal momento della decisione (ore 9.30) al momento dell’infortunio era trascorsa quasi un’ora e l’operazione non era stata ancora conclusa.

Infatti era stata apposta una rete della lunghezza di mt 20 quando invece l’imbocco della pista era di circa 25 mt, lasciando così aperti due varchi laterali di circa due metri.

Inoltre subito dopo la rete c’era il cartello “Pista per esperti”, facendo quindi pensare ai sciatori che la pista era aperta, purché fossero esperti.

Solo dopo l’incidente al posto del cartello “Pista per esperti” fu messo quello di “Pista chiusa”.

Tali circostanze emergono, oltre che dalle prove testimoniali e dalle indagini di Polizia Giudiziaria, dalle stesse dichiarazioni rese dal AAA.

Quanto al cartello luminoso “piste parzialmente gelate” il AAA ha precisato che era posto alla partenza della funivia TTT, mentre non vi era alcun cartello luminoso alla partenza della seggiovia KKK (dalla quale era salito il AAA).

Va inoltre osservato che l’avviso era, quanto meno, poco chiaro non specificando quali piste erano “parzialmente” gelate e, soprattutto, da esso non si deduceva l’interdizione all’uso di una qualche pista.

In ordine alla scarsa diligenza nella chiusura della pista GGG è particolarmente significativo l’accurato e preciso rapporto 24-7-2015 della Polizia di Stato, Sezione di Polizia Giudiziaria, di Belluno: “I_l_ _f_a_t_t_o_ _a_c_c_a_d_u_t_o_ _a_l_ _XXX_ _è _s_t_a_t_o_ _d_e_t_e_r_m_i_n_a_t_o_,_ _a_ _p_a_r_e_r_e_ _d_e_l_l_a_ _S_e_z_i_o_n_e_,_ _d_a_ _p_l_u_r_i_m_e_ _a_z_i_o_n_i_ _s_u_p_e_r_f_i_c_i_a_l_i_ _d_a_ _a_d_d_e_b_i_t_a_r_s_i_ _a_ _AAA_._ _U_n_a_ _v_o_l_t_a_ _a_p_p_u_r_a_t_o_ _i_l_ _f_o_n_d_o_ _g_h_i_a_c_c_i_a_t_o_ _d_e_l_l_a_ _p_i_s_t_a_ _F_o_d_o_m_a_ _-_ _s_i_t_u_a_z_i_o_n_e_ _a_v_v_a_l_o_r_a_t_a_ _d_a_l_l_’_A_s_s_i_s_t_e_n_t_e_ _C_a_p_o_ _S_b_e_t_t_a_ _R_o_b_e_r_t_o_ _c_h_e_ _p_u_r_e_ _l_o_ _c_h_i_a_m_a_v_a_ _v_i_a_ _r_a_d_i_o_ _-_ _e_g_l_i_ _s_i_ _p_r_o_c_u_r_a_v_a_ _d_e_l_l_a_ _r_e_t_e_ _r_i_s_u_l_t_a_t_a_ _i_n_s_u_f_f_i_c_i_e_n_t_e_ _a_l_l_a_ _t_o_t_a_l_e_ _i_n_t_e_r_d_i_z_i_o_n_e_ _d_e_l_l_a_ _p_i_s_t_a_ _s_ì _c_h_e_ _t_u_t_t_i_ _g_l_i_ _u_t_e_n_t_i_ _n_o_n_ _l_a_ _r_e_p_u_t_a_v_a_n_o_ _a_ _g_u_i_s_a_ _d_i_ _s_b_a_r_r_a_m_e_n_t_o_ _e_,_ _d_i_ _f_a_t_t_o_,_ _i_m_p_e_g_n_a_n_d_o_l_a_._ _F_i_l_i_p_p_e_t_t_o_,_ _D_’I_s_e_p_p_i_ _e_ _D_i_ _P_o_l_ _r_a_c_c_o_n_t_a_v_a_n_o_ _d_i_ _c_o_m_e_ _d_o_p_o_ _l_’_i_n_c_i_d_e_n_t_e_ _c_o_n_t_i_n_u_a_s_s_e_r_o_ _a_ _s_c_e_n_d_e_r_e_ _d_e_g_l_i_ _s_c_i_a_t_o_r_i_ e_ t_r_a_ _q_u_e_s_t_i_ _a_d_d_i_r_i_t_t_u_r_a_ _u_n_a_ _c_o_m_i_t_i_v_a_._ _L_a_ _r_e_t_e_,_ _p_o_i_,_ _v_e_n_i_v_a_ _c_o_l_l_o_c_a_t_a_ _n_o_n_ _i_n_ _c_o_r_r_i_s_p_o_n_d_e_n_z_a_ _d_e_l_l_’i_n_c_r_o_c_i_o_ _(_c_o_s_a_ _c_h_e_ _i_n_v_e_c_e_ _s_a_r_à _f_a_t_t_a_ _a_ _p_o_s_t_e_r_i_o_r_i_)_ _b_e_n_s_ì _a_ _d_i_v_e_r_s_i_ _m_e_t_r_i_ _d_a_l_l_a_ _b_i_f_o_r_c_a_z_i_o_n_e_,_ _v_e_r_s_o_ _v_a_l_l_e_ _p_e_r_ _i_n_t_e_n_d_e_r_c_i_._ _I_l_ _AAA_,_ _i_n_o_l_t_r_e_,_ _n_o_n_ _p_o_t_e_n_d_o_ _c_o_n_ _t_u_t_t_a_ _e_v_i_d_e_n_z_a_ _p_o_r_t_a_r_s_i_ _a_l_ _s_e_g_u_i_t_o_ _i_n_ _u_n_a_ _s_o_l_a_ _s_o_l_u_z_i_o_n_e_ _r_e_t_e_,_ _t_r_a_p_a_n_o_ _e_ _c_a_r_t_e_l_l_o_ _d_i_ _p_i_s_t_a_ _c_h_i_u_s_a_,_ _a_n_z_i_c_h_é _a_v_v_a_l_e_r_s_i_ _d_e_l_l_a_ _p_o_l_i_z_i_a_ _d_e_l_ _d_i_s_t_a_c_c_a_m_e_n_t_o_ _c_h_e_ _p_o_t_e_v_a_ _d_a_r_e_,_ _n_e_l_l_e_ _m_o_r_e_ d_e_i_ _v_i_a_g_g_i_ _(_d_i_s_l_o_c_a_z_i_o_n_e_ _r_e_t_e_,_ _d_i_s_c_e_s_a_,_ _r_i_s_a_l_i_t_a_ _i_n_ SSS_,_ _r_e_c_u_p_e_r_o_ _t_r_a_p_a_n_o_ _c_o_n_ _s_e_g_n_a_l_e_ _p_i_s_t_a_ _c_h_i_u_s_a_,_ _f_o_r_i_ _e_ _c_o_l_l_o_c_a_m_e_n_t_o_)_,_ _f_a_t_t_i_v_a_ _c_o_l_l_a_b_o_r_a_z_i_o_n_e_ _a_l_l_e_r_t_a_n_d_o_ _e_ _d_e_v_i_a_n_d_o_ _g_l_i_ _u_t_e_n_t_i_ _i_n_t_e_n_z_i_o_n_a_t_i_ _a_ _i_m_b_o_c_c_a_r_e_ _l_a_ _GGG_,_ _i_m_p_r_u_d_e_n_t_e_m_e_n_t_e_ _s_i_ _a_r_r_a_n_g_i_a_v_a_._” _(pagg. 5 e 6 del citato rapporto).

Non è quindi vero, come afferma l’impugnata sentenza, che risultava provato il corretto adempimento dei doveri di corretta manutenzione/gestione della pista.

Parte appellata prospetta una responsabilità esclusiva del AAA in quanto avrebbe sciato fuori pista.

Si tratta di mera illazione non sostenuta da alcun elemento probatorio ed, anzi, contraddetta dalla testimonianza del teste D’Iseppi il quale ha dichiarato che mentre il AAA scivolava sulla schiena (s’intende dopo la caduta) era in pista.

Anche dalla testimonianza del Filippetto emerge che il AAA era in pista.

Ritiene inoltre la Corte che non vi possa essere dubbio che il AAA sia scivolato a causa del fondo ghiacciato.

Invero anche se il teste D’Iseppi si è limitato a riferire di aver visto il AAA perdere il controllo degli sci e cadere ciò non può che essere la logica conseguenza del fondo ghiacciato e, per di più, in un tratto particolarmente ripido (c.d. “muro”), specie se si considera che il AAA era uno sciatore esperto e conosceva la pista GGG (come dimostrato dalle prove testimoniali e dalle indagini di P.G.).

Va pure escluso un concorso di colpa dell’infortunato.

Già si è visto che il AAA era uno sciatore esperto e il teste Marcon ha confermato che era pure prudente.

Quanto all’uso del casco esso non era obbligatorio per gli adulti.

In ogni caso manca un rapporto di causalità fra il mancato uso del casco e l’entità delle lesioni riportate.

Sul punto il C.T.U. medico-legale ha osservato: “s_i_ _r_i_t_i_e_n_e_ _v_e_r_o_s_i_m_i_l_e_ _c_h_e_ _l_’u_s_o_ _d_i_ _c_a_s_c_o_ _p_r_o_t_e_t_t_i_v_o_ _a_v_r_e_b_b_e_ _p_o_t_u_t_o_ _a_v_e_r_e_ _a_z_i_o_n_e_ _p_r_o_t_e_t_t_i_v_a_,_ _m_a_ _s_o_l_o_ _i_n_ _v_i_a_ _l_o_g_i_c_o_-_d_e_d_u_t_t_i_v_a_;_ _n_e_l_ _c_a_s_o_ _s_p_e_c_i_f_i_c_o_ _n_o_n_ _è _p_o_s_s_i_b_i_l_e_ _p_e_r_c_e_n_t_u_a_l_i_z_z_a_r_l_a_ _p_e_r_c_h_é _t_r_o_p_p_e_ _s_o_n_o_ _l_e_ _v_a_r_i_a_b_i_l_i_ _c_h_e_ _i_n_f_l_u_i_s_c_o_n_o_ _s_u_l_l_’e_f_f_e_t_t_o_ _d_e_l_l_a_ _l_e_s_i_v_i_t_à _a_p_p_l_i_c_a_t_a_” _(pag. 5 della C.T.U.) e successivamente, in risposta alle osservazioni del C.T.P. dott. Pravato, ha replicato: “I_l_ _s_o_t_t_o_s_c_r_i_t_t_o_ _C_._T_._U_._ _c_o_n_c_o_r_d_a_ _c_o_n_ _l_e_ _v_a_l_u_t_a_z_i_o_n_i_ _d_e_l_ _C_o_l_l_e_g_a_,_ _c_h_e_ _n_o_n_ _s_o_n_o_ _i_n_ _c_o_n_t_r_a_s_t_o_ _c_o_n_ _q_u_a_n_t_o_ _g_i_à _s_o_p_r_a_ _s_c_r_i_t_t_o_…._,_ _m_a_ _n_o_n_ _è _c_e_r_t_o_ _c_h_e_ _i_l_ _d_a_n_n_o_ _s_a_r_e_b_b_e_ _s_t_a_t_o_ _i_n_f_e_r_i_o_r_e_,_ _n_é _è _p_o_s_s_i_b_i_l_e_ _p_e_r_c_e_n_t_u_a_l_i_z_z_a_r_e_ _d_i_ _q_u_a_n_t_o_”. (pag. 7 della C.T.U.).

Per quanto esposto questa Corte ritiene accertata la responsabilità esclusiva della Funivia XXX e del AAA (la prima anche contrattuale e il secondo extracontrattuale) per l’infortunio occorso a AAA, rimanendo assorbita la censura di cui al quarto motivo di gravame.

Gli appellanti hanno quindi diritto al risarcimento dei danni.  

La C.T.U. medico-legale ha accertato che AAA riportò trauma cranico commotivo con emorragia cerebrale, cortico-sottocorticale frontale sx, plurime fratture craniche, frattura del processo articolare di C5 sx, frattura di sei coste, frattura delle limitanti somatiche di D11 e D12, plurime fratture dei processi trasversi di L1, L2 ed L4.

L’inabilità temporanea fu di gg. 271, di cui i primi 91 giorni al 100% ed i successivi 180 al 75%.

Il C.T.U. ha inoltre accertato i postumi permanenti nel 45%, con sofferenza elevata durante la malattia, stabilizzatasi poi a grado medio.

Tenuto contro di quanto sopra e della sofferenza elevata durante la malattia il danno non patrimoniale, in applicazione delle più recenti tabelle di Milano, viene liquidato in complessivi € 31.640,00 all’attualità, sulla base di un valore giornaliero di € 140,00.

Anche il danno non patrimoniale per i postumi permanenti va liquidato in base alle più recenti tabelle milanesi.

Tenuto conto di quanto sopra e dell’età dell’infortunato (65 anni all’epoca del fatto) il danno in parola viene liquidato in complessivi € 268.685,00 all’attualità.

Non sussistono invece le condizioni per una personalizzazione di tale ultima voce di danno.

Invero non rileva che all’inizio la prognosi fosse riservata (con rischio di morte) e che il C.T.U. abbia parlato di sofferenza elevata durante la malattia in quanto tali circostanze attengono solo alla temporanea e delle stesse si è tenuto conto nella relativa liquidazione.

Per il periodo successivo il C.T.U. ha parlato di sofferenza di grado medio e va ricordato che nelle tabelle milanesi nel danno non patrimoniale è compreso anche il danno morale.

Quanto alla dedotta perdita del gusto (ageusia) e dell’olfatto (anosmia) il C.T.U. ne ha evidentemente tenuto conto nella quantificazione dei postumi (fra l’altro nella C.T.U. si parla di “r_i_f_e_r_i_t_a_ _a_g_e_u_s_i_a_ _e_d_ _a_n_o_s_m_i_a_”, mentre nella perizia di parte Pirrami si parla di “i_m_p_o_r_t_a_n_t_e_ _d_i_s_t_u_r_b_o_ _d_e_l_ _g_u_s_t_o_ _e_ _d_e_l_l_’o_l_f_a_t_t_o_” e non di perdita totale).

Il AAA ha inoltre documentato spese mediche per complessivi € 7.327,18, che, rivalutati, salgono ad € 7.577,80.

I gravi postumi permanenti impediscono al AAA di continuare a coltivare il proprio orto, con conseguente perdita patrimoniale, per quanto modesta.

Tale voce di danno viene liquidata, in via necessariamente equitativa, in € 10.000,00 all’attualità.

In totale il danno subito da AAA ammonta ad € 317.902,80 (€ 31.640,00 + € 268.685,00 + € 7.577,80 + € 10.000,00).

Da tale importo va detratto l’acconto di € 70.000,00, ricevuto nel 2019 e che, rivalutato secondo gli indici ISTAT, sale ad € 70.560,00, rimanendo così un credito del XXX di € 247.342,80, oltre interessi legali.

Trattandosi indubbiamente di macroleso anche agli stretti congiunti spetta il danno non patrimoniale (cfr., fra le altre, Cass., S.U., 1-7-2002 n. 9556 e Cass. 16-2-2012 n. 2228).

Al riguardo le appellanti, conviventi con l’infortunato, hanno ben evidenziato i riflessi negativi sulla loro esistenza delle gravi lesioni riportate da XXX, avendolo dovute assistere durante la lunga malattia ed anche successivamente.

Il forte legame familiare è ben descritto nella relazione di visita specialistica fisiatrica ove, nel riportare il parere della psicologa, si rileva “M_o_l_t_o_ _a_t_t_i_v_a_t_o_ _i_l_ _s_i_s_t_e_m_a_ _f_a_m_i_l_i_a_r_e_,_ _c_o_n_ _m_o_d_a_l_i_t_à _p_r_o_t_e_t_t_i_v_e_ _f_o_r_s_e_ _e_c_c_e_s_s_i_v_e_,_ _l_a_d_d_o_v_e_ _r_i_s_u_l_t_a_ _u_t_i_l_e_ _a_i_u_t_a_r_e_ _i_l_ _p_a_z_i_e_n_t_e_ _a_ _m_e_t_t_e_r_s_i_ _p_r_o_g_r_e_s_s_i_v_a_m_e_n_t_e_ _a_l_l_a_ _p_r_o_v_a_” _(doc. 43 appellante).

Peraltro nel medesimo documento si riferisce che la terapista “s_o_t_t_o_l_i_n_e_a_ _l_a_ _n_e_c_e_s_s_i_t_à _d_i_ _u_n_ _a_f_f_i_a_n_c_a_m_e_n_t_o_ _s_u_ _m_o_l_t_e_ _a_t_t_i_v_i_t_à”._ _

Non possono inoltre essere trascurate le condizioni di apatia e depressione dell’infortunato, che necessariamente si riflettano anche nei rapporti con moglie e figlie.

Nella liquidazione del danno occorre peraltro considerare che, nonostante la gravità delle lesioni riportate da XXX, le sue condizioni non sono comunque tali da ritenere totalmente compromessa la relazione con i congiunti.

Invero nella relazione psicologica allegata alla perizia Pirrami si parla di “p_r_o_f_i_l_o_ _c_o_g_n_i_t_i_v_o_ _n_e_l_l_a_ _n_o_r_m_a_,_ _m_a_ _d_i_s_a_r_m_o_n_i_c_o_ _c_o_n_ _c_a_p_a_c_i_t_à _v_i_s_u_o_-_p_e_r_c_e_t_t_i_v_e_ _m_i_g_l_i_o_r_i_ _r_i_s_p_e_t_t_o_ _a_ _q_u_e_l_l_e_ _v_e_r_b_a_l_i_ _c_h_e_ _r_i_s_u_l_t_a_v_a_n_o_ _c_o_m_u_n_q_u_e_ _s_e_m_p_r_e_ _n_e_l_l_a_ _n_o_r_m_a_” _(doc. 28 parte appellante).

Dalla relazione fisiatrica 20-10-2015 emerge inoltre che il XXX aveva ottenuto nel complesso un discreto recupero dell’autonomia personale a domicilio, riprendendo anche l’attività di volontariato e la pratica sportiva di nuoto (cfr. doc. 43 parte appellante).

Per quanto esposto il danno viene liquidato, in via equitativa e all’attualità, in € 50.000,00 per la moglie ed € 30.000,00 per ciascuna figlia.

Riassumendo in accoglimento dell’appello principale e riforma dell’impugnata sentenza la società XXX S.p.A. e AAA vanno pertanto condannati in solido al pagamento di € 247.342,80 in favore di XXX, di € 50.000,00 in favore di YYY e di € 30.000,00 in favore di ciascuna figlia, oltre interessi legali dal fatto dannoso al saldo calcolati sull’importo capitale devalutato al momento del sinistro e rivalutato di anno in anno secondo gli indici ISTAT.

Le spese dei due gradi e di C.T.U. seguono la soccombenza.

Va accolta anche la domanda di manleva proposta da Funivia XXX nei confronti di Generali Italia S.p.A. non essendo contestata l’operatività della polizza, salve le franchigie di polizza.

Funivia XXX ha altresì diritto alla rifusione delle spese dei due gradi nei confronti di Generali Italia.

L’appello incidentale di Funivia XXX e del AAA avverso la compensazione delle spese di lite è assorbito in quanto la riforma dell’impugnata sentenza ha imposto una nuova, complessiva, regolazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte,

definitivamente decidendo sugli appelli proposti dalle parti avverso la sentenza n. 86/2020 di data 28-2/3-3-2020 del Tribunale di Belluno assorbito l’appello incidentale e in accoglimento dell’appello principale così dispone:

a) in riforma dell’impugnata sentenza condanna in solido Funivia XXX s.p.a. e AAA al pagamento di € 247.342,80 in favore di XXX, di € 50.000,00 in favore di YYY ed € 30.000,00 ciascuna in favore di WWW e ZZZ, oltre, per tutti tali importi, interessi legali dal fatto dannoso al saldo, calcolati come in motivazione;

b) condanna Funivia XXX e AAA a rifondere agli appellanti principali le spese dei due gradi che liquida in complessivi € 16.713,00, di cui € 1.713,00 per esborsi, quanto al primo grado, ed in complessivi € 18.856,00, di cui € 2.556,00 per esborsi, quanto al presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese generali ed accessori di legge;

c) condanna Generali Italia S.p.A. a tenere indenne Funivia XXX per quanto la stessa è tenuta a pagare per capitale, interessi e spese ai consorti XXX e YYY in forza della presente sentenza, salve le franchige di polizza;

d) condanna Generali Italia S.p.A. a rifondere a Funivia XXX le spese dei due gradi che liquida in complessivi € 12.500,00 quanto al primo grado ed in complessivi € 11.300,00 quanto al presente grado, oltre, per entrambi i gradi, spese generali ed accessori di legge;

e) pone le spese di C.T.U. a carico definitivo di Funivia XXX e AAA, salva la manleva nei confronti di Generali Italia.

Venezia, 12-5-2021

Il Presidente est.

Giovanni Callegarin

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